Sentenza 19 aprile 2013
Massime • 1
Il giudice, nel valutare la richiesta di rinvio dell'udienza proposta dal difensore dell'imputato per adesione ad un'astensione collettiva, non è vincolato dalle norme del codice di autoregolamentazione dell'Avvocatura. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che legittimamente la Corte di Appello avesse, disattendendo il disposto dell'art. 4 del codice di autoregolamentazione, respinto la richiesta di rinvio in un procedimento relativo ad imputato sottoposto a misura cautelare non detentiva, ma coercitiva ex art. 282 ter cod. proc. pen.).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2013, n. 22353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22353 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 19/04/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1107
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 37240/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RG NN nata il [...];
avverso la sentenza del 16/03/2012 della Corte di Appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
1. Con sentenza del 16/03/2012, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza con la quale, in data 30/11/2011, il Tribunale di Ancona aveva ritenuto DI RG AN colpevole del reato di estorsione continuata ai danni di NU IO.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 179 c.p.p., comma 486 c.p.p., comma 5: la ricorrente lamenta che, nonostante il proprio difensore di fiducia avesse fatto pervenire, in data 13/03/2012, dichiarazione di astensione dall'udienza del 16/03/2012, a seguito dell'astensione proclamata in sede nazionale, la Corte aveva ugualmente celebrato il processo nominando un difensore e motivando la suddetta decisione con la circostanza che "trattasi di imputata sottoposta alla misura cautelare". Sennonché, l'imputata non si trovava sottoposta ad alcuna misura carceraria essendole solo stata imposta la misura coercitiva di cui all'art. 282 ter cod. proc. pen.. 2.2. illogicità della motivazione: la ricorrente sostiene che non sussistevano i requisiti previsti dall'art. 629 cod. pen. in quanto la DI OR e NU IO sono amici d'infanzia. Di OR si è limitata a richiedere piccole somme di denaro senza minacciare dato il rapporto di amicizia vigente";
2.3. violazione dell'art. 61 c.p., n. 5: la ricorrente si è limitata a sostenere che la suddetta aggravante "non dev'essere riconosciuta". DIRITTO
1. violazione dell'art. 179 c.p.p., art. 486 c.p.p., comma 5: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
1.1. In via preliminare, è opportuno, rammentare i principi di diritto che sono stati elaborati a seguito dell'astensione dalle udienze proclamata in sede nazionale dagli organismi di categoria degli avvocati.
Sul punto, la Corte Cost., con la sentenza n 171/1996, ha, innanzitutto, chiarito che:
- l'astensione dall'attività defensionale proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost. trattandosi invece di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.);
- la salvaguardia degli spazi di libertà dei singoli e dei gruppi che ispira l'intera prima parte della Costituzione non esclude, tuttavia, che vi siano altri valori costituzionali meritevoli di tutela come quello alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione;
- di conseguenza, la suddetta libertà, trova un limite: a) nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e, cioè, nel diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo;
b) nell'obbligo di un congruo avviso e di un ragionevole limite temporale all'astensione (a tutela del buon andamento dell'organizzazione delle udienze: art. 97 Cost.), nonché nella necessità che siano previsti strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza;
- va riconosciuto al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto e, conseguentemente, di far recedere la "libertà sindacale" di fronte a valori costituzionali primari. Dai suddetti principi, questa Corte di legittimità, ha, quindi, desunto che:
- in caso di astensione degli avvocati dalle udienze, non vengono in rilievo ne' impedimenti legittimi, ne' il diritto di difesa o l'uguaglianza delle parti processuali, ma soltanto la salvaguardia degli spazi di libertà dei singoli e dei gruppi (nella specie degli avvocati);
- il giudice nel valutare le circostanze che, rendendo urgente la trattazione, impediscono l'accoglimento di una richiesta di rinvio del dibattimento motivata dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, non è legato dai principi fissati dall'avvocatura per autodisciplinare l'astensione medesima (Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), ma deve autonomamente procedere al bilanciamento degli interessi in gioco in quanto il cod. di autoregolamentazione è un atto che vincola i soli associati:
Cass. 3047/1999 rv 212952; Cass. 46686/2011, Bencivengaj.
1.2. Alla stregua dei suddetti principi, la decisione della Corte, non si presta ad alcuna censura in quanto l'imputato si trovava pur sempre sottoposto ad una misura coercitiva - sebbene non detentiva - e, quindi, essendo limitato in un suo diritto costituzionalmente protetto (art. 16 Cost.), era interesse primario lo svolgimento del processo.
Di conseguenza, la doglianza della ricorrente che invoca a suo favore il disposto dell'art. 4 del Cod. di autoregolamentazione (a norma del quale l'astensione nella materia penale non è consentita "nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter, comma 5 (introdotto dalla L. n. 479 del 1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore") è
infondata in quanto correttamente la Corte, nel bilanciare gli interessi in gioco, ha insindacabilmente ritenuto di dover dare la prevalenza all'interesse dell'imputata - sottoposta ad una misura coercitiva - ad un celere processo a fronte del diritto del difensore ad astenersi dall'udienza.
È irrilevante, poi, che, sempre secondo il codice di autoregolamentazione, l'imputata non avesse chiesto espressamente di procedere malgrado l'astensione del difensore, perché il processo non è una materia disponibile così come non sono disponibili, a fortiori, i diritti personali inviolabili protetti dalla Costituzione (nella specie, la libertà di circolare o soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale).
2. Le censure illustrate supra in parte narrativa ai 2.2. e 2.3, sono manifestamente infondate essendo assolutamente generiche a fronte della motivazione con la quale la Corte ha ampiamente chiarito, sotto il profilo fattuale, che:
a) la Di OR tenne nei confronti della parte offesa "una condotta minacciosa e violenta": cfr pag. 4 sentenza impugnata;
b) la parte offesa si trovava in uno stato di minorata condizione psichiche: il che rende configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5. 3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDNN il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013