Sentenza 16 gennaio 2012
Massime • 1
È viziata da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio, la sentenza emessa dal giudice di appello che, investito dal difensore di una richiesta di rinvio dell'udienza - per legittimo impedimento dell'imputato a comparire - documentato e dedotto dal difensore a mezzo fax, trasmesso prima dell'udienza, ometta di pronunciarsi sulla stessa.
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
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L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2012, n. 21987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21987 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/01/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 83
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 40166/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 22.7.2011 da:
avv. Valente Antonio, difensore di:
AS MO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 31 maggio 2011. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto dr. Carmine Stabile che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. Antonio Valente, che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del 20 marzo 2008 con la quale il Tribunale di Cassino aveva dichiarato AS MO colpevole del reato di minaccia grave a lui contestato e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce violazione del diritto di difesa e conseguente nullità del processo;
violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) e dell'art. 429 ter c.p.p. Si duole, al riguardo, che il giudice di appello non abbia tenuto conto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, ricoverato presso una clinica, in quanto trasmessa via fax. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione al riguardo. 2. - Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero, è affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio, la sentenza emessa dal giudice d'appello che, investito dal difensore di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato a comparire, documentato e dedotto dal difensore a mezzo fax, trasmesso prima dell'udienza, ometta di pronunciarsi sulla stessa (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, 20.1.2010, n. 10637, rv. 246338; cfr. pure id. Sez. 5, 16.11.2010, n. 43514, rv. 249280). Nel caso di specie, risulta in atti che l'impedimento era stato comunicato, a mezzo fax, prima dell'udienza, come da allegata documentazione attestante anche la natura dell'impedimento, in quanto l'imputato, peraltro paraplegico, era ricoverato presso una casa di cura privata.
In particolare, in calce alla nota trasmessa dall'avv. Valente figura l'annotazione pervenuto in data odierna (ossia il 31.5.2011) alle 10,40, ove il verbale di udienza di quello stesso giorno risulta chiuso alle 11,15. Sicché, proprio in quanto prontamente comunicato, così come prescrive l'art. 420 ter c.p.p., senza specificazione di modalità, il denunciato impedimento, pervenuto in ufficio prima della chiusura del dibattimento, avrebbe dovuto essere apprezzato dal giudice a quo per le pertinenti determinazioni.
2. - La rilevata omissione è causa di nullità della pronuncia impugnata, che va dunque dichiarata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012