Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2011, n. 28451
CASS
Sentenza 28 aprile 2011

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La notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen.

La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non sia reperito l'imputato né vi siano altre persone idonee a ricevere).

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    Lina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento clicca qui. 1. Come già segnalato in questa Rivista, con ordinanza 10 aprile 2015 (dep. 21 aprile 2015) n. 16634[1], la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva chiamato le Sezioni unite a dirimere la seguente questione di diritto: "Se, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (e relativa conversione in legge), siano valide le notificazioni a persona diversa dall'imputato eseguite per via telematica ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (e relativa conversione in legge), dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1o ottobre 2012 del Ministro della Giustizia". Il 26 giugno 2015 le Sezioni …

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    Aniello Nappi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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    Francesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: Premessa – 1. La posizione di generale preclusione – 2. Le aperture dettate dalla casistica giurisprudenziale – 3. Riflessioni conclusive: l'alba di una nuova prospettiva? Premessa La decretazione d'urgenza succedutasi nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza pandemica da Covid-19, finalizzata al contenimento dei suoi effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria[1], com'è ormai noto, ha affidato agli organi verticistici di ogni singolo Ufficio, sentite le competenti autorità sanitarie regionali ed i relativi Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione di opportune misure organizzative anti assembramento, sia per quanto concerne l'attività …

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    Le differenze tra la disciplina codicistica e l'eventuale processo penale telematico. Le norme del codice di procedura penale che vanno dall'art. 405 c.p.p. al 415 bis c.p.p., disciplinano la fase dl processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari. In particolare, l'art. 405 c.p.p. dispone che il P.M., nel caso in cui non debba richiedere al G.I.P. l'archiviazione del procedimento, debba formulare il capo d'imputazione nelle forme previste ex legem[1]. Al termine delle indagini, il pubblico ministero è tenuto ad inviare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini. Gli elementi essenziali di tale avviso rendono edotto l'indagato dell'intenzione del P.M. di …

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  • 5Un thriller giurisprudenziale: l’impossibilità di notifica al domicilio dichiarato o eletto di Aniello Nappi
    Aniello Nappi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2011, n. 28451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28451
Data del deposito : 28 aprile 2011

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