Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
Nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione. (Nella fattispecie il dibattimento era stato rinviato per la contemporanea adesione del difensore e del giudice allo sciopero indetto nello stesso giorno dalle rispettive categorie).
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2011, n. 11559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11559 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 09/02/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 448
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - N. 33454/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RI SC N. IL 07/02/1971;
avverso la sentenza n. 4980/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA del 28/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore Avv. MAGGIO ELIO di Lecce che chiede l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 28/4/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Rimini, in data 10.1.2006, che condannava De DI AN alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e Euro 3500 di multa per il reato di ricettazione di beni di provenienza furtiva, il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento con riferimento agli artt. 157 e 159 c.p., art. 531 c.p.p., rilevando come la Corte di appello di Bologna
avrebbe dovuto rilevare la intervenuta prescrizione del reato di ricettazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa in primo grado con sentenza del 10.1.2006, si applicano - L. 5 dicembre 2005, n. 251, ex art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 - le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all'imputato. Pertanto, con riferimento a tali nuove regole sulla prescrizione, il delitto di ricettazione si prescrive in 10 anni, (otto anni + Va ex art. 161 c.p.p., comma 2) già decorso dal tempo del commesso reato, individuato nel 21 giugno 1999.
Con riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione, nel caso di rinvio dell'udienza per il concomitante sciopero sia degli avvocati che dei magistrati, a cui abbiano aderito entrambi (nel caso di specie il giudice ha espressamente dichiarato di aderire allo sciopero di categoria, indicando nel verbale che il processo veniva trattato "ai soli fini del rinvio"), il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell'astensione dalle udienze del difensore in quanto la concomitante astensione dell'attività giudiziaria del giudice del dibattimento avrebbe comunque impedito la celebrazione del processo, (cfr Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002) Rv. 220509 e Sez. 5, Sentenza n. 49647 del 02/10/2009 Ud. (dep. 28/12/2009) Rv. 245823, per il caso concernente il rinvio disposto per impedimento del difensore che aveva aderito ad una iniziativa di categoria di astensione dalle udienze e per l'escussione di un teste assente). Va, al riguardo, affermato il seguente principio di diritto: "nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro al giudice (nella specie sciopero), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 c.p., e la conseguente sospensione del corso della prescrizione". Non va, pertanto computato, ai fini della prescrizione il rinvio di mesi 10, giorni nove per il rinvio del giudizio (dal 24.11.2004 al 3.10.2005) e comunque, in ogni caso, la prescrizione sarebbe pure maturata nelle more del giudizio di cassazione.
Il ricorso per cassazione è, quindi, fondato e non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione.
Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011