Sentenza 11 maggio 1998
Massime • 2
Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali. (Fattispecie in tema di perizia dattiloscopica).
Per essere ritenuto legittimo, l'impedimento del difensore (nella specie per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi rappresentativi degli esercenti le professioni forensi) deve essere prontamente comunicato. Ne consegue che la comunicazione pervenuta il giorno stesso dell'udienza è da ritenere intempestiva. (Fattispecie relativa a giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, in occasione della cui celebrazione il difensore aveva trasmesso, a mezzo telefax, comunicazione di adesione all'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, pervenuta addirittura dopo la chiusura del dibattimento. Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale comunicazione irrituale perché tardiva, rilevando, peraltro, che il mezzo di trasmissione adottato non consentiva la verifica dell'autenticità della sua provenienza e che la dichiarazione di adesione non era accompagnata dalla dimostrazione dell'avvenuta comunicazione all'assistito).
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1998, n. 6528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6528 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 11.05.1998
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 587
3.Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO ENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 10921/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IL IM n. il 08.10.1972
avverso sentenza del 23.01.1998 CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita inpubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO
Udito il Pubblico Ministero in persona del S. Proc. Gen. Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso OSSERVA LA CORTE
In fatto
Con sentenza del pretore di Melfi, sez. distaccata di Venosa, in data 11 maggio 1992, NO IM venne dichiarato responsabile di furto aggravato commesso il 18 marzo 1991 in danno di PA CH, dalla cui abitazione, previa effrazione della porta di ingresso, erano stati sottratti vari oggetti preziosi unitamente ad una somma di denaro di circa lire 5.000.000, per la maggior parte in contanti e per il resto in assegni.
Detta pronuncia venne integralmente confermata, su appello dell'imputato, della corte d'appello di Potenza, con sentenza dell'11 dicembre 1992, la quale, in particolare, per quanto qui ancora d'interesse, ritenne validamente fondato il giudizio di responsabilità sull'asserita corrispondenza, giusta quanto riferito in sede di esame testimoniale dal sottufficiale dei Carabinieri che aveva eseguito l'accertamento, fra talune impronte digitali rinvenute nell'abitazione della persona offesa e quelle prelevate all'imputato. Su ricorso per cassazione proposto dalla difesa del NO, questa Corte, con sentenza del 14 giugno 1993, dep.. il 3 agosto 1993, annullò con rinvio la pronuncia d'appello, rilevando che erroneamente la corte di merito, a fronte di specifica doglianza dell'imputato, aveva ritenuto, in assenza di rituale perizia, (non surrogabile dal summenzionato esame testimoniale), la sussistenza di una prova in ordine all'appartenenza al medesimo imputato delle impronte rinvenute nel luogo del fatto a lui addebitato. La corte d'appello di Salerno, quale giudice di rinvio, dispose quindi formale perizia dattiloscopica all'esito della quale, disattendono le contrarie argomentazioni e conclusioni del consulente di parte nominato dalla difesa dell'imputato, confermò il giudizio di quest'ultimo.
Avverso tale decisione ha quindi nuovamente proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando in sintesi:
1) inosservanza degli artt. 191, 220 e segg. R 546 c.p.p., sull'assunto che la corte d'appello avrebbe indebitamente dato per acquisire la corretta acquisizione dell'unica impronta, fra quelle rilevate nell'abitazione della persona offesa, riferibile, secondo il perito, all'imputato, non considerando che di detta acquisizione non risultava redatto alcun verbale, ed avrebbe altresì omesso di rilevare la nullità derivante dal fatto che il perito, non avendo rinvenuto a Roma, presso la sede del Centro investigazioni scientifiche, nel giorno fissato e comunicato, i talloncini recanti le impronte da far esaminare, si era recato, senza dare altri avvisi, a Melfi ove aveva prelevato i detti talloncini, sulla base dei quali aveva poi redatto la perizia, dal fascicolo del pubblico ministero;
2) carenza e manifesta illogicità di motivazione, per avere la corte d'appello recepito le avversate conclusioni del perito d'ufficio non considerando ne' la mancanza di certezza in ordine alla corretta acquisizione e conservazione dei reperti ne' la dimostrata non corrispondenza, sulla base della consulenza di parte, dell'impronta rilevata con quella dell'imputato in "due punti caratteristici" indicati come punti 7 e9.
In diritto
Va preliminarmente rilevato che la Corte ha proceduto alla trattazione e decisione del ricorso nonostante che il difensore del ricorrente, avv. Vito Barbuzzi, avesse fatto pervenire, via fax, dichiarazione di adesione all'astensione della udienza proclamata per la data odierna dagli organi rappresentativi degli esercente la professioni forensi. Detta dichiarazione, infatti, a prescindere dall'assenza di prova - atteso il mezzo di trasmissione adottato - circa l'autenticità della sua provenienza, risulta priva del requisito della tempestività, essendo pervenuta lo stesso giorno per il quale era stata fissata la trattazione del ricorso, in difformità con il principio più volte affermato da questa Corte (ved., da ultimo Cass. I 13/3/98 n. 936, Natale, m.209900), sulla scorta tanto del testuale dettato di cui all'art. 486, comma 5 c.p.p. (secondo il quale l'impedimento del difensore deve essere "prontamente comunicato"), quanto dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 171/96, nella parte in cuoi fa riferimento all'esigenza che l'intenzione del difensore di aderire all'astensione sia comunicata con "congruo anticipo", così come previsto nel caso dell'astensione dal lavoro degli addetti a servizi pubblici essenziali. Nel caso in esame la dichiarazione in questione non solo è pervenuta, come si è detto, il giorno stesso dell'udienza (il che già sarebbe stato sufficiente a farle considerare intempestiva), ma addirittura dopo la chiusura del dibattimento (come attestato dalla Cancelleria. La dichiarazione stessa, inoltre. Non risulta accompagnata dalla dimostrazione dell'avvenuta comunicazione all'assistito, da considerare invece necessaria, giusta quanto affermato nel già richiamato precedente giurisprudenziale.
