Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 1
L'astensione dalle udienze penali del difensore della parte civile, anche se prevista dal relativo Codice di Autoregolamentazione degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, da diritto al rinvio dell'udienza solo se l'imputato, anche tramite il proprio difensore, non manifesti l'interesse ad una celere definizione del procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto l'istanza di rinvio della parte civile in presenza di una dichiarazione dell'imputato alla trattazione del processo).
Commentari • 2
- 1. Il diritto del difensore di astensione dalle udienze: la parola delleIrene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. L'astensione del difensore dalle udienze è stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, negli ultimi anni, con particolare riguardo alla natura del diritto ed ai precipitati processuali conseguenti al suo legittimo esercizio. Le più recenti pronunce di legittimità hanno segnato l'abbandono di quell'orientamento interpretativo, un tempo maggioritario, che considerava l'astensione degli avvocati dall'attività giudiziaria alla stregua del legittimo impedimento partecipativo, affermando, per contro, che si tratta dell'esercizio di un diritto di libertà del difensore, espressione della dinamica associativa volta alla tutela di una forma di lavoro …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite su astensione del difensore e procedimenti cameraliIrene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la pronuncia delle Sezioni Unite qui esaminata, clicca sotto su downolad documento. 1. La pronuncia delle Sezioni Unite in esame non delude le aspettative e si colloca in una prospettiva coerente con l'attuale evoluzione interpretativa e con le numerose sentenze (anche a Sezioni Unite) intervenute nel corso degli ultimi anni in tema di astensione del difensore. La motivazione, diffusa e molto ben articolata, ha il pregio di fornire un inquadramento chiaro ed organico della disciplina e di fissare i punti cardine già precisati, da ultimo, dalle Sezioni Unite Lattanzio. Inoltre, consente (forse) di mettere la parola fine ad un dibattito ermeneutico che si è di recente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 43213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43213 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 12/07/2013
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1301
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 16622/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN VI N. IL 24/02/1962;
nei confronti di:
NG ZZ VA N. IL 17/10/1955;
avverso la sentenza n. 2682/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 04/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per inammissibilità;
udito il difensore avv. Stefani Lorenzo, per GI, che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso della P.C.. RITENUTO IN FATTO
1. NU NZ, in qualità di parte civile, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, in data 4-6-12, con la quale l'imputato, GI ZA VA, in riforma della sentenza di primo grado, è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 372 c.p. perché, sentito come teste nella causa di separazione promossa dalla moglie, FE LA, nei confronti del NU, affermava, in riferimento a quest'ultimo, contrariamente al vero:"...Era solito assentarsi durante la giornata... Riferii la cosa al Direttore dell'Archivio, che mi disse di essere tollerante...Non ho avuto attriti con il NU".
1.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo, vizio di motivazione della sentenza impugnata poiché erroneamente la Corte d'appello è pervenuta all'esito assolutorio sulla base dell'assunto relativo all'irrilevanza, ai fini delle decisioni inerenti al giudizio civile, delle circostanze oggetto delle dichiarazioni rese dall'GI, in qualità di testimone, nella causa di separazione. Non importa infatti che tali circostanze non abbiano effettivamente esplicato influenza sul giudizio civile: l'importante è che esse avrebbero potuto assumere rilievo, poiché la potenziale incidenza della deposizione sul decisum è elemento sufficiente a radicare la penale responsabilità ex art. 372 c.p.. Tanto più che la dichiarazione secondo la quale il NU era solito assentarsi dal posto di lavoro era da correlarsi alla circostanza inerente ad una relazione extraconiugale con un'altra persona. Del resto, che la deposizione del ZA sia stata inveridica è chiaramente deducibile dalle testimonianze di numerosi altri soggetti escussi (De Fecondo, maltana, Saettini), i quali hanno riferito circa l'esistenza di una situazione di gravissimo attrito fra ZA e NU, sfociata addirittura in una aggressione fisica da parte del ZA nei confronti del NU.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente, occorre osservare che la dichiarazione di astensione dall'udienza formulata dal difensore della parte civile non legittima il rinvio, in presenza di una contraria volontà manifestata dal difensore dell'imputato. È vero infatti che l'art. 3, comma 2 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, che, come chiarito dalle Sezioni unite (Sez. Un. 30-5-13 n. 26711), ha valore di normativa secondaria, stabilisce che l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito ad essa, specificando che tale disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile. Ma tale disposizione non può essere interpretata nel senso della prevalenza della dichiarazione di astensione da parte dell'avvocato della parte civile sulla contraria volontà espressa, tramite il proprio difensore, dall'imputato. L'astensione del difensore di parte civile è infatti ammissibile e da luogo al rinvio dell'udienza soltanto laddove l'imputato non abbia manifestato l'interesse ad una celere definizione del procedimento. Tale interesse ha infatti trovato esplicito riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale, la quale ha sottolineato l'esigenza di contenere in un lasso di tempo non eccessivo la condizione di chi sia assoggettato ad accertamenti giudiziali di carattere penale (C. Cost.15-4-1992 n. 174, Cass. pen. 1992, 1756). In questa prospettiva si inscrive anche il principio della ragionevole durata del processo, che ha riguardo al tempo considerato congruo per giungere a sentenza definitiva, così definendo la pendenza e ed ogni ripercussione di essa sulla vita dei singoli interessati e, in primo luogo, dell'imputato (Sez. 6, 12.7-23.9.13, n. 39248/13, Cartia). Ne deriva che, ove vengano espresse posizioni antinomiche, non può non attribuirsi prevalenza all'interesse dell'imputato ad una pronta trattazione del processo a suo carico.
4. Le doglianze formulate con il ricorso esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez un. 13-12-95 Clarke, rv 203428).
4.1. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come la frase incriminata "era solito assentarsi durante la giornata...riferii la cosa al direttore dell'Archivio che mi disse di essere tollerante" non appaia in alcun modo influente sul procedimento civile nel quale la testimonianza era stata resa e che ineriva alla separazione del NU dalla moglie. Del resto, lo stesso giudice di primo grado aveva sottolineato la buona fede dell'imputato allorché lo aveva assolto dall'imputazione di falsa testimonianza con riguardo alla sussistenza di attriti personali con il collega (suo sottoposto) che prescindessero dall'ambiente di lavoro. In ogni caso, dirimente appare l'assoluta genericità ed inconferenza della frase oggetto dell'imputazione nella sede del giudizio di separazione, nell'ambito del quale nessun addebito era stato riconosciuto a carico del marito.
4.1. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuti alla riforma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità della acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (sez. un. 25.11.95, Facchini, rv. 203767). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 12 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013