Articolo 4 del Codice civile
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 aprile 1942
Art. 4.

(Commorienza).

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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