Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
Il rinvio dell'udienza su richiesta del difensore che dichiara di aderire all'astensione collettiva non dà luogo ad un caso di sospensione per impedimento e quindi il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2008, n. 20574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20574 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 12/02/2008
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 147
Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 19691/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di fiducia di SA IO, n. a Centurie, il 7 marzo 1947;
contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanisetta del 25 gennaio 2007;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere, Dott. Pietro Curzio;
Udito il Procuratore generale in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il giorno 8 maggio 2007 i difensori di RO IO chiedono l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Caltanisetta che confermò la condanna, inflitta a loro assistito dal Tribunale di Enna l'8 novembre 2002, alla pena di otto mesi di reclusione e 100,00 Euro di multa per i reati di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e art. 483 c.p., commesso in Centurie il 12 febbraio 1999 (capo a), e di cui agli artt. 81 cpv. e 640 bis c.p., commesso dal 1 marzo 1999 al 31 dicembre 2000 (capo b). Con il primo motivo la difesa contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione con riferimento al (solo) capo a) dell'imputazione. Il reato risulta commesso il 12 febbraio 1999 e la Corte escluse la prescrizione perché il difensore nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 26 giugno 2002, aveva aderito ad un'astensione collettiva dalle udienze, con consequenziale sospensione del termine di prescrizione sino al 8 novembre 2002. Analogamente, nel processo di appello, il difensore aveva aderito all'astensione il giorno 19 settembre 2006, con sospensione del termine sino alla successiva udienza del 25 gennaio 2007.
Secondo il ricorrente l'estensione della sospensione per tutto il periodo del rinvio conseguente all'astensione, contrasta con la nuova formulazione dell'art. 159 c.p., applicabile anche retroattivamente in quanto legge più favorevole all'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe errato nel non ritenere che il loro assistito era incorso in un errore su una legge diversa da quella penale che ne esclude la punibilità ai sensi dell'art. 47 c.p., comma 3. Tale L. sarebbe n. 237 del 1998, che disciplina il cd. reddito minimo da inserimento, come integrata dalla Delib. Giunta Comunale Centurie 30 ottobre 1998, n. 353, che estese il beneficio oltre che agli impossidenti anche ai piccoli possessori di depositi bancari, senza peraltro precisare quando il deposito bancario potesse qualificarsi "piccolo". L'errore sarebbe stato indotto inoltre dai manifesti fatti pubblicare dagli uffici comunali e dagli stampati predisposti per le autocertificazioni. Il terzo motivo attiene al solo reato di truffa. Si ripropone la tesi avanzata in sede di merito per cui, avendo l'imputato eseguito per tutto il tempo in cui percepì il reddito una prestazione di trenta ore settimanali di manutenzione e pulizia delle strade del Comune, la percezione indebita del reddito mensile non avrebbe comportato un ingiusto profitto, ne' danno per il Comune.
Con il quarto ed ultimo motivo si censura la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, negata dal giudice;
- secondo il ricorrente - nonostante i precedenti non fossero ostativi, senza adeguatamente motivare il diniego. MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi della illegittimità della sospensione della prescrizione per tutto il periodo di differimento dell'udienza, quando il rinvio sia stato determinato dall'adesione del difensore ad un'astensione collettiva, non è fondata. L'art. 159 c.p., novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.
6. prevede che "il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di......" 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni".
La norma quindi distingue la sospensione per impedimento dell'imputato o del difensore, dalla sospensione a richiesta dell'imputato o del difensore.
Nella prima ipotesi il rinvio non può superare i due mesi e la sospensione comunque non può essere superiore al termine di due mesi decorrente dal momento in cui è cessato l'impedimento. Nella seconda il differimento dell'udienza non è soggetto al limite massimo dei due mesi e la sospensione comprende tutto il periodo del differimento causato dalla richiesta dell'imputato o del difensore. Nel caso in esame i differimenti delle udienze sono stati concessi, a richiesta del difensore, perché questi dichiarò di aderire ad una astensione collettiva proclamata dalle associazioni forensi. La questione da risolvere è pertanto quella di stabilire se il rinvio dell'udienza disposto dal giudice in accoglimento della richiesta di differimento formulata dal difensore che aderisce alla astensione collettiva sia inquadrabile nella prima o nella seconda ipotesi.
