Sentenza 28 gennaio 2010
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Nel giudizio di cassazione, l'adesione del difensore dell'imputato ad astensione collettiva dalle udienze non opera in riferimento a reati il cui termine di prescrizione maturi entro 90 giorni, come individuati dal codice di autoregolamentazione dell'Avvocatura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2010, n. 7620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7620 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/01/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 194
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30891/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Buffa Leonardo Antonino, difensore di fiducia di SE AN, n. a Palermo il 2.3.1975;
avverso la sentenza in data 26.9.2008 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Palermo in data 7.6.2007, venne condannato alla pena di mesi undici, giorni quindici di reclusione ed Euro 2.900,00 di multa, quale colpevole dei reati: b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter. lett. c); c) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) (commessi il 12.10.2001); b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 ter, lett. c); c) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter,
lett. d) (commessi il 27.6.2002); a) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c); b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 ter, lett. d) (commessi il 19.11.2001); b) di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171 ter, lett. c); c) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) (commessi il 6.10.2001); b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c); c) di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), (commessi il 22.5.2002); a)
di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e comma 2, lett. a); c) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) e comma 2, lett. a) (commesso il 9.10.2001), unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo ed, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza di SE AN in ordine ai reati: b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c); c) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) (commessi il 12.10.2001); b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 ter, lett. c); c) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter lett. d) (commessi il 27.6.2002); a) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c); b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 ter, lett. d) (commessi il 19.11.2001); b) di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171 ter, lett. c); c) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) (commessi il 6.10.2001); b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c); c) di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) (commessi il 22.5.2002); a) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e comma 2, lett. a); c) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) e comma 2, lett. a) (commesso il 9.10.2001), a lui ascritti per aver, nelle date di cui all'imputazione, posto in vendita musicassette ed altri supporti contenenti opere tutelate dal diritto d'autore, duplicate abusivamente e prive del contrassegno SIAE.
La sentenza di condanna fa seguito alla riunione di vari procedimenti instaurati a carico dell'imputato per i fatti ascrittigli nelle diverse date di cui alla contestazione. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto carenza di prove in ordine all'effettivo contenuto dei supporti sequestrati.
La sentenza ha, però, dichiarato prescritto un altro reato analogo di cui all'imputazione per un fatto del 13.10.2000 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena nella misura precisata in epigrafe. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c) e d) e art. 438 c.p.p., nonché carenza o insufficienza della motivazione della sentenza.
Con il motivo di gravame sostanzialmente si reitera la doglianza afferente alla carenza di prove circa l'effettivo contenuto dei supporti sottoposti a sequestro.
Si deduce che non è stato espletato un accertamento peritale per stabilire l'effettivo contenuto dei supporti e che la contraffazione di opere tutelate dal diritto d'autore non può essere desunta dalla mera mancanza del contrassegno SIAE;
che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito alla scelta da parte dell'imputato del rito abbreviato valore di ammissione di colpevolezza, mentre anche in tale procedimento speciale l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato ricade sulla pubblica accusa.
Si deduce infine che nei motivi di appello l'imputato aveva altresì censurato il rigetto da parte del giudice di primo grado della richiesta che fosse ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli per i quali l'imputato era stato già condannato con sentenza del Tribunale di Palermo in data 9.7.2002;
che la Corte territoriale ha totalmente omesso di pronunciarsi in ordine a tale richiesta.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Preliminarmente la Corte osserva che non può essere accolta la richiesta di rinvio del processo motivata dal difensore dell'imputato con la dichiarazione della propria adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali italiane.
Ai sensi dell'art. 4 del Codice di autoregolamentazione della astensione dalle udienze, approvato dalla Commissione di Garanzia con Delib. n. 07/749 del 13 dicembre 2007, l'astensione non è consentita nella materia penale, tra l'altro, con riferimento ai processi pendenti in grado di legittimità la cui prescrizione venga a maturare entro il termine di 90 giorni.
