Sentenza 27 marzo 1992
Massime • 3
Gli acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell'abusività di essa, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva.
Perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio. Il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità. (Nella fattispecie è stata ritenuta legittima la reiezione dell' istanza di rinvio proposta dal difensore solo al mattino dell'udienza di trattazione, nonostante dovesse conoscere da tempo l'impedimento e dalla quale risultava esclusivamente la contemporaneità degli impegni).
L'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art. 114 cod. pen., non è ravvisabile in caso di acquisto a scopo edificatorio di lotti di una lottizzazione abusiva, non potendosi ritenere che tale acquisto abbia avuto efficienza causale minima nell'attentato al potere programmatico dell'Autorità Pubblica.
Commentari • 7
- 1. Alle Sezioni Unite la questione della sospensione della prescrizioneLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sezione feriale della Cassazione, con l'ordinanza qui pubblicata, torna ad affrontare una questione di assoluta rilevanza all'interno del procedimento penale, vale a dire se la richiesta di rinvio dell'udienza operata dal difensore per concomitante impegno professionale possa essere considerata un impedimento in senso tecnico, ai fini della disciplina della sospensione del processo ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. La materia era già stata occasione di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, ciò nonostante alcuni interrogativi rimangono aperti. Come si vedrà nel prosieguo, la consistenza del problema investe l'effettivo operare della prescrizione del reato. Nel …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite: il concomitante impegno professionale del difensoreLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Il 18 dicembre 2014 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito alla questione "se, ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento possa integrare un caso di 'impedimento', con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione". Senza deludere le aspettative il Supremo Collegio ha dato risposta affermativa al quesito, fornendo un'analisi dettagliata delle ragioni giustificatrici di tale scelta interpretativa. Prima di affrontare il cuore della problematica, è opportuno accennare in sintesi al caso concreto che ha dato origine all'intervento …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Penale n. 1302 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1302 Anno 2013 Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 07/11/2012 ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) VELIU BESIM REXHEP N. IL 29/07/1963 avverso la sentenza n. 3440/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 30/09/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI; P Motivi della decisione Veliu Besim Rexhep ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 30.09.2011, con la quale, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Aosta del 24.11.2009, in relazione all'art. 186, comma 2, cod. strada, è stata rideterminata la pena …
Leggi di più… - 4. Violenza sessuale di gruppoAccesso limitatoElena Salemi · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2023
- 5. Legittimo impedimento anche via PEC (Cass. 15868/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2021
Una volta che si accerti, come nel caso in esame, che l'istanza, pur spedita a mezzo pec, sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice, non può escludersi che questi abbia l'obbligo di prenderla in esame. L'onere che incombe alla parte istante di accertarsi che l'istanza sia entrata nella sfera di disponibilità che, come prima detto, qualifica le situazioni in cui sia inviata a mezzo pec e non depositata in cancelleria, può dirsi certamente adempiuto con la verifica che sia pervenuta alla cancelleria. Non altro può pretendersi al soggetto istante, che non può essere onerato di controllare i passaggi interni all'ufficio del giudice, in forza dei quali l'istanza sia posta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 9
Dott. Ecc. Ferdinando ZUCCONI GALLI
Primo Presidente Agg.
1. Dott. Aldo VESSIA Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " Alfredo TI " N. 20824/91
3. " Antonio CATALANO "
4. " Alfredo Carlo MORO "
5. " TO LE "
6. " BR SA OR "
7. " VI AL "
8. " IE PI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GL VI, n.
2.12.1958 a Catania;
2) GL EL, n. 10.10.1963 a Paternò;
3) NO NO, n.
8.9.1945 a Paternò;
avverso la sentenza della Corte Appello di Catania in data 3.5.1991. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfonso Carlo MORO;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Sostituto Procuratore Generale Dott. Claudio APONTE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo
Il Pretore Paternò - con sentenza del 5 giugno 1989 - affermava la responsabilità di D'NO IA TA, GL VI, GL EL e AN NO per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. 18 e 20 lett. c) l. n. 47 del 1985 e conseguentemente li condannava ciascuno alla pena di un mese di arresto e lire 20 milioni di ammenda. Era addebitato, ai predetti imputati, di avere in concorso con i proprietari del terreno, il loro procuratore ed il geometra incaricato del frazionamento "acquistando lotti di terreno, predisposto la trasformazione a scopo edificatorio di un fondo sito in contrada Malaterra (sino al 5.11.1987 per i GL e il AN).
