Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
La disposizione dell'art. 486 cod. proc. pen., che impone al giudice di sospendere o rinviare il dibattimento per legittimo impedimento del difensore, richiede che al giudice "risulti" che l'assenza del difensore è dovuta ad impedimento e che questo sia prontamente comunicato. Ne consegue che l'impedimento improvviso e comunicato in luogo diverso da quello del dibattimento non richiede forme particolari, avendo solo il compito di provocare il rinvio del giudizio, con la conseguenza che non può essere ritenuta irricevibile una comunicazione effettuata via fax. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di rinvio del difensore dell'imputato in considerazione dell'adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali, istanza recapitata all'ufficio giudiziario tramite il difensore della parte civile).
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
Leggi di più… - 2. Avvocato, astensione collettiva, diritto costituzionale, bilanciamento, fontiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2004, n. 28141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28141 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 06/05/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 835
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2772/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA RI;
contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona, sezione penale, in data 28 ottobre 2003;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Uditi:
il P.G. Dott. G. F. ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore dell'imputato, avv. Andrea Guidi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28 ottobre 2003, la Corte d'Appello di Ancona, sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale l'appellante PA RI era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi quindici giorni di reclusione ed E. 250, 00 di multa oltre al risarcimento del danno liquidato in E. 5.500, 00 in favore della parte civile, perché dichiarato colpevole di appropriazione indebita aggravata (artt. 646, 61 n. 11 c.p.) delle somme riscosse per conto della MO srl quale vettore delle merci della medesima ditta. La Corte territoriale, rigettate le eccezioni in rito relative all'impedimento del difensore (quella per motivi di salute per mancata indicazione del processo patologico in atto e quella per astensione dalle udienze indetta dalle Camere Penali per inidoneità del mezzo e delle modalità di comunicazione dell'adesione a tale iniziativa) e alla violazione dell'art. 521 c.p.p. (perché la violazione del rapporto fiduciario professionale era stato oggetto di contestazione essendo stata omessa solo la formale indicazione dell'art, 61 n. 11 c.p., sicché era irrilevante la questione della tardività della querela), nel merito riteneva la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, dimostrata dalla circostanziata e coerente deposizione dell'allora legale rappresentante legale della società Movint, confermata dalla testimonianza di RR AR (acquisita all'udienza del 14.10.2002) e corroborata dalla documentazione acquisita costituita dai tre effetti cambiari emessi dall'imputato dopo l'avvenuta appropriazione degli incassi, ingiustificato essendo il preteso diritto di ritenzione da parte dell'imputato. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - inosservanza degli artt. 517 e 522 c.p.p. ed erronea applicazione dell'art. 61 n. 11 c.p. perché, a parte l'omessa menzione del nomen iuris, la generica indicazione di "incaricato alla riscossione" non dava conto delle relazioni di ufficio o di prestazione professionale, tanto pia che dalle dichiarazioni legale rappresentante della Movint risultava che l'autorizzazione all'incasso del prezzo della merce oggetto della consegna era eccezionale e correlata all'esistenza di credito con la società; - inosservanza degli artt. 484 e 420 ter c.p.p. e difetto di motivazione perché a fronte dell'addotto impedimento il giudice avrebbe dovuto e potuto accertarsi della patologia mediante visita fiscale e comunque perché rigettava la richiesta di termine a difesa avanzata dal difensore nominato d'ufficio; - violazione delle medesime disposizioni normative in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per adesione del difensore alla astensione dalle udienze in quanto la trasmissione della comunicazione a mezzo fax appariva idonea tanto più perché suffragata dalla produzione a mezzo del difensore della parte civile;
- violazione dell'art. 195 c.p.p. perché il giudice di prime cure non ammetteva l'audizione dei testi BI e ET, persone a conoscenza dei fatti narrati de relato dal teste EO;
- inosservanza degli artt. 484-420 quater c.p.p. in relazione alla dichiarazione di contumacia dell'imputato pronunciata nonostante l'impedimento del difensore di fiducia;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 c.p.p. perché il rinvio dell'udienza del 10.12.2001 venne notificato al solo difensore di fiducia nonostante che l'imputato non fosse stato dichiarato contumace e le precedenti notifiche (11.5 e 24.11.2000) vennero effettuate presso la residenza anziché presso il domicilio eletto ovvero ai sensi dell'art. 161 u.c. c.p.p.; -erronea applicazione dell'art. 646 c.p. per la ritenuta infondatezza dell'eccepita compensazione dei crediti, in considerazione delle contraddizioni ed incertezze dell'unico apporto testimoniale posto a fondamento della condanna, verificabile dall'esame degli atti, dell'atto di appello e della sentenza impugnata;
-inosservanza dell'art. 548 c.p.p. per omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza della Corte di Appello al difensore di fiducia nominato durante il primo grado di giudizio e al ricorrente al quel è stato notificato solo l'estratto della sentenza.
