Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2011, n. 11559
CASS
Sentenza 9 febbraio 2011

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Nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione. (Nella fattispecie il dibattimento era stato rinviato per la contemporanea adesione del difensore e del giudice allo sciopero indetto nello stesso giorno dalle rispettive categorie).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2011, n. 11559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11559
Data del deposito : 9 febbraio 2011

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