Sentenza 8 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, di sessanta giorni ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche organizzative dell'Ufficio procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2010, n. 18071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18071 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 08/02/2010
Dott. BEVERE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 302
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 23228/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN CH N. IL 20/05/1964;
2) AP UB N. IL 21/05/1952;
3) CH EP N. IL 12/04/1964;
4) QU AN N. IL 04/07/1964;
5) RS IC N. IL 07/10/1965;
6) CI AU N. IL 17/10/1965;
7) EN AN N. IL 26/12/1947;
avverso la sentenza n. 498/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 27/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi estinti per prescrizione i reati ascritti a LA LE, CI AU e CA DO ai capi 10, 11, 26 e 27; i reati ascritti a IU SE ai capi 10 e 11; i reati ascritti a UA AN ai capi 8, 9, 20 e 21; i reati ascritti a LA AN ai capi 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28 e 29; rigettarsi nel resto i ricorsi;
Udito l'avv. Carlo Alberto Mari del Foro di Foggia, difensore di fiducia di IU SE, che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito l'avv. Prof. Francesco Paolo Sisto del Foro di Bari, difensore di fiducia di UA AN, e sostituto processuale degli avvocati Ursitti LE - difensore di fiducia di LA LE, CA DO e CI AU - e Pellegrini Raul Donato, difensore di fiducia di LA AN, che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi con ogni conseguenza di legge.
OSSERVA
1.- LA LE, CI BA, UA AN, CA DO, CI AU, LA AN propongono ricorso avverso la sentenza dalla Corte di Appello di Bari del 27 febbraio 2009 che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Foggia il 3 aprile 2007 per una serie di truffe aggravate e falsi ideologici per induzione, loro contestati in relazione a viaggi in varie città italiane (Roma, Napoli, Milano, Firenze, Rimini, Ischia) fatti non di rado con mogli e compagne, le cui spese erano state addossate al comune di S. Giovanni Rotondo, di cui lo UA era sindaco e gli altri amministratori, nonostante i viaggi non avessero causali istituzionali, ovvero i rimborsi spettassero in misura inferiore. Gli illeciti, secondo l'ipotesi di accusa, erano stati consumati con la presentazione di "tabelle di missione", in cui venivano esposti gli esborsi asseritamente anticipati ed i motivi istituzionali del viaggio;
alla tabella era allegata la documentazione giustificativa delle spese.
La sentenza impugnata descrive il procedimento amministrativo in virtù del quale le spese esposte nelle tabelle di missione venivano rimborsate, esponendo che l'ufficio del personale del Comune controllava la regolarità amministrativa delle istanze di rimborso, mentre alla liquidazione delle somme dovute provvedeva l'Ufficio Economato dell'Ente suddetto.
Nel corso del giudizio era stato peraltro accertato che in Comune vigeva di fatto una prassi amministrativa più che disinvolta, in virtù della quale i controlli erano in pratica virtuali, atteso che le tabelle di missione venivano compilate abitualmente dopo che i viaggi erano stati già compiuti, in genere una volta al mese per tutti quelli effettuati nel periodo precedente;
non di rado risultavano compilate e sottoscritte non personalmente dagli istanti, ancorché apparissero firmate e loro nome;
indicavano giustificazioni a caso, quasi mai corrispondenti a quelle effettive. Quando poi sindaco o assessori effettuavano i viaggi in compagnia, ottenevano - illegittimamente - il rimborso anche delle spese delle accompagnatrici, la cui presenza non dichiaravano, presentando tuttavia fatture maggiorate della quota corrispondente al costo di viaggio e soggiorno delle accompagnatrici;
peraltro talvolta anche le spese relative alle accompagnatrici venivano esposte e regolarmente liquidate, ancorché non ne competesse il rimborso.
L'affermazione di responsabilità era stata effettuata sulla base delle prove documentali, costituite dalla tabelle di missione e dalle fatture prodotte dagli imputati, nonché dalle verifiche compiute dalla polizia giudiziaria nel corso di indagini promosse a seguito di un esposto dei consiglieri comunali dell'opposizione. Era risultato così che le ragioni istituzionali giustificatrici dei viaggi esposte nelle tabelle di missione, talvolta risultavano addotte falsamente a copertura di viaggi compiuti per ragioni personali o per diporto, altre volte corrispondevano ad effettivo esercizio di pubbliche funzioni, tuttavia la giustificazione contingente era diversa da quella effettiva.
In quest'ultimo caso tuttavia i giudici del merito avevano ritenuto l'irrilevanza penale del fatto, considerando che le missioni erano comunque giustificate dall'interesse pubblico, che era stato sostanzialmente perseguito.
