Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 4708
CASS
Sentenza 27 marzo 1992

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Gli acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell'abusività di essa, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva.

Perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio. Il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità. (Nella fattispecie è stata ritenuta legittima la reiezione dell' istanza di rinvio proposta dal difensore solo al mattino dell'udienza di trattazione, nonostante dovesse conoscere da tempo l'impedimento e dalla quale risultava esclusivamente la contemporaneità degli impegni).

L'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art. 114 cod. pen., non è ravvisabile in caso di acquisto a scopo edificatorio di lotti di una lottizzazione abusiva, non potendosi ritenere che tale acquisto abbia avuto efficienza causale minima nell'attentato al potere programmatico dell'Autorità Pubblica.

Commentari7

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  • 1Alle Sezioni Unite la questione della sospensione della prescrizione
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    1. La sezione feriale della Cassazione, con l'ordinanza qui pubblicata, torna ad affrontare una questione di assoluta rilevanza all'interno del procedimento penale, vale a dire se la richiesta di rinvio dell'udienza operata dal difensore per concomitante impegno professionale possa essere considerata un impedimento in senso tecnico, ai fini della disciplina della sospensione del processo ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. La materia era già stata occasione di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, ciò nonostante alcuni interrogativi rimangono aperti. Come si vedrà nel prosieguo, la consistenza del problema investe l'effettivo operare della prescrizione del reato. Nel …

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  • 2Le Sezioni Unite: il concomitante impegno professionale del difensore
    Lina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Il 18 dicembre 2014 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito alla questione "se, ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento possa integrare un caso di 'impedimento', con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione". Senza deludere le aspettative il Supremo Collegio ha dato risposta affermativa al quesito, fornendo un'analisi dettagliata delle ragioni giustificatrici di tale scelta interpretativa. Prima di affrontare il cuore della problematica, è opportuno accennare in sintesi al caso concreto che ha dato origine all'intervento …

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  • 3Sentenza Cassazione Penale n. 1302 del 07
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    Penale Ord. Sez. 7 Num. 1302 Anno 2013 Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 07/11/2012 ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) VELIU BESIM REXHEP N. IL 29/07/1963 avverso la sentenza n. 3440/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 30/09/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI; P Motivi della decisione Veliu Besim Rexhep ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 30.09.2011, con la quale, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Aosta del 24.11.2009, in relazione all'art. 186, comma 2, cod. strada, è stata rideterminata la pena …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2021

    Una volta che si accerti, come nel caso in esame, che l'istanza, pur spedita a mezzo pec, sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice, non può escludersi che questi abbia l'obbligo di prenderla in esame. L'onere che incombe alla parte istante di accertarsi che l'istanza sia entrata nella sfera di disponibilità che, come prima detto, qualifica le situazioni in cui sia inviata a mezzo pec e non depositata in cancelleria, può dirsi certamente adempiuto con la verifica che sia pervenuta alla cancelleria. Non altro può pretendersi al soggetto istante, che non può essere onerato di controllare i passaggi interni all'ufficio del giudice, in forza dei quali l'istanza sia posta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 4708
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4708
Data del deposito : 27 marzo 1992

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