Sentenza 23 aprile 2008
Massime • 1
I limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, operano soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non anche quando la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata da un impedimento; ipotesi, quest'ultima, da riconoscersi nel caso di sospensione dovuta a dichiarata adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2008, n. 33335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33335 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/04/2008
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA TO - Consigliere - N. 1879
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 026934/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NS RI, N. IL 30/10/1944;
avverso SENTENZA del 16/02/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NS TO, imputato del delitto di ingiurie, commesso il 1.9.1998 in danno di LO TO e condannato alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la prima sentenza, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo deduce nullità della sentenza di primo grado perché, dopo che era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per difetto di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed erano stati restituiti gli atti al Pubblico Ministero s'era poi proceduto con nuova emissione di decreto di citazione a giudizio in relazione ad un capo di imputazione che nel frattempo era stato corretto con l'indicazione del giorno di presentazione della querela come 1 settembre al posto dell'originaria indicazione di 7 settembre.
Con il secondo motivo deduce nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata indicazione della data del commesso reato nel capo di imputazione.
Col terzo motivo deduce difetto e contraddittorietà di motivazione sulla ritenuta responsabilità per inattendibilità della persona offesa unico teste.
Col quarto motivo deduce l'estinzione del reato per prescrizione sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato a considerare una sospensione di circa un anno per impedimento del difensore mentre avrebbe dovuto considerare il disposto del nuovo art. 159 c.p., secondo cui la sospensione per impedimento dell'imputato o del difensore comporta una sospensione della prescrizione non superiore a 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento, anche perché non è consentito che in occasione di rinvii per impedimento si verifichino dilazioni della durata di quella in esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondati i primi due motivi di ricorso.
Unico dato assolutamente certo è l'esistenza in atti di una regolare notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., al figlio dell'imputato, attestata dal pubblico ufficiale notificatore, a fronte della quale il Pubblico Ministero ha correttamente emesso un nuovo decreto di citazione a giudizio non potendo impugnare neppure come atto abnorme (cfr. Cass. Sez. 5^, sent. n. 16212 del 2005) il provvedimento del giudice che restituiva gli atti al suo ufficio. Irrilevante la divergenza fra la descrizione del fatto contenuta nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., e quella contenuta nel decreto di citazione a giudizio (nel primo atto si indicava il 7 settembre 1998 come data di presentazione della querela e nel secondo la data del 1 settembre) posto che il primo non ha la funzione di contestare il fatto reato, ma ha uno scopo eminentemente informativo, nel senso che il Pubblico ministero avvisa l'indagato che, con riferimento ad una determinata vicenda, di cui è sufficiente indicare le coordinate del procedimento ed una sommaria enunciazione del fatto, ovvero quegli elementi che consentano all'indagato di capire bene di che cosa si tratta, le indagini sono concluse e che gli esiti delle stesse sono messi a sua disposizione (cfr. Cass. Sez. 5^, sent. n. 28548 del 14/06/2007). Condizione di validità del decreto di citazione a giudizio è l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto su cui deve rispondere l'imputato al fine di garantirgli le adeguate possibilità di organizzare e sviluppare la sua difesa.
Nel caso di specie nel decreto di citazione il fatto era descritto in modo chiaro con l'indicazione esatta delle espressioni contestate e con l'esatta indicazione della data del fatto, erroneamente indicata come data di presentazione della querela. Come ha correttamente osservato la Corte di merito in relazione a quella contestazione in concreto il prevenuto è stato in grado di organizzare in modo adeguato la propria difesa che nella concreta sua attuazione non ha avuto limitazioni e difficoltà dall'asserita incongruenza dell'indicazione contenuta nel decreto di citazione. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, perché propone censure che attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile ricostruzione dei fatti, basata su un ragionato apprezzamento di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione di fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (cfr. Cass. Sez. 5^, Sent. n. 43373 del 6.10.2005 imp.: Fontana). Fondato è il quarto motivo di ricorso in merito all'essere il reato estinto per prescrizione. Peraltro la prescrizione è intervenuta il 28 febbraio 2007, dopo la sentenza emessa dalla Corte d'Appello che aveva correttamente valutato come non ancora estinto il delitto a causa della sospensione della prescrizione per ripetute astensioni dei difensori dalle udienze. Invero secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 5^, sent. n. 44924 del 14/11/2007 Rv. 237914 rie: Marras e altro) limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, operano soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non anche, quindi, quando la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata da un impedimento;
ipotesi, quest'ultima, da riconoscersi nel caso di sospensione dovuta a dichiarata adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria. La non inammissibilità del ricorso rende valutabile il decorso del termine prescrizionale ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2008