2.- I ricorrenti UA AN, LA AN e CI AU, CA DO e LA LE deducono:
a) innanzitutto la prescrizione. In particolare lo UA, il LA ed il CI eccepiscono la prescrizione della truffa e del falso ideologico per induzione loro ascritti ai capi 8 e 9 dell'epigrafe; CI AU, CA DO e LA LE deducono a loro volta la prescrizione dei reati rispettivamente ascritti.
Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata, peraltro andando in contrario avviso rispetto alle stesse conclusioni del P.M. di udienza, aveva calcolato erroneamente la data di prescrizione dei reati, non applicando correttamente il dettato dell'art. 159 c.p., il cui disposto, in ipotesi di differimenti di udienze per impedimento delle parti o dei difensori, vieta sospensioni del corso della prescrizione di durata maggiore ai due mesi, da computare dalla data di cessazione dell'impedimento.
b) Deducono poi, a un dipresso tutti, contraddittorietà ed illogicità motivazionali, rese a loro avviso evidenti anche da palesi ed ingiustificate difformità di valutazioni delle rispettive posizioni, ancorché analoghe, sfociate in diversità di giudizi non coonestate e perciò stesso inique.
In particolare i difensori dello UA e del LA AN sostengono che la corte territoriale, enunciato l'esatto principio di diritto in virtù del quale incombe al P.M. l'onere di provare i fatti costitutivi dell'ipotesi di accusa, ne ha fatto corretta applicazione nei confronti del CA, assolto da reati la cui sussistenza era stata ritenuta non adeguatamente provata, ma avrebbe poi invertito radicalmente la regola di giudizio nei loro confronti, attesocché aveva sostanzialmente addossato a loro l'onere di dimostrare la propria estraneità rispetto alle ipotesi di accusa, ovvero l'irrilevanza penale delle condotte corrispondenti. c) Il difensore dello UA deduce poi la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. d), per l'omessa escussione di testimoni a discarico il cui esame sarebbe stato decisivo, prova che non era stata prospettata in primo grado perché la sua necessità era emersa solo dalla motivazione della sentenza del Tribunale. Infatti il primo giudice aveva ritenuto in via di principio sonetti da valida giustificazione istituzionale i viaggi, quando, a prescindere da quanto risultava dalle tabelle di missione, comunque la ragione istituzionale poteva ritenersi immanente. In tal modo a loro avviso era stata però mutata la prospettiva accusatoria in violazione dell'art. 522 c.p.p., come osserva anche il difensore del LA AN, mutamento che aveva posto le parti nella necessità di dimostrare che tutti i viaggi in contestazione erano stati comunque ispirati dalla pubblica utilità, al di là dello scopo indicato nelle tabelle di missione. La corte territoriale aveva rigettato la richiesta dell'ulteriore istruttoria intesa a dimostrare il suesposto assunto difensivo, affermandone apoditticamente la superfluità.
Deduce in particolare il difensore del LA che la corte territoriale s'era arrogato il sindacato di merito sulla sussistenza o meno degli scopi istituzionali dei viaggi, trascurando peraltro di considerare che ove in sede di autorizzazione e liquidazione fossero stati svolti con la necessaria attenzione i doverosi controlli, le somme non dovute non sarebbero state corrisposte.
d) Il difensore di CI BA deduce 1) errori di valutazione dei fatti e delle prove;
2) l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta resa in udienza dal maresciallo RE, per il mancato esame diretto di tale TO, responsabile dell'Hotel Olivi di Sirmione, dal quale l'ufficiale di P.G. aveva appreso telefonicamente che la ricevuta rilasciata all'imputato era sbagliata perché conteneva l'indicazione di uso di camera doppia ad uso singolo, mentre sull'originale risultava pagato l'uso di camera doppia, corrispondente all'effettivo pacifico soggiorno in quell'albergo dell'imputato e della sua convivente signora NN LO;
3) manifesta illogicità della motivazione, per essere state valutate le prove e gli indizi acquisiti nel contesto complessivo, senza preventivo esame parcellizzato della loro affidabilità.
e) Tutti i ricorrenti infine si dolgono di vizi di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e delle prove, essendo stato a loro dire fuorviato il giudizio anche dalla mancata acquisizione degli originali delle fatture degli alberghi, tanto che in atti v'erano solo quelle prodotte dagli imputati.
Il difensore dello UA ha depositato nuovi motivi di impugnazione il 30 dicembre 2009 e note difensive trasmesse per fax il 2 febbraio 2010 e depositate poi all'udienza, con cui sostanzialmente precisa e puntualizza quanto già dedotto. 3.- I falsi e le truffe consumati tra il novembre 2000 ed il 5 ottobre 2001 (capi 8-9-10-11-20- 21- 24- 25- 28- 29) sono prescritti. Infatti, ai sensi dell'art. 157 c.p., come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine prescrizionale per detti reati è
pari a sei anni, che va aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161 c.p.p., come a sua volta modificato dalla L. n. 251 del 2005; il termine complessivo di anni sette e mesi sei va poi incrementato di un tempo pari alla durata totale delle sospensioni. La sentenza impugnata ha ritenuto che i delitti in questione non fossero prescritti, enunciando l'esatto principio di diritto - pacificamente affermato con costanti pronunce da questa Corte anche con le sentenze citate nel provvedimento - secondo il quale in ipotesi di differimento dell'udienza determinato dalla scelta dei difensori di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere Penali, non vige il limite di sessanta giorni dettato dall'art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3, di modo che il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente.