La Corte d'appello di Catania con sentenza del 3 maggio 1991 dichiarava non doversi procedere per prescrizione nei confronti della D'NO, confermando per gli altri imputati la gravata sentenza. I due GL e il AN ricorrono avverso la sentenza nonché avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore.
Nel ricorso articolato su tre motivi si sostiene:
a) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 185 n. C.P.P. 1930 in relazione agli artt. 486 comma 5 C.P.P. vigente e 245 disp. transitorie: l'impedimento professionale del difensore, impegnato in altro procedimento in una sede distante 14 Km dalla sede ove si svolgeva il giudizio di appello, doveva ritenersi assoluto;
b) la insussistenza dell'ipotesi criminosa ritenuta, sia perché l'acquirente con il contratto di compravendita non concorre alla lottizzazione dell'intero fondo sia perché non poteva essere riconosciuto l'elemento psicologico del reato (nessuna prova vi è della consapevolezza dell'attività edificatoria;
c) la mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. poiché non può ritenersi che l'acquisto dei ricorrenti fosse essenziale al reato di lottizzazione abusiva. Il ricorso assegnato alla III sezione di questa Corte veniva trasmesso alle SS.UU. con ordinanza del 3 febbraio, per la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto se l'impedimento professionale del difensore costituisca o no impedimento assoluto.
Motivi della decisione
A. - Deve essere innanzi tutto trattata - perché pregiudiziale - la questione relativa alla dedotta nullità dell'udienza dibattimentale - e conseguentemente della sentenza - per essere stata tenuta in assenza del difensore legittimamente impedito.
È da premettere in fatto:
- che l'avv. Caruso presentò, il giorno dell'udienza, una istanza di rinvio, rappresentando il suo impedimento essendo impegnato nello stesso giorno innanzi alla Corte d'Assise sez. II (aula della Bicocca) in un procedimento di omicidio. In calce all'istanza vi era una attestazione della Corte d'Assise che riconosceva vero l'impedimento;
- che il collegio respingeva l'istanza, non sussistendo un impedimento assoluto sia perché l'impegno era nella stessa sede sia perché si trattava di procedimento con prescrizione assai prossima. È anche da premettere che, come rilevato nell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la giurisprudenza di questa Corte sul punto è contrastante: per la III sezione (sent. 15 gennaio 1991, Colnaghi, mass. 186434) la scelta dell'impegno da assolvere, e di quello di cui chiedere eventualmente il rinvio, è rimessa al difensore e a lui soltanto e pertanto il giudice deve privilegiare la scelta difensiva provvedendo alla sospensione o al rinvio del dibattimento;
per la sez. II, invece, l'assoluta impossibilità di comparire non può identificarsi nell'esigenza professionale di assistere diversi imputati poiché, dovendo essere tale impossibilità assoluta, non può riferirsi ad un procedimento e non ad altri, altrimenti sarebbe relativa (sent. 15 maggio 1991, Vindice mass. 188187). Una posizione intermedia è stata assunta dalla VI sezione che ha affermato come la concomitanza di impegni professionali di tipo giudiziario può configurarsi come legittimo impedimento a comparire per il difensore solo quando questi fornisca la prova dell'antecedenza della notificazione dell'avviso relativo ad uno degli impegni stessi rispetto ad altri, il che assicura una obiettiva applicazione della previsione normativa anche se non può essere esclusa l'operatività di criteri sussidiari come l'importanza dell'impegno sopravvenuto ovvero ragioni particolari come la vicinanza del termine di prescrizione (sent. 15 novembre 1989, Gironda, non massimata).