Ciò premesso, e passando quindi alla trattazione del merito del ricorso, rileva la Corte che lo stesso è da ritenere inammissibile per manifesta infondatezza.
Con riguardo, infatti, alla prima delle dedotte censure, basti ricordare che nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, richiamata nelle premesse, era stata indicata come causa esclusiva dell'annullamento stesso la mancata osservanza delle forme della perizia (indebitamente surrogate della deposizione testimoniale di uno dei verbalizzanti), nell'esame comparativo delle impronte papillari, senza il benché minimo riferimento ad irregolarità afferenti alle modalità di acquisizione e conservazione di dette impronte;
operazioni, queste, collocate in una fase prodromica e concettualmente ben distinte da quella nella quale si sarebbe dovuto dar luogo al mancato accertamento peritale.
Ne deriva che il giudice d'appello, in sede di rinvio, dovendosi rigorosamente attenere al "dictum" della pronuncia di annullamento che gli imponeva soltanto di provvedere all'espletamento della formale perizia, non era tenuto in alcun modo a portare il proprio esame critico su altre questioni fra cui, in particolare, quelle concernenti le modalità di acquisizione e conservazione dei reperti, come pure la relativa documentazione.
Il fatto poi che il perito, come si sostiene nel motivo del ricorso in esame, non avendo trovato i reperti nella sede del C.I.S. di Roma, ove si era recato nel giorno "fissato e comunicato" (come espressamente si riconosce da parte della difesa del ricorrente), si fosse recato a cercarli a Melfi, presso i locali uffici giudiziari senza darne comunicazione ad alcuno, non appare in alcun modo idoneo a rendere configurabile la dedotta nullità, atteso che, ai sensi dell'art. 229, comma 1 c.p.p., il perito è tenuto ad indicare il giorno, l'ora e il luogo in cui "inizierà" le operazioni paritali;
adempimento questo, da ritenersi osservato, nella specie, proprio sulla base dell'espresso riconoscimento di cui si è appena detto. Per cui delle due l'una: o all'atto del prefissato e comunicato accesso del perito presso la sede del C.I.S. erano presenti anche i difensori e i consulenti dell'imputato, e allora questi ben avrebbero potuto apprendere "senza formalità", come previsto nel comma 2 del citato art. 229 c.p.p., l'intenzione del perito di proseguire le operazioni di ricerca dei reperti a Melfi;
ovvero non erano presenti e allora sempre sulla base di detta ultima disposizione normativa, la quale fa espresso riferimento alle sole "parti presenti", nessun avviso era loro dovuto. Qualora poi volesse ipotizzarsi, per puro scrupolo di completezza (mancando ogni precisazione in tal senso nel ricorso che difensori e consulenti di parte, pur presenti all'atto dell'accesso del perito presso il C.I.S., non fossero stati in alcun modo messi in grado di conoscere la di lui intenzione di proseguire le operazioni a Melfi, per avere il perito stesso tenuto celata detta intenzione, ciò non gioverebbe comunque alla tesi del ricorrente, giacché la nullità in tal senso si sarebbe verificata, siccome di carattere generale ma non assoluto, sarebbe rientrata nelle previsioni di cui all'Art.182, comma 2, prima parte, c.p.p. il quale, nel presupposto appunto di nullità afferente un atto al quale la parte assista, indica come termine per formulazione della relativa eccezione (termine stabilito a pena di decadenza, come puntualizzato nel successivo comma quello del compimento dell'atto, ovvero, in caso di impossibilità, quello segnato dal passaggio del tempo che si colloca "immediatamente dopo" il "detto compimento"; e, nella specie, a tutto voler concedere, il tempo in questione potevà, al massimo, essere quello immediatamente successivo al deposito della relazione peritale dalla quale risultava la trasferta a Melfi;
deposito al quale non risulta - nulla accennandosi al riguardo nei motivi di ricorso - che abbia fatto seguito la immediata formulazione dell'eccezione.
Per quanto concerne poi il secondo motivo di ricorso va anzitutto rilevato che esso, per buona parte, non fa che riproporre le doglianze già esposte nel primo a proposito della pretesa mancanza di certezza circa la provenienza e la corretta conservazione delle impronte, per cui valgono le considerazioni già esposte nella trattazione precedente.
Per il resto, trattasi soltanto delle riproposizioni di argomentazioni fattuali già sottoposte al giudice di rinvio e da questi confutate con controargomentazioni del tutto ignorate dalla difesa del ricorrente. In particolare ci si riferisce alla parte dell'impugnata sentenza in cui la corte territoriale di rinvio, rispondendo appunto a specifica doglianza difensiva, afferma, sulla scorta dei chiarimenti forniti dal perito che questi aveva condotto la propria indagine basandosi soltanto sulla evidenziata parte "netta" dell'impronta, ivi riscontrando la presenza dei sufficienti punti di corrispondenza. D'altra parte, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità di quelle del consulente di parte, non può essere gravato dall'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione della esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di dette conclusioni peritali (Cass.I, 22/12/93 n. 11706, m. 196076);
condizione, quest'ultima che nella specie non risulta in alcun modo riscontrabile.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1998
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998