Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 1
In caso di associazione a delinquere di tipo mafioso è legittimo il sequestro probatorio delle apparecchiature di controllo degli spazi adiacenti il fabbricato di residenza dell'indagato. Ciò in quanto tali strumenti assumono le caratteristiche di corpo di reato, ovvero di cose mediante le quali la condotta incriminata trova esplicazione e costituendo esse, al contempo, elemento di prova della configurabilità della fattispecie incriminatrice. Infatti le apparecchiature divengono funzionali non alla semplice difesa del diritto di proprietà, ma alla costituzione di un vero e proprio rifugio per l'indagato e gli altri membri dell'organizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 5.5.1998
1. Dott. FRANCO MARRONE Consigliere SENTENZA
2. " LUCIO TO " rel. N. 2799
3. " AS ER " REGISTRO GENERALE
4. " NU ET " N. 5719/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO CO, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; indagato come in narrativa;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 18 settembre 1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Toth Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La Procura D.D.A. di Reggio Calabria emetteva in data 29 luglio 1997 decreto di sequestro (ex art. 321 cpp.) degli strumenti di controllo elettronico degli spazi adiacenti il fabbricato ove risiedeva OC NO (telecamere, fasi orientabili, monitors, ecc.), indagato in ordine al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cp.). A seguito di richiesta di riesame avanzata dall'indagato il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, respingeva l'istanza confermando il decreto di sequestro, con ordinanza in data 18 settembre 1997. Avverso tale ordinanza l'NO ha proposto ricorso per cassazione, denunciando: 1) la violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 321 cpp per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, non potendo considerarsi corpo di reato o cose pertinenti al reato delle normali apparecchiature di allarme poste a presidio della proprietà, come è ormai d'uso nelle abitazioni o in altri edifici esposti ad aggressioni dall'esterno: apparecchiature, quindi, la cui installazione è perfettamente legittima;
2) la violazione delle stesse norme per la mancanza del presupposto dell'urgenza che consentiva alla Procura Antimafia di adottare il provvedimento di sequestro in luogo del GIP competente e la seguente mancanza di convalida da parte del GIP stesso entro il termine di cui all'art. 321, 3^ comma ter, cpp.
I motivi del ricorso non sono fondati.
Va innanzitutto osservato che, al di là della menzione dell'art. 321 cpp, il provvedimento della Procura reggina distrettuale antimafia del 29 luglio 1997 ha il carattere tipico del sequestro probatorio, come si evince inequivocabilmente dal suo contenuto e dalle motivazioni che lo sorreggono. Vi si legge infatti a pag. 3 che il sequestro è stato adottato, in relazione al reato ipotizzato di associazione mafiosa, in quanto le apparecchiature in oggetto assumono le caratteristiche di corpo del reato e cioè di cose mediante le quali la condotta incriminata avrebbe trovato esplicazione e costituendo esse, al contempo, elemento di prova della configurabilità della fattispecie incriminatrice. Alla luce di tale impostazione giuridica è necessario accertare se sussista quel "fumus" del reato associativo che è presupposto della misura reale adottata.
Tale "fumus" viene correttamente indicato nell'essere l'NO oggetto di indagini per il reato sub art. 416 bis. cp. e per appartenenza ad associazione per delinquere dedita allo spacco e traffico di stupefacenti, tanto da essere destinatario di misure di custodia cautelare, alle quali peraltro si sottrae essendo latitante (per lo meno al momento dell'ordinanza qui impugnata). Quanto alla "pertinenza" alle dette figure di reato delle apparecchiature la motivazione dell'ordinanza la ravvisa nella destinazione delle apparecchiature a controllo delle aree circostanti l'edificio di abitazione in modo da garantire la sicurezza dell'edificio, la permanenza della latitanza degli assolti e la disponibilità di armi e stupefacenti.
Sul punto è il caso di osservare, a confutazione della tesi difensiva, che è ben vero che attualmente simili apparecchiatura vengono installate a presidio della proprietà privata di edifici industriali, abitazioni, depositi, ecc. cosicché, in se stesse, non presentano caratteri di illiceità oggettiva.
Ma nel caso in esame la indubbia posizione dell'NO, quale indagato per gravi reati associativi, fa sì che le apparecchiatura stesse diventino funzionali non alla semplice difesa del diritto di proprietà, ma alla costituzione di un vero e proprio rifugio protetto per sè e altrimenti dell'associazione, allo scopo di ostacolare o rendere difficili i controlli e l'approccio delle forze di polizia o di soggetti pericoli, perché appartenuti a "clans" simili. È noto come le organizzazioni mafiose facciano uso di tali rifugi, con apparecchiature altamente sofisticate e costose, proprio per garantirsi spazi di impunità e sottrarsi agli appostamenti, ai controlli e alle altre attività legittime della polizia, o comunque di ritardarne gli effetti, dando il tempo agli occupanti dei fabbricati di sottrarsi ai controlli o di occultare armi, documenti o merce di provenienza criminosa, o comunque attinenti a tale attività.
È appunto l'ipotesi che il Tribunale del riesame ritiene, nella sua valutazione di fatto, di ravvisare nel presente procedimento. Quanto al secondo motivo è giurisprudenza costante che al sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 354 cpp e convalidabile dal P.M. nelle 48 ore successive a norma dell'art. 355, 2^ c. cpp., non è applicabile la sanzione processuale della inefficacia di cui all'art. 321, 3^ comma ter, cpp., prevista per la diversa ipotesi del sequestro preventivo, quando la polizia giudiziaria che l'ha eseguito non trasmette il relativo verbale al P.M. entro le 48 ore, o quando il P.M. entro le 48 ore successive non chiede la convalida al giudice, o quando il giudice non lo convalida entro dieci giorni (Cass. Sez. III, sent. n. 3932 del 5.2.1998, C.C. 19.11.1997). Poiché - come si è detto - nel caso in esame il sequestro va definito come "probatorio" ne discende che dalle lamentate omissioni nessuna sanzione processuale è derivata.
Il ricorso va perciò rigettato, con la condanna dell'NO alla rifusione delle spese della presente fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1998