È infine da aggiungere che in linea con quest'ultima decisione sembra una pronuncia della Corte Costituzionale (sent. N. 178 del 29 aprile 1991) secondo cui sarebbe infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, nel presupposto che il difensore abbia la possibilità di reiterare per un numero illimitato di volte la richiesta di rinvio del dibattimento adducendo impegni professionali assunti altrove, perché "la norma denunciata non preclude al giudice una valutazione comparativa per agevolare l'esercizio della giurisdizione" potendo il giudice "secondo canoni di ragionevolezza in sede di esame comparativo delle situazioni messe a confronto" effettuare un apprezzamento diretto a stabilire la legittimità della richiesta.
Rileva il Collegio che non possono essere condivise le due tesi estreme prospettate dalla giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte. Non può infatti ritenersi che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento non costituisca di per sé un impegno assoluto valutabile ai sensi dell'art. 486, comma 5 C.P.P. È infatti da rilevare:
- che il nuovo codice di rito ha equiparato l'impedimento del difensore a quello dell'imputato, innovando sul punto la precedente disciplina;
- che ciò è strettamente correlato alla filosofia del nuovo codice, tutta radicata sulla previsione della partecipazione dell'accusa e della difesa, su un piano di parità, in ogni stato e grado del processo proprio perché si è voluto realizzare un "processo di parti";
- che conseguentemente l'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo il difensore tecnico direttamente impegnato - al pari del pubblico ministero - nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale;
- che pertanto l'effettività della difesa - non ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto pur se non in grado, per mancanza di significativi rapporti con le parti, di padroneggiare il materiale di causa - è condizione per la validità dello stesso rapporto processuale;
- che di conseguenza un motivo, serio e documentato, che impedisca l'esercizio del compito difensionale deve essere considerato, potenzialmente, come ostativo alla concreta attuazione di quella funzione di difesa che il legislatore ha ritenuto essenziale per un corretto svolgimento dell'intero procedimento.
Di contro non può però ritenersi che l'ordinamento rimetta al difensore ed a lui solo, la scelta di quale procedimento trattare e di quale rinviare, rendendolo così arbitro assoluto, prospettando un impedimento professionale, di influire sull'andamento e l'esito dei procedimenti attraverso il conferimento di una funzione sostanzialmente interdittiva.
È da rilevare in proposito che il regolare espletamento della funzione giurisdizionale è bene costituzionalmente protetto sia per realizzare una effettiva eguaglianza di trattamento tra tutti i cittadini sia per garantire la collettività da comportamenti gravemente lesivi di beni individuali o collettivi. L'ordinamento ha sempre cercato di realizzare un giusto e razionale contemperamento tra le esigenze di difesa e di libertà dell'imputato da una parte e le esigenze di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro: basti pensare, tra l'altro, al tema della durata della custodia cautelare da una parte ed alla eventuale sospensione dei termini o della proroga degli stessi;
al divieto di procedere in mancanza di estradizione ed alla possibilità di effettuare egualmente il giudizio contumaciale se vi è pericolo di prescrizione.
Ritiene pertanto il collegio che il giudice a cui è stato richiesto il rinvio abbia il potere-dovere di valutare e comparare le esigenze difensive e quelle pubbliche, affinché non si realizzino né impunità né anticipate liberazioni pericolose per la sicurezza collettiva né pretestuosi ritardi nella definizione dei processi. Solo una simile interpretazione dell'art. 486 comma 5 consente - come espressamente ha riconosciuto anche il giudice delle leggi - che la norma in questione si sottragga al vizio di costituzionalità. Appare pertanto indispensabile:
a) che il difensore, nel prospettare un impedimento professionale e nel chiedere un rinvio, non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale ma espliciti le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nell'altro processo per la particolare natura della attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che può validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi - data la peculiarità della situazione - della designazione di un sostituto ex art. 102 C.P.P. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello in cui si chiede il rinvio;
b) che il difensore comunichi prontamente - e cioè non appena conosciuta la contestualità dei diversi impegni - il suo impedimento: il comma 5 dell'art. 486 subordina infatti ("purché") la sussistenza di un legittimo impedimento a questa immediata comunicazione sia per consentire al giudice a cui è chiesto il rinvio gli accertamenti eventualmente necessari sia per consentire che l'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie;
c) che il giudice accuratamente valuti le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di un rapido esaurimento della procedura trattata, e motivi conseguentemente il suo provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza secondo criteri di logicità, evitando comunque che l'impedimento sia funzionale a manovre dilatorie o possa nuocere alla attuazione della giustizia nel caso in esame.
