Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
La mancata partecipazione del difensore all'udienza dibattimentale per adesione allo sciopero di categoria costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., solo se tempestivamente comunicata al giudice; tuttavia, tale comunicazione è richiesta solo se il difensore intenda far valere il diritto di ottenere la sospensione in virtù di tale impedimento. Per contro, l'impedimento riconducibile all'art. 304, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. prescinde da qualsivoglia istanza del difensore e consiste in una situazione oggettiva (fatti notori, comportamento abituale dei professionisti in un dato ambiente, prassi consolidate e simili) che, ragionevolmente interpretata e valutata di volta in volta, legittima la sospensione del dibattimento da parte del giudice, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato, anche nell'ipotesi di imputato non detenuto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto legittimi i rinvii delle udienze disposti dal giudice - senza che vi fosse una richiesta del difensore motivata dalla partecipazione allo sciopero di categoria - che, constatata la mancata partecipazione del difensore presuntivamente riconducibile ad impedimento per esercizio del diritto di sciopero, ha ritenuto di assicurare, disponendo il rinvio dell'udienza, la garanzia dei diritti di difesa).
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2003, n. 24603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24603 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Raffaele LEONASI Presidente
1. " Giovanni DE ROBERTO Consigliere
2. " Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere
3. " Nicola MILO Consigliere
4. " Agnello ROSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO UI n. a Rotondi l'1/3/1972;
avverso la sentenza del 18/1/2002 della Corte d'Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. Hinna Danesi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Preziosi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e subordinatamente con rinvio.
FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato pronuncia di condanna nei confronti di ZZ UI per più reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce e tentativo di furto, commessi in concorso con altre persone e per i quali é stata soltanto ridotta la pena ad anni uno mesi due di reclusione per effetto dell'applicazione delle attenuanti generiche (già ritenute prevalenti sulle aggravanti) al più grave reato di resistenza contestato sub lett. e) della imputazione. La Corte ha, in particolare, confermato il giudizio del Tribunale circa la non maturazione del termine di prescrizione (malgrado i cinque anni trascorsi tra il decreto di citazione a giudizio e la sentenza di primo grado) per essere questo rimasto sospeso per complessivi anni 4 mesi 8 e giorni 9 a causa dell'adesione del difensore a scioperi di categoria.
Con primo articolato motivo di ricorso il difensore avv. Preziosi lamenta violazione degli artt. 157, 159, 160 C.P. e 304 CPP anzitutto perché l'adesione allo sciopero non tempestivamente comunicata dal difensore al giudice, non costituisce di per sé legittimo impedimento, sicchè non giustifica rinvio e sospensione del dibattimento;
il giudice ha in ogni caso, il potere-dovere di bilanciare la garanzia di esercizio di quel diritto con la piena funzionalità della giurisdizione, negando il rinvio quando vi sia rischio di prescrizione;
è comunque errata l'opinione che la sospensione della prescrizione ex art. 304 CPP si applichi anche agli imputati non detenuti, anche perché questo comporterebbe una interpretazione estensiva in malam partem della norma di diritto sostanziale;
col secondo motivo lamenta "vizio grafico" e illogicità della motivazione sostanzialmente sotto il profilo che il ZZ, avendo partecipato solo a una parte del movimentato incontro/scontro con gli agenti , non avrebbe avuto consapevolezza della qualità di questi e quindi dovrebbe rispondere solo di lesioni non aggravate;
col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 81, 132 e 133 C.P. giacchè il giudice di appello , pure avendo ridotto la pena, non ha determinato la base per reato il sub c), correttamente ritenuto più grave, ed ha inoltre determinato aumento di un mese per ciascuno dei satelliti senza tener conto della specificità di ciascun fatto. DIRITTO
Sulle varie questioni che s'intrecciano nel primo motivo di ricorso e che sono da esaminare in conveniente ordine logico, si osserva:
a) l'art. 159 co. 1 C.P. non può non essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento producono effetti sospensivi della prescrizione del reato anche se l'imputato non è detenuto. Così era già orientata larga parte della giurisprudenza di legittimità che fondava il proprio convincimento sulla ratio della innovazione normativa di cui all'art. 304 come sostituito dall'art. 15 co. 1 legge 332/1995 (necessità di contemperare le scelte dell'imputato o del difensore con la esigenza di dare sbocco effettivo all'istanza punitiva dello Stato) e che da ultimo ha trovato autorevole conferma da SS.UU. n. 36/01, Cremonese. Inutilmente il ricorrente - che cita decisioni tutte anteriori a detta ultima pronuncia - svolge una serie di rilievi circa la natura di norma sostanziale dell'art. 159 C.P. per inferirne la preclusione di "ogni operazione diretta comunque ad integrare in malam parte la serie degli atti sospensivi della prescrizione": nel caso però - osserva questa Corte che pure conviene sulla natura sostanziale della norma - non si tratta di compiere un'applicazione analogica di questa e neppure una interpretazione estensiva, trattandosi soltanto di riconoscere alla disposizione di legge il contenuto che non può non esserle proprio. D'altronde, non è sostenibile neppure quel che afferma il ricorrente circa le presumibili diverse proposizioni che il legislatore avrebbe usato se avesse voluto disancorare la sospensione dallo status di detenuto (pag. 6 penult. cpv. del ricorso): perché anzi ordinaria tecnica legislativa imporrebbe di pensare che se il legislatore avesse voluto limitare la sospensione della prescrizione a detto status, avrebbe evidentemente trovato molto più semplice un espresso riferimento alle situazioni di cui all'art. 304 CPP.(dove si tratta specificamente ed esclusivamente di sospensione dei termini di custodia cautelare).
