Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa dal giudice d'appello che, investito dal difensore di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, documentato e dedotto a mezzo fax trasmesso in data antecedente all'udienza, ometta di pronunciarsi sulla stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che alla luce dell'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, è da ritenere consentita la trasmissione di istanze e richieste anche a mezzo fax, non ostandovi il dato letterale dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il quale si limita a richiedere che l'impedimento sia "prontamente comunicato", senza indicare le modalità).
Commentari • 5
- 1. Covid-19 e deposito telematico degli atti difensivi nel procedimento penale: un punto di svolta dettato dalla prassi giudiziaria emergenziale?Francesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. La posizione di generale preclusione – 2. Le aperture dettate dalla casistica giurisprudenziale – 3. Riflessioni conclusive: l'alba di una nuova prospettiva? Premessa La decretazione d'urgenza succedutasi nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza pandemica da Covid-19, finalizzata al contenimento dei suoi effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria[1], com'è ormai noto, ha affidato agli organi verticistici di ogni singolo Ufficio, sentite le competenti autorità sanitarie regionali ed i relativi Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione di opportune misure organizzative anti assembramento, sia per quanto concerne l'attività …
Leggi di più… - 2. Astensione, quando il rinvio è obbligatorio? (Cass. 40187/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 marzo 2020
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
Leggi di più… - 3. Istanza di astensione anche via PEC (Cass. 4655/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 febbraio 2020
- 4. Fax utilizzabili per rinvio di legittimo impedimento (Cass. 40037/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2019
L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
Leggi di più… - 5. Avvocato, astensione collettiva, diritto costituzionale, bilanciamento, fontiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2010, n. 10637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10637 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
1 0 6 37 / 10 37 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Pubblica udienza del 20.1.2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Guido De Maio Presidente Dott. Ciro Petti Consigliere Dott. Alfredo Teresi Consigliere Sentenza
Dott. Amedeo Franco Consigliere N.
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Registro Generale
N. 027175/2009
A
ha pronunciato la seguente M
E
SUPA
SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
sul ricorso proposto da: fil 1 8 MAR. 2010
1) AR CE nato il [...] AL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
DON FI DO avverso la sentenza dell'8.1.2009 della Corte di Appello di Milano
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
OSSERVA
1
La Corte di Appello di Milano, in data 8.1.2009, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale, concessa all'appellante AR la circostanza attenuante di cui all'art.73 comma 7 DPR 309/90, rideterminava la pena inflitta in primo grado in anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, confermando nel resto.
Riteneva la Corte che la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti emergesse in modo inequivocabile dalle dichiarazioni confessorie, pienamente attendibili, dell'imputato (dichiarazioni che non sono soggette alla regola di giudizio di cui all'art.192 comma 3 c.p.p).
2) Propone ricorso per cassazione il AR, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt.420 ter e 420 quater,177 e 178 lett.c) c.p.p. Con istanza trasmessa a mezzo fax in data 30.12.2008 alla cancelleria della Corte di Appello di Milano, il difensore aveva richiesto il rinvio dell'udienza dell'8.1.2009 per concomitanti impegni professionali. La Corte territoriale, però, non teneva in alcun conto detta istanza, che veniva sottoposta al Presidente soltanto in data 9.1.2009 (1 co dopo la pronuncia della sentonsa) Essendo stata preclusa al difensore di fiducia la partecipazione al processo, tutti gli atti del giudizio di appello (compresa la sentenza) sono nulli. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio.
Con il terzo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art.192 comma 3
c.p.p. in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato.
3) Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1) Venendo denunciata la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l'accesso agli atti.
Il difensore di fiducia dell'imputato in data 30.12.2008 trasmetteva, a mezzo fax, istanza con cui chiedeva il differimento dell'udienza 8.1.2009, davanti alla 3 sezione penale della Corte di Appello di Milano, del proc.n.4482/2008 a carico di AR
CE, per concomitanti impegni professionali.
Tale istanza non veniva, però, presa in considerazione dalla Corte di Appello, che, all'udienza dell'8.1.2008, stante l'assenza del difensore di fiducia, nominava un difensore di ufficio ex art.97 comma 4 c.p.p..
Che l'istanza di rinvio non sia stata portata proprio, da parte della cancelleria, all'attenzione del collegio giudicante, risulta confermato dall'annotazione in calce alla medesima istanza da parte del Presidente ("sottoposta a me in data 9.1.09. Si trasmetta al difensore copia del dispositivo via fax"). 3.1.1) E' pacifico quindi che la Corte di Appello era stata investita da una richiesta di rinvio per legittimo, documentato impedimento (per concomitanti impegni professionali). Quanto alla modalità di trasmissione della istanza, ritiene il Collegio di aderire
• all'indirizzo giurisprudenziale più recente di questa Corte (cfr.Cass.sez.5 n.32964 del 24.4.2008). Anche alla luce della "evoluzione" del sistema di comunicazioni e notifiche
( si pensi all'art.148 comma 2 bis c.p.p. o ancor più recentemente all'art.4 D.L. 29.12.2009 n.193) è da ritenere consentita la trasmissione di istanze e richieste anche a mezzo fax. Del resto l'art.121 c.p.p. fa genericamente riferimento al deposito in cancelleria, che quindi può avvenire con qualsiasi mezzo e forma (quando siano previste forme vincolate il legislatore le ha previste espressamente;
vedasi l'art.162 c.p.p.).
Deve quindi ritenersi ritualmente presentata una richiesta di rinvio, trasmessa a mezzo fax alla cancelleria del giudice procedente. Anche perché l'art. 420 ter comma 5 c.p.p. si limita a richiedere che l'impedimento del difensore sia "prontamente comunicato" ( nel caso di specie il fax pervenne in cancelleria in data 30.11.2008, vale a dire nove giorni prima dell'udienza). Neanche sotto tale profilo può quindi ritenersi irricevibile la comunicazione effettuata via fax
(cfr.Cass.sez. 2 n 28141 del 6.5.2004). 3.2) Come si è visto, la richiesta di rinvio non venne esaminata dal Collegio giudicante.
E' pacifico, però, che l'istanza di rinvio del difensore debba essere esaminata e motivatamente rigettata. "Nel caso in cui, sull'istanza di rinvio del difensore, il giudice non abbia operato alcuna valutazione - di accoglimento o di rigetto-si determina, per la violazione dell'art.125 comma terzo c.p.p., il difetto di assistenza dell'imputato da parte del difensore di fiducia, nei termini di cui agli artt. 178 lett.c) e 179, comma primo , stesso codice e, quindi, la conseguente nullità assoluta" (cfr. ex multis
Cass.pen.sez. V, 1.2.1993 n.829). 3.3) Non essendo stato consentito al difensore di fiducia di partecipare al giudizio di appello, nonostante la richiesta di rinvio (istanza neppure esaminata) si determina una nullità assoluta, riconducibile agli artt.178 lett.c) e 179 c.p.p., rilevabile anche di ufficio in ogni grado e stato del procedimento. 3.4) L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ovviamente ogni altra
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di doglianza.
Appello di Milano per un nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Milano.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2010 It Presidenteo Il Consigliere est. худ шать Ater
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 $