Versione
16 settembre 2010
16 settembre 2010
Art. 131
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 e' proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.
Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.
4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 e' proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.
Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.
4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.
Commentari • 61
- 1. Consiglio di Stato n. 3/2010https://www.brocardi.it/ · 20.985058
[…]
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Giurisprudenza • 331
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 25/01/2021, n. 60Provvedimento: […] Il Collegio non ignora le previsioni di cui al successivo art. 131 del c.p.a. ritenendo però che lo stesso debba essere interpretato in ragione della logica del sistema delle impugnazioni in materia elettorale da cui deriva l'inderogabilità del termine dimezzato di cui all'art. 130 c.p.a.. […] Conclusione quest'ultima non linea con quanto previsto dagli artt. 130 e 131 del c.p.a.. […] Al fine di inquadrare il punto decisivo della presente controversia è opportuno muovere da quanto previsto dagli articoli 130 e 131 c.p.a. […] III, 03 luglio 2020, n. 4282) che “ relativamente al termine per proporre appello ex art. 131 c.p.a., in difetto della notifica della sentenza, […]Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- ricorso elettorale·
- pubblicazione sentenza·
- compensazione delle spese di lite·
- annullamento verbale di seggio elettorale·
- premio di maggioranza·
- termine di impugnazione·
- art. 130 c.p.a.·
- irricevibilità per tardività·
- art. 131 c.p.a.