b) Il dibattito sul quale si è particolarmente concentrata la sentenza di secondo grado circa le conseguenze della mancata partecipazione del difensore avv. Preziosi al dibattimento in occasione di ripetuti scioperi della categoria, va anch'esso ricondotto a giusti termini Ben vero che per pressoché costante giurisprudenza di legittimità lo sciopero costituisce legittimo impedimento del difensore solo se questi abbia tempestivamente comunicato a giudice la propria partecipazione alla protesta : ma questo adempimento è richiesto quando il difensore intenda dedurre il proprio "diritto" a ottenere la sospensione o il rinvio per quell' impedimento (art. 420 ter co. 5 , richiamato dall'art. 484 CPP). Viceversa, l'impedimento al quale fa riferimento l'art. 304
co, 1 lett. a) CPP è (o può essere anche) una situazione oggettiva della quale il giudice prende atto per pronunciare , nel rispetto di garanzie sostanziali, il provvedimento di sospensione o di rinvio:
qui non si richiede affatto una espressa istanza del difensore , potendo e dovendo il giudice ritenere la sussistenza dell'impedimento sulla base di dati oggettivi (fatti notori, comportamento abituale dei professionisti in un certo ambiente, prassi consolidate e simili) ragionevolmente interpretati e valutati di volta in volta. Nel caso di specie il Pretore dispose i vari rinvii delle udienze (avvalendosi peraltro di un modello prestampato di ordinanza) perchè evidentemente le ripetute astensioni dalle udienza dei difensori di fiducia e le richieste sistematiche di rinvio dei difensori di ufficio (ve ne è ampia documentazione nei verbali) avevano consigliato, per ragioni di speditezza, di ritenere la semplice non partecipazione all'udienza come adesione allo sciopero.
D'altra parte, non c'erano elementi per ritenere che i difensori di fiducia susseguitisi nel tempo avv. Taddeo e avv. Preziosi) avessero abbandonato la difesa ovvero avessero rinunciato senza dare le comunicazioni di cui all'art. 107 primo comma CPP: e in effetti tutta la successiva condotta difensiva almeno dell'avv. Preziosi è conferma di atteggiamento lineare e costante nell'espletamento del mandato difensivo.
È del tutto irrilevante, in definitiva, la mancata richiesta di rinvio motivata da scioperi, posto che il giudice, in presenza di una situazione fattuale che lasciava presumere l'impedimento del difensore (per l'esercizio appunto del diritto di sciopero) decise, se si vuole nell'incertezza, di assicurare la garanzia sostanziale di difesa nel rispetto di diritti costituzionalmente tutelati. c) Se questo è il quadro di riferimento e poiché un istituto come la sospensione della prescrizione non può non essere ancorato a dati oggettivi e non controvertibili ex post (proprio per il principio di condivisione delle responsabilità tra giudice e parti, correttamente richiamato anche dalla Corte territoriale) deriva la impossibilità concettuale di sottoporre l'operato del giudice a verifica ora per allora onde stabilire se abbia bene o male operato nel disporre il rinvio e se abbia tenuto nella dovuta considerazione il tempo rimanente prima del maturare della prescrizione (se errore del giudice vi è stato su questo piano, la sanzione ordinamentale non può certo riguardare la sfera endoprocessuale).
d) Poichè non è in discussione la misura complessiva delle sospensioni rispetto al termine quinquennale fra il decreto di citazione a giudizio e la sentenza di primo grado, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto non maturato quel termine. È appena da aggiungere, anche se di questo non si fa questione, che prescrizione (per durata massima) non si è verificata neppure nella fase in corso.
Il secondo motivo di ricorso è remissibile siccome pretende di prospettare sotto il profilo di violazione di legge sostanziale (artt. 110 e 337 C.P.) quella che in sostanza è una censura di fatto in punto di consapevolezza del ZO di trovarsi in presenza di pubblici ufficiali. In proposito i giudici del merito hanno accertato, con motivazione esente da vizi logici, che il predetto partecipò sin dall'inizio alle varie fasi della drammatica vicenda e secondo le testimonianze di NI e di LL, era presente quando, immediatamente prima dell'aggressione da lui stesso attuata nei confronti di NI, il IS si era qualificato come agente di polizia (è del tutto fuorviante quindi che la difesa si soffermi sull'operato di ZO RO e sul tentativo materialmente operato da questi di sottrarre al IS la pistola di ordinanza). Il terzo motivo infine è privo di giuridica consistenza posto che se anche la corte d'appello, nell'individuare il reato più grave in quello sub c), non ha in motivazione formalmente indicato la relativa pena, ha tuttavia fissato in un mese di reclusione (con giudizio equitativo incensurabile in questa sede) la sanzione attribuita a ciascuno dei reati satelliti, sicchè la pena base resta comunque individuale con un semplice calcolo matematico.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 GIUGNO 2003.