Sentenza 30 gennaio 2013
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen.
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
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L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
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Sabrina Caporale | 11 mar 2014 Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 febbraio 2014 n. 7058. "E' inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poichè l'art. 121 c.p.p. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 c.p.p (Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013). Ad affermalo è la Suprema Corte di Cassazione che, in verità, ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Nel caso in esame, la comunicazione dell'istanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2013, n. 28244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28244 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 30/01/2013
Dott. CORTESE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 199
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 28826/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA LV N. IL 14/05/1940;
avverso la sentenza n. 2254/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
ER VA ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della sua condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato ex art. 323 c.p.. Lamenta che la Corte d'appello ha disatteso, senza esaminarla, l'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale inviata a mezzo fax dal difensore di fiducia, previamente nominato sempre a mezzo fax, con revoca di ogni precedente nomina.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (sentenze N. 12623 del 1999 Rv. 214412, N. 3313 del 2000 Rv. 215579, N. 789 del 2004 Rv. 227806, N. 38968 del 2005 Rv. 232555, N. 6696 del 2006 Rv. 233999, N. 38160 del 2009 Rv 245315, N. 46954 del 2009 Rv. 245397, N. 11787 del 2011 Rv. 249829, N. 602 del 2012 Rv. 252667), invero, a cui il Collegio intende attenersi, in quanto aderente alla lettera e alla ratio delle norme che disciplinano la materia, legittimamente il giudice rigetta l'istanza di rinvio dell'udienza, proposta dal difensore, a mezzo fax, in quanto l'art. 121 c.p.p. prescrive che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, mentre il telefax, non assicurando la certezza della provenienza del documento, non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza, ne' obbliga il giudice a prendere in esame l'istanza; d'altro canto, l'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari di notificazione,
quali appunto, il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013