Deve premettersi che l'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze è stata regolata dall'ordinamento con la L. 11 aprile 2000, n. 83, che ha integrato la disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, dettata dalla L. 12 giugno 1990, n. 146. Tale innovazione era stata sollecitata dalla Corte costituzionale, prima con un monito (sentenza, 31 marzo 1994, n. 114), poi con una dichiarazione d'incostituzionalità parziale (sentenza, 27 maggio 1996, n. 171). La Corte spiegò che la legge sullo sciopero nei servizi essenziali, volta a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con altri diritti di rango costituzionale e a proteggere dall'abuso del diritto di sciopero, non apprestava "una razionale e coerente disciplina che includa tutte le altre manifestazioni collettive capaci di comprimere valori primari" e che tale estensione non poteva essere operata con una interpretazione estensiva o analogica della normativa, ma richiedeva l'intervento del legislatore. In particolare, con riferimento alle astensioni nel settore forense, la Corte affermò che non rientrano nel diritto di sciopero, inscindibilmente connesso al lavoro subordinato, ma costituiscono anch'esse esercizio di "libertà sindacale" e godono della salvaguardia degli spazi di libertà riservati ai singoli e ai gruppi, che ispira la prima parte della Carta costituzionale. Al pari dello sciopero, anche questa espressione di libertà sindacale deve contemperarsi con gli altri valori costituzionali: con i "diritti fondamentali di azione e di difesa" e con "il buon andamento dell'amministrazione della giustizia" (oggi, si deve aggiungere il principio della "ragionevole durata del processo"). Per tali motivi la Corte dichiarò l'incostituzionalità del testo originario della L. n. 146 del 1990 "nella parte in cui non prevede(va), nel caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede(va) altresì strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza". L'omissione legislativa venne colmata con la L. n. 83 del 2000, che integrò la disciplina del 1990, regolando le "astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori", che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'art. 1 (fra i quali vi è l'amministrazione della giustizia). Da quel momento l'astensione degli avvocati dalle udienze, esercizio - come aveva spiegato la Corte costituzionale - del diritto di libertà sindacale, acquisì piena legittimazione nell'ordinamento giuridico, ma al tempo stesso trovò regole e limiti, fissati direttamente dal legislatore o dalle fonti ed istituzioni alle quali la legge rinvia (codici di autoregolamentazione valutati conformi alla legge, provvedimenti della Commissione di garanzia).
"Se", nel caso concreto, queste regole e questi limiti risulteranno rispettati, il giudice accoglierà la richiesta di differimento dell'udienza formulata dal difensore che dichiari di aderire alla astensione collettiva, proclamata a norma di legge. Tuttavia, la ragione del rinvio sarà pur sempre l'esercizio di un diritto di libertà, il che è cosa del tutto diversa dal rinvio determinato da un impedimento. Quest'ultimo concetto indica una situazione in cui non vi è scelta, ma impossibilità di partecipare all'udienza. L'art. 159 c.p.p., disciplina le ricadute in materia di prescrizione di una situazione che è regolata primariamente dall'art. 420 ter c.p.p., intitolato appunto "Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore". E tale norma ancora la sua disciplina alla "assoluta impossibilità di comparire".
L'ordinamento tutela quindi, in maniera consistente, tanto l'impedimento a comparire che la richiesta di differimento dell'udienza per esercizio di libertà sindacale. La tutela per la prima situazione è indubbiamente più forte. Ciò è conforme alla razionalità e all'equilibrio complessivo del sistema. Anche nel diritto del lavoro, luogo di elaborazione del concetto di libertà sindacale, la tutela del diritto di sciopero è consistente, ma è nettamente inferiore rispetto a quella prevista per l'impedimento a rendere la prestazione lavorativa. Basti pensare che, in caso di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, tipiche forme di impedimento, la retribuzione è comunque dovuta (art. 2110 c.c.), mentre in caso di sciopero il lavoratore perde il diritto alla retribuzione.
La richiesta di differimento dell'udienza per aderire ad una astensione collettiva si inquadra pertanto nella seconda ipotesi prevista dell'art. 159 c.p.p., n.
3. Costituisce un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisce un impedimento a comparire. Il giudice, di conseguenza, non è tenuto a differire l'udienza entro i due mesi e il tempo processuale perduto per questa causa dovrà essere integralmente considerato ai fini della sospensione della prescrizione. Questa interpretazione della norma è stata già formulata da Cass., Sez. 5, 14 novembre 2007, n. 44924. In tale decisione si è affermato che la richiesta di differimento del processo "per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria non costituisce un impedimento, sebbene si fondi su di un'esigenza riconosciuta dal legislatore".
Anche le Sezioni civili si sono espresse in tal senso nelle decisioni in cui hanno distinto tra facoltà di astenersi dall'udienza ed ulteriori attività difensive, ad esempio il deposito degli atti processuali entro termini fissati a pena di decadenza, cui l'avvocato rimane obbligato anche in caso di astensione collettiva, proprio perché - spiega la Corte - "non è da ritenersi legittimo impedimento, atto a giustificare il ritardo nel deposito dell'istanza, lo sciopero degli avvocati" (Cass., 3, sez. civ., 26 ottobre 2005, dep. 24 novembre 2005, n. 24816, che, a sua volta,
richiama, Cass. 21 settembre 2004, dep. 9 novembre 2004, n. 21344). Questo convergente orientamento delle sezioni civili e penali della Corte deve essere confermato e consolidato.
Il ricorso è parimenti infondato con riferimento agli altri tre motivi. Il secondo concerne rilievi critici formulati in modo generico, in violazione del requisito dell'autosufficienza del ricorso e senza allegare i documenti sui quali si basa la contestazione della motivazione addotta dalla Corte d'appello. La prospettazione sulla quale si basa il terzo motivo è inammissibile, perché ripropone pedissequamente un motivo di gravame che ha avuto una adeguata risposta in sede di appello e perché comunque introduce una valutazione di merito preclusa in sede di giudizio di legittimità. Infine il quarto ed ultimo motivo è infondato perché la motivazione sulle ragioni del diniego della sospensione condizionale c'è ed priva di elementi di contraddittorietà, ne' tanto meno può essere considerata manifestamente illogica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008