Articolo 4 del Codice del processo amministrativo
Articolo 3Articolo 5
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16 settembre 2010
Art. 4


Giurisdizione dei giudici amministrativi

1. La giurisdizione amministrativa e' esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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