Sentenza 24 aprile 2008
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È nulla la sentenza con la quale il giudice di appello - investito dal difensore di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento dedotto con fax e documentato con avvisi relativi a concomitanti impegni professionali - ometta di pronunciarsi, risolvendosi detta omissione in un pregiudizio del diritto di difesa.
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L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2008, n. 32964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32964 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
329 64 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dr. Domenico NARDI Presidente Udienza pubblica dr. Vito SCALERA Consigliere in data 24.4.2008 dr. Maurizio FUMO Consigliere dr. Piero SAVANI Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
B SENTENZA N. 1911
REGISTRO GENERALE
N. 27656/2007
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 29.5.2007 dall'avv. Ciriaco Bruni, difensore di EZ
RT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di
L'Aquila dell'8 marzo 2007.
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto dr.
Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EZ RT, in concorso con altri, era chiamato a rispondere, innanzi al
Tribunale di Teramo, del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 c. e 216 1.f., in relazione agli artt. 223 e 219 1.f. per avere, ognuno nella spiegata qualità riferita alla "Oriental
Trade s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo in data 16.12.1992, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine di recare pregiudizio ai creditori, gestito la società in modo da cagionare alla stessa un danno di rilevante gravità nonché tenuto le scritture contabili obbligatorie in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari.
Con sentenza dell'8 luglio 2002, il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, esclusa la contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di
L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione degli
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artt. 420 ter, 178 lett. c) e 179 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p., con riferimento all'ingiusto diniego della richiesta di differimento per legittimo impedimento del difensore, per concomitante impegno professionale con riferimento alla celebrazione di due processi innanzi alla Prima Sezione Civile di questa Corte
Suprema.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 191 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b)
c.p.p., per erronea valutazione delle risultanze di causa, tenuto peraltro conto che per gli stessi fatti l'imputato era stato già giudicato e condannato;
che la bancarotta avrebbe dovuto essere derubricata in truffa, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancata presentazione della querela;
che non esisteva la bancarotta fraudolenta documentale in quanto il curatore del fallimento, avv. Walter
Mazzetti, aveva riferito di essere stato in grado di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della società fallita, di guisa che il reato in questione avrebbe dovuto essere derubricato in bancarotta semplice, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
che, ad ogni
2 modo, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto, ai sensi dell'art. 530 comma 2, se non altro per evitare una stridente contraddittorietà di giudizi.
2. E' certamente fondata la pregiudiziale questione di rito sollevata dal difensore, sul rilievo della mancata pronuncia sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento dello stesso difensore. Impedimento, che, ritualmente dedotto con fax pervenuto all'ufficio il
7.3.2007, ore 18,02, e documentato con gli avvisi di udienza relativi a due procedimenti civili innanzi a questa Corte Suprema, per l'8 marzo 2007, era certamente tale da legittimare la presentazione dell'istanza di rinvio, obbligando il giudice di appello a rendere adeguata motivazione al riguardo.
Siffatta mancanza, risolvendosi in evidente pregiudizio per le ragioni di difesa dell'imputato, comporta nullità della sentenza impugnata, che va quindi dichiarata nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di
Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2008.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Fomenico Nort BFL AG В
| DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi
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IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise