Sentenza 14 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, allorché si versi nell'ipotesi di cui all'art. 304, comma primo, lett. b)- cod. proc. pen. (mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori), nella quale rientra anche il caso dell'astensione degli avvocati dalle udienze per adesione ad agitazioni di categoria, non operano i limiti massimi di fase di cui al comma sesto del citato articolo, ma solo i limiti di durata complessiva della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2000, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI SEVERO Presidente del 14/02/2000
1. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 1036
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 42524/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
1) CC AS n. il 02.09.1950
avverso ordinanza del 13.05.1999 TRIB. LIBERTÀ di NOLA sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. GUGLIELMO PASSACANTANDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
Udito il difensore Avv. Erasmo Fuschillo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 13.5.1999 il Tribunale di Napoli, adito in procedimento incidentale de libertate, rigettava l'appello proposto da CC AS avverso l'analogo provvedimento emesso il 26.2.1999 dal Tribunale di Nola, con il quale era stata respinta l'istanza, avanzata dal medesimo ZZ, di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in carcere. Il ZZ, richiamandosi anche alla sentenza n. 292 del 7.7.1998 della Corte Costituzionale, aveva basato la sua domanda e la successiva impugnazione sulla considerazione che, essendo decorso il doppio dei termini di fase ai sensi della disposizione contenuta nel comma 6 dell'art.304 c.p.p., egli avrebbe dovuto essere scarcerato, a nulla rilevando il fatto che il tribunale avesse disposto la sospensione dei termini della custodia cautelare a seguito della astensione dei difensori dalle relative udienze.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, osservando che i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 292 del 1998 erano inconferenti rispetto alla questione prospettata, dal momento che la disposizione derogatoria di cui al settimo comma del citato art. 304 - che prevede che nel computo dei termini di cui al comma sesto del medesimo art. 304 non si deve tenere conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b), (concernente anche i casi di sospensione o rinvio del dibattimento a seguito della astensione degli avvocati dalle udienze per adesione ad agitazioni di categoria) - non era stata intaccata dalla pronuncia suddetta.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del ZZ, lamentando violazione ed erronea applicazione di legge, osservando:
1) che, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 292 del 18.7.1998, il comma 6 dell'art.304 c.p.p. fungeva da norma di chiusura del sistema, nel senso che la stessa conteneva un limite comunque invalicabile, la cui violazione costituiva in ogni caso lesione del principio della proporzionalità e adeguatezza della custodia cautelare.
2) che, in ogni caso, l'ipotesi della sospensione del dibattimento a causa della astensione degli avvocati dalle udienze per adesione ad agitazioni di categoria non poteva farsi rientrare nella previsione di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 304 c.p.p., bensì in quella di cui alla lett. a) del medesimo comma.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, respinto.
Va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza n. 2192 del 1998 della Corte Costituzionale non ha affatto inteso attribuire alla disposizione di cui al sesto comma dell'art.304 c.p.p. funzione di norma di chiusura del sistema legale relativo alla custodia cautelare, nel senso che esso conterrebbe una sorta di limite invalicabile della durata massima del termine di fase.
Più semplicemente la pronuncia di cui sopra, riguardante specificamente la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 303 c.p.p., nel dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale sottoposta al suo esame, ha chiarito che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, oltre che nel caso in cui quei termini siano stati sospesi o prorogati ex artt. 304 e 305 c.p.p., anche nel caso in cui siano cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo a norma del comma 2 dell'art. 303 stesso codice.
Tale pronuncia non riguarda affatto la norma di cui al comma 7 dell'art.304 c.p.p., che ha conservato intatta, pur dopo la sentenza predetta, la sua natura di disposizione derogatoria rispetto a quella di cui al comma 6, riguardante il computo nei termini della custodia cautela dei periodi di sospensione del processo, appositamente introdotta dalla legge n. 332 del 1995 proprio con riguardo alle sospensioni per agitazioni di categoria.
Altrettanto infondata appare, poi, la tesi del ricorrente, secondo ccnl la sospensione del dibattimento a causa della astensione degli avvocati dalle udienze per adesione ad un legittimo impedimento, dovrebbe farsi rientrare nella previsione di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 304 c.p.p. e, quindi, sarebbero computabili nei termini di fase anche i periodi di sospensione del processo a causa di tale astensione.
Infatti, come ha esattamente argomentato il Tribunale, la sospensione dei termini della custodia cautelare, disposta in conseguenza del rinvio del dibattimento a causa dell'astensione dalle udienze proclamata dalla associazione di categoria, non può essere assimilata in tutto e per tutto ad un "legittimo impedimento", disciplinato dall'art. 486, comma 5, c.p.p., con la conseguenza che il rinvio del dibattimento a causa di tale evento sarebbe riconducibile alla sospensione dei termini di custodia ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 304 c.p.p.- È evidente infatti che, anche a voler considerare l'astensione dalle udienze alla stregua di un diritto costituzionalmente garantito è, tuttavia, sicuro che un siffatto comportamento non può essere ricompreso nella nozione di "legittimo impedimento", dal momento che, nella prospettiva dell'art. 486, comma 5, c.p.p., l'impedimento, a comparire si ricollega a situazioni oggettive non dipendenti dalla volontà del soggetto "impedito" mentre l'astensione dallo svolgimento dell'attività difensiva in udienza per adesione ad agitazioni di categoria rappresenta una libera scelta del difensore, e costituisce piuttosto la manifestazione espressa della volontà di aderire alla proclamata astensione. Il caso della sospensione deve quindi essere inquadrato, con maggiore aderenza al sistema delineato dalle norme in vigore, nella nozione, in senso lato, della mancata partecipazione del difensore, sia pure giustificata come esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, che renda "privo di assistenza uno o più imputati".
Di qui l'applicabilità, ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare, della lettera b) del comma 1 dell'art. 304 c.p.p., che prevede sostanzialmente l'ipotesi di mancata prestazione dell'assistenza difensiva, determinante la sospensione o il rinvio del dibattimento.
Del resto, questa Corte ha più volte statuito che "In tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, verificandosi l'ipotesi di cui all'art. 304 cod. proc. pen., comma primo, lett. b), (mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori), nella quale rientra anche il caso dell'astensione degli avvocati dalle udienze per adesioni ad agitazioni di categoria, non operano, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma settimo del citato art. 304 cod. proc. pen., i limiti massimi di fase di cui al precedente comma sesto, ma soltanto i limiti di durata complessiva della custodia cautelare". (Cass., Sez. I, sent. n. 1470 del 26-03-1997, Cocozza;
negli stessi termini, Sez. V, sent. n. 3920 del 11-11-1997, Gaglione;
Sez. I, sent. n. 2646 del 25-06-1996, Di Paolo;
Sez. I, sent. n. 2603 del 05-06-1996 D'Addio, ecc.). Si è spiegato che l'astensione dalle udienze, attuata dai difensori a seguito della adesione ad uno stato di agitazione proclamato dalla associazione di categoria, rappresenta comunque una causa di privazione per l'imputato dell'assistenza difensiva, che da un lato impone la sospensione o il rinvio del procedimento, ma giustifica, dall'altro, la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera b), onde evitare che la forzata inerzia del processo si risolva in un ingiustificato vantaggio dipendente dalla decorrenza dei termini.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma 1-ter dell'art.94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ZZ trovasi detenuto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. C.P.P.-
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2000