Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2007, n. 17269
CASS
Sentenza 21 marzo 2007

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L'astensione dall'attività defensionale proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost. trattandosi invece di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.) che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e, cioè, nel diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo (v. C. Cost. sent. n. 171 del 1996). Essa trova ulteriore limite nell'obbligo di un congruo avviso e di un ragionevole limite temporale all'astensione, nonchè nella necessità che siano previsti strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonchè le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza secondo quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, L. 12 giugno 1990 n. 146. (Nella specie, la dichiarazione di adesione all'astensione del difensore del ricorrente veniva resa in un processo a carico anche di altri imputati i cui difensori avevano, al contrario, formulato richiesta, da equipararsi ad istanza avanzata direttamente dai loro assistiti, di celebrazione del processo, senza possibilità di operare la separazione delle posizioni attesa la esigenza di trattazione unitaria dei ricorsi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2007, n. 17269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17269
    Data del deposito : 21 marzo 2007

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