Può allora rilevarsi dallo stesso testo della sentenza impugnata che, come hanno correttamente rilevato i ricorrenti, l'applicazione del principio non è stata puntuale, avendo trascurato la corte territoriale di computare compiutamente i periodi di sospensione, non considerando che le richieste di differimento del dibattimento accolte erano state quattro, e di queste solo la prima era stata determinata dall'adesione degli avvocati alla manifestazione di astensione dall'attività d'udienza, di modo che il corso della prescrizione poteva intendersi sospeso per l'intero intervallo temporale intercorrente fino all'udienza di rinvio, mentre in relazione agli altri rinvii non potevano considerarsi sospensioni maggiori di sessanta giorni.
Corrette erano state pertanto le conclusioni rassegnate in udienza dal Procuratore Generale della Corte di Appello sul punto in quanto, come hanno rilevato i ricorrenti, complessivamente il corso della sospensione doveva ritenersi sospeso per mesi otto e giorni 20. Ne consegue che i reati contestati ai capi 8 e 9 dell'epigrafe si erano prescritti il 18 febbraio 2009, e cioè già alla data della sentenza impugnata;
tutti gli altri si sono prescritti entro il 25 dicembre 2009.
Ne consegue che la sentenza impugnata andrà annullata senza rinvio in relazione ai suddetti capi di imputazione perché i reati relativi sono estinti per prescrizione, anche nei confronti del IU, non ricorrente, tuttavia attinto dall'effetto estensivo dell'impugnazione.
È appena il caso di aggiungere che non sussistono elementi dai quali possa ritenersi scaturisca evidente la dimostrazione che il fatto non sussiste o che gli imputati non lo abbiano commesso, atteso che la sentenza impugnata (e non va trascurato che si verte in fattispecie di doppia conforme) da conto della ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, fondando il giudizio di responsabilità degli imputati su prove documentali e testimoniali, la cui valenza probatoria risulta ampiamente scrutinata: è pertanto esclusa nei confronti di tutti i ricorrenti ogni ipotesi di applicazione del capoverso dell'art. 129 c.p.p.. 4.- Infondati sono invece i motivi addotti a sostegno dei ricorsi relativi all'affermazione di responsabilità di UA AN e LA AN in relazione ai reati di falso e truffa contestati ai capi 44 e 45 dell'imputazione, nei quali si contestava agli imputati di aver chiesto le indennità ed il rimborso spese in relazione ad una missione asseritamente svolta tra Rimini e Bologna il 13 e 14 aprile 2002 nell'interesse del Comune, mentre in realtà il viaggio era stato fatto per motivi affatto diversi, nonché di averne ottenuto il pagamento esponendo nelle tabelle di liquidazione fatti e circostanze non corrispondenti al vero.
La sentenza impugnata nelle pagine da 119 a 127 (numerazione che non coincide con quella indicata nei motivi di ricorso perché la copia della sentenza allegata agli atti contiene un centinaio di pagine ripetute con diverso carattere di stampa e diversa impostazione di pagina) da infatti ampia, dettagliata, puntuale motivazione del perché è stata ritenuta le penale responsabilità degli imputati, con struttura argomentativa coerente, immune da illogicità o contraddizioni, di modo che per un verso le discrasie logiche dedotte negli scritti difensivi dei ricorrenti non sussistono, per l'altro sono inammissibili nella misura in cui prospettano sostanzialmente il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso. Nè sussiste la contraddittorietà suggestivamente prospettata dall'abile difesa dello UA, tra l'assoluzione degli imputati dal peculato loro in origine ascritto al capo 47 dell'imputazione, e la condanna per la truffa ed il falso di cui s'è testè detto. Premesso infatti che effettivamente i tre reati risulterebbero consumati nello stesso contesto temporale, il peculato era stato contestato perché si rimproverava agli imputati di aver usato una vettura Alfa Romeo di proprietà del Comune per recarsi a Rimini al fine di assistere poi al Gran Premio Automobilistico che si sarebbe svolto ad Imola il 14 aprile, e cioè al di fuori di fini istituzionali che avrebbero legittimato l'uso dell'auto. La corte territoriale, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha assolto gli imputati dall'addebito fondando la decisione su due rationes decidendi, osservando che 1) per un verso non v'era prova ne' della circostanza che il motivo fondamentale del viaggio fosse quello di assistere alla corsa automobilistica, ne' del trasferimento ad Imola da parte degli imputati;
2) per l'altro era stato accertato che non c'era un regolamento municipale che disciplinasse l'uso dell'auto di proprietà del Comune da parte del sindaco, che perciò poteva disporre del veicolo come meglio credeva. Può osservarsi allora, quanto alla prima ratio, che quand'anche dovesse ritenersi per certo che gli imputati non si erano recati a Rimini al solo scopo di raggiungere poi Imola onde assistere al Gran Premio, ciò non influirebbe in modo alcuno sulla valutazione del fatto relativamente agli altri reati, atteso che la truffa ed il falso si riferivano alla giustificazione istituzionale del viaggio, che secondo l'ipotesi di accusa era insussistente.
