Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
21 marzo 1998
21 marzo 1998
>
Versione
4 luglio 1998
4 luglio 1998
>
Versione
3 agosto 2017
3 agosto 2017
>
Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 162. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto 1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorita' che procede, ((con le modalita' previste dall'articolo 111-bis o)) con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione puo' essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova. (90) (90a)
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'.
4. Finche' l'autorita' giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorita' che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. ((Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.)) --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
2. La dichiarazione puo' essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova. (90) (90a)
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'.
4. Finche' l'autorita' giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorita' che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. ((Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.)) --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 120
- 1. Notifiche a difensore d'ufficio valide anche senza nuova elezione di domicilioAccesso limitatoMichela Anna Guerra · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2019 · 50.144985
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2021, n. 3454Provvedimento: […] Nel valutare la regolarità delle notifiche, la Corte di appello ha rilevato che la nuova elezione di domicilio da parte dell'imputato non è stata oggetto di specifico deposito perché nell'atto di appello manca una specifica annotazione della nuova elezione di domicilio, mentre l'art. 162 cod. proc. pen. prescrive precise modalità da rispettare nel comunicare il mutamento della elezione di domicilio. […]Leggi di più...
- comunicazione mutamento domicilio·
- cassa delle ammende·
- inammissibilità ricorso·
- notifica valida·
- spese processuali·
- elezione di domicilio·
- art. 162 cod. proc. pen.