Art. 333.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146))
[…] Ripudiando i divieti dello Stato corporativo fascista, per cui lo sciopero era variamente sanzionato come reato (artt. 502-508 e 330 e 333 del codice penale Rocco del 1930) e superando l'atteggiamento di indifferenza verso tale forma di conflitto adottato in precedenza dallo Stato liberale (che non escludeva la qualificazione dello sciopero come inadempimento contrattuale – sanzionabile pertanto, sul piano disciplinare, anche col licenziamento), la Costituzione italiana guarda allo sciopero come ad uno degli strumenti di promozione della effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico sociali, […]
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