Con motivi nuovi il ricorrente ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia inosservanza degli artt. 517 e 522 c.p.p. ed erronea applicazione dell'art. 61 n. 11 c.p., è infondato. Correttamente la Corte di merito ha infatti ritenuto che in fatto nel capo di imputazione fosse descritta la condotta integrante l'aggravante ritenuta in sentenza, perché l'abuso di prestazione d'opera è stato individuato nell'abuso della qualifica di "vettore di merci per conto della ditta 'Movint srl', incaricato della riscossione del prezzo delle merci consegnate".
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato:
2.1. per la parte con cui denuncia violazione degli art. 484-420 ter c.p.p. e difetto di motivazione sul rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore basato su certificato medico, perché la mancata specificazione del tipo di patologia da cui il difensore sarebbe affetto e delle ragioni per le quali si sarebbe dovuto ritenere sussistente assoluta impossibilità a presentarsi sono state poste legittimamente a fondamento del convincimento dei giudici di merito del difetto delle condizioni per accogliere l'istanza di rinvio (Cass. Sez. 6, 16.12.99-19.1.2000 n. 716). Ed invero l'incompletezza della certificazione prodotta in relazione a profili essenziali per la formulazione della valutazione del giudice, legittima la reiezione dell'istanza di rinvio per non avere il richiedente adempiuto all'obbligo legale di indicare la condizioni di sussistenza dell'impedimento assoluto a comparire. Improprio è il richiamo alla normativa dettata a presidio della tutela della ed. privacy, in quanto nel caso la certificazione medica è stata rilasciata a richiesta del soggetto tutelato e che quindi ha la piena disponibilità del diritto alla riservatezza.
2.1. per la parte in cui denuncia violazione del diritto di difesa per non avere accolto la richiesta del difensore d'ufficio che aveva chiesto termine a difesa, in quanto l'art. 108 c.p.p. non prevede la possibilità per il difensore designato a norma dell'art. 97 c. 4 c.p.p., nel caso di assenza del difensore di fiducia, di richiedere un termine per la difesa (cfr. Corte Cost. 30.12.97 n. 450, Corte Cost. 30.12.98 n. 464).
3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 484-420 ter c.p.p. in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio comunicata a mezzo fax con il quale il difensore comunicava la sua adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali, è fondato.
L'art. 420 ter c.p.p., che ricalca il dettato normativo dell'abrogato art. 486 c.p.p., richiede che al giudice risulti che l'assenza del difensore è dovuta a impedimento e che questo sia prontamente comunicato. Nella disposizione assume ruolo centrale il fatto che l'impedimento debba risultare al giudice al fine sia di consentirgli la delibazione sulla ricorrenza della legittimità dell'impedimento sia di verificare anche la provenienza della dichiarazione stessa. Non prevedendo la norma il rispetto di formalità particolari, anche il fax può risultare mezzo idoneo (Cass. Sez. 3, 6.11-30.12.96 n. 11268). La circostanza che la comunicazione sia stata recapitata all'ufficio giudiziario tramite il difensore di parte civile (al quale il fax era pervenuto) non ha inciso sulla conoscenza da parte del giudice dell'impedimento rappresentato.
4. La prescrizione invocata non è ancora maturata, tenuto conto dei periodi di sospensione per i rinvii disposti ad istanza della difesa. Restano assorbite le residue questioni.
5. In conseguenza, debbono essere annullate la sentenza della Corte di Appello di Ancona e quella del Tribunale di Ancona del 14.10.2002. A norma dell'art. 623 c. 1 lett. d) c.p.p. gli atti vanno trasmessi al medesimo Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Ancona del 14.10.2002 e dispone trasmettersi gli atti allo stesso Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004