Orbene, poiché nel caso in esame la prescrizione dei reati ascritti all'imputato, che non risultano già prescritti, verrebbe a verificarsi rispettivamente il 20.3.2010 ed il 25.4.2010 e, quindi, entro il predetto termine di novanta giorni,non è consentito al difensore astenersi dall'udienza.
Tanto premesso, osserva il Collegio che a seguito della sentenza Schwibbert della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'8.11.2007 è ormai consolidato l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo il quale la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno SIAE - qualificata dalla predetta Corte di Giustizia una regola tecnica non comunicata alla Commissione europea - comporta il venir meno dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del predetto contrassegno, mentre continua ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno (cfr. sez. 3, 3.9.2008 n. 34555, Cissoko, RV 240753; sez. 3, 2.4.2008 n. 13816; sez. 7, 29.5.2008 n. 21579). Orbene, all'imputato è stato ascritto per ognuno degli episodi di vendita di supporti contenenti opere tutelate dal diritto di autore sia il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), avente ad oggetto la detenzione per la vendita di opere abusivamente riprodotte, sia il reato di cui alla cit. L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), avente ad oggetto la detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno SIAE. Da tali ultime imputazione, pertanto, il SE deve essere assolto con la formula perché il fatto non sussiste.
Con riferimento ai reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), si deve, poi, rilevare, che, pur tenendo conto della sospensione del decorso del termine della prescrizione per rinvii del dibattimento su richiesta della difesa disposti alle udienze del 24.11.2005 e 9.11.2006, per il complessivo periodo di giorni 120, si è verificata, ai sensi dell'art. 157 c.p., n. 4) e art. 160 c.p., nella formulazione previgente, in data 10.8.2009 la prescrizione del reato commesso il 12.10.2001, in data 17.9.2009 quella del reato commesso il 19.11.2001, in data 4.8.2009 quella del reato commesso il 6.10.2001 ed in data 7.8.2009 quella del reato commesso il 9.10.2001.
In ordine a tali reati deve essere, pertanto, emessa pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Tuttora non sì è verificata, invece, tenuto conto della citata sospensione del decorso del termine, la prescrizione dei reati commessi rispettivamente nelle date del 27.6.2002 e 22.5.2002. Le censure del ricorrente in ordine a tali reati residui sono infondate.
L'accertamento della contraffazione di opere tutelate dal diritto d'autore è stato desunto dai giudici di merito da un complesso di elementi indiziari, quali le modalità di esposizione dei supporti per la vendita, la fotocopiatura di ogni singolo esemplare custodito in apposita confezione di plastica, la diffusione sonora da parte dell'imputato di alcuni dei brani abusivamente duplicati in occasione della loro vendita, sicché l'accertamento di merito sul punto è fondato su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Si palesa, pertanto, evidente che il riferimento della sentenza alla carenza di contestazione connessa alla scelta del rito costituisce solo un ulteriore rilievo dell'estensore, che non ha esplicato alcuna influenza sulla decisione.
Il ricorso sul punto deve essere, perciò, rigettato. Infine è, invece, fondata la doglianza relativa alla totale carenza di motivazione della sentenza in ordine al mancato accoglimento della richiesta, espressamente formulata nei motivi di appello, che venisse ritenuta la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli relativi a precedente giudicato.
Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alle imputazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), nonché in ordine al quelle di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), medesima legge che risultano prescritte, mentre deve essere disposto il rinvio alla Corte territoriale per la determinazione della pena per i reati residui e perché si pronunci sulla richiesta continuazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle imputazioni di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la stessa sentenza in ordine alle imputazioni di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) per i fatti commessi il 12.10.2001, il
19.11.2001, il 6.10.2001 ed il 9.10.2001 per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso in ordine alle altre imputazioni. Rinvia per la determinazione della pena per i reati residui ed in ordine alla omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione con precedente giudicato ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 28 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010