Nel procedimento relativo agli attuali ricorrenti l'avv. Caruso ha eccepito l'impedimento solo al mattino dell'udienza di trattazione dell'appello, pur dovendo essere da tempo a conoscenza dell'impedimento; si è limitato ad attestare che nello stesso giorno era impegnato in altro procedimento presso la II sezione della Corte d'Assise, quasi che da ciò dovesse discendere automaticamente la necessità del rinvio;
non ha neppure specificato se in quella sede era unico difensore o condifensore mentre questa seconda situazione avrebbe fatto venir meno - ex art. 486 comma 5 che vale evidentemente anche nel processo prescelto per la trattazione - una situazione di indispensabilità della sua presenza in quel procedimento.
Ed è, a questo proposito, da rilevare come, dalla documentazione esibita in questa sede, risulta che quasi tutti gli imputati coinvolti nel processo avanti alla Corte d'Assise erano difesi da altro difensore oltre che dall'avv. Caruso.
La corte d'appello - dal canto suo - ha respinto l'istanza difensiva, peraltro insufficientemente documentata, rilevando che l'impedimento non poteva ritenersi assoluto sia perché i due procedimenti si svolgevano nella stessa sede giudiziaria sia perché il processo da trattare era prossimo alla prescrizione. Questo secondo argomento - che è da ritenersi assorbente - è oggettivamente rilevabile (la prescrizione maturava nel maggio di quest'anno e quindi sussisteva il pericolo, attraverso una impugnazione, del trascorrere del periodo prescrizionale) per cui logica e conforme a diritto è la reiezione dell'istanza difensiva e la conseguente trattazione del procedimento anche in assenza del difensore istante.
B) In relazione al secondo motivo di ricorso rileva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte:
- "Sussiste il reato di lottizzazione abusiva anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, perché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso reato a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione del reato in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato da luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa;
in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, ciò significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza dello Stato e del Comune" (Sez. III sent. n. 6970 del 16.6.1988 mass. 178.59 4);
- "Ai fini dell'integrazione del reato di lottizzazione abusiva, previsto dagli art. 18 e 20, comma primo lett. c) legge n. 47 del 1985, e il cui oggetto giuridico è la tutela del territorio, per
"lottizzazione" deve intendersi la predisposizione in contrasto con gli strumenti urbanistici del Comune interessato, di una situazione produttrice di alterazione o di immutazione circa la programmata destinazione dell'area o zona considerata" (sez. VI, sent. 389 del 16.1.1991 mass. 186.199). In particolare la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che anche gli acquirenti dei lotti, se consapevoli dell'abusività della lottizzazione, inseriscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono pertanto dell'evento considerato nella sua unitarietà" (Sez. III, 22 aprile 1987, Mastrolia, in Cons. Stato, 1988, II, 1231). È sulla base di questi principi giuridici che la Corte di Catania è pervenuta all'affermazione di responsabilità anche degli acquirenti:
il giudizio sulla consapevolezza della abusività della lottizzazione costituisce giudizio in fatto che, essendo motivato, si sottrae al suindicato di mera legittimità di questa Corte.
C) Infondato è anche il terzo motivo con cui si lamenta la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 114 C.P.: la giurisprudenza di questa Corte ha sempre rilevato che l'attenuante in questione non riguarda la minore efficienza causale dell'attività di un correo rispetto a quella degli altri correi ma solo la "minima" efficienza causale dell'attività compiuta. Né può certo affermarsi che l'acquisto dei lotti a scopo edificatorio abbia avuto un minimo di efficienza causale nell'attentato al potere programmatorio dell'autorità pubblica.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di lire 1 milione a favore della Cassa della ammende.
Roma, 27.3.1992.