La seconda ratio è comunque dirimente, in quanto incentrata sul raffronto della condotta con la fattispecie legale di peculato, che conduce ad escludere che nel caso di specie ricorressero gli estremi del reato;
evidentemente la motivazione in questione non collide affatto con l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di truffa e falso consumati in occasione della medesima vicenda, perché altro è affermare che l'uso dell'auto era legittimo e perciò non assumeva rilevanza penale, ed altro è ritenere che il viaggio non era giustificato da fini istituzionali.
In punto di responsabilità pertanto i ricorsi vanno rigettati, ma deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione delle pene irrogate a ciascuno dei ricorrenti, atteso che le stesse sono state quantificate dai giudici del merito con l'applicazione a titolo di continuazione di un aumento complessivo sulla pena base determinata per reato dichiarato estinto per prescrizione, di modo che, detratte le frazioni di pena irrogate per i reati estinti, la individuazione della pena residua per i reati di cui ai capi 44 e 45, che erano satelliti la cui frazione corrispondente di pena non era stata quantificata, implica una valutazione di merito che esula da questa sede di legittimità. 5.- Nel complesso destituito di fondamento è anche il ricorso proposto dal difensore di CI BA.
Il primo ed il terzo motivo infatti sono inammissibili in quanto sostanzialmente intesi a prospettare il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.
Il motivo concernente la testimonianza del maresciallo RE è invece infondato.
Infatti la deposizione del suddetto ufficiale di Polizia Giudiziaria non può essere qualificata alla stregua di testimonianza indiretta, ove si consideri che il predetto era stato chiamato a deporre sulle indagini condotte e non su dichiarazioni testimoniali resegli da terzi che avrebbero potuto essere ascoltati in veste di testimoni. Infatti dalla stessa sentenza si apprende che i carabinieri di Sirmione avevano acquisito presso l'Hotel Olivi di quella città l'originale della ricevuta fiscale rilasciata al CI BA per il suo soggiorno in albergo dal 20 al 22 marzo 2002, in compagnia della signora NN LO;
sul documento era indicato l'uso di camera doppia, essendo stata depennata la dizione "doppia ad uso singolo". Sulla copia allegata alla tabella di missione depositata in Comune risultava invece che detta dizione non solo non era stata depennata, ma era anzi sottolineata a penna, e ciò aveva consentito all'imputato di ottenere il rimborso anche della quota anticipata per la compagna.
Su tale discrasia il RE aveva sentito per telefono il responsabile dell'albergo, il TO per l'appunto, che aveva chiarito come sulla copia rilasciata al CI l'uso singolo fosse stato indicato per errore.
Pertanto non di testimonianza indiretta si trattava, perché non concerneva l'acquisizione di dati indizianti, in quanto il TO era stato interpellato non su fatti suscettibili di assurgere ad oggetto di prova, ma su circostanza inerente lo svolgimento dell'indagine di P.G., i cui risultati indizianti erano costituiti dall'acquisizione del documento originale, mentre il TO era stato interpellato solo per chiarire il motivo della discrasia, già oggettivamente rilevata e priva di significato indiziante. Il ricorso del CI BA va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di LA LE e IU SE relativamente ai reati di cui ai capi 10 e 11 della rubrica perché estinti per prescrizione;
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di CI AU relativamente ai reati di cui ai capi 26 e 27 perché estinti per prescrizione;
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di CA DO relativamente ai reati di cui ai capi 10, 11, 26 e 27 perché estinti per prescrizione;
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di UA AN relativamente ai reati di cui ai capi 8, 9, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della rubrica perché estinti per prescrizione;
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di LA AN relativamente ai reati di cui ai capi 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 29 della rubrica perché estinti per prescrizione;
Annulla la medesima sentenza nei confronti di UA AN e di LA AN relativamente ai reati di cui ai capi 44 e 45, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la rideterminazione della pena al riguardo. Rigetta nel resto i ricorsi e condanna CI BA al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010