Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n.146, nella parte in cui non prevede forme di regolamentazione della astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, e della lacuna legislativa conseguentemente verificatasi, spetta al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, così da far recedere - se del caso - la libertà sindacale a fronte di interessi sovraordinati, fra i quali va annoverato il diritto inviolabile alla difesa tecnica. Pertanto, ove il difensore intenda astenersi dall'udienza, è tenuto ad informare la parte, la quale, ove lo ritenga, potrebbe provvedere altrimenti al proprio patrocinio, ed ottenerne l'assenso.
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 10955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10955 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 10/06/99
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. Dott. NO ROSSI Consigliere N. 637
3. Dott. Paolo BARDOVAGNI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Stefano CAMPO Consigliere N. 13772/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) VO GI, n. 30.3.1939 a Napoli;
2) AR NO, n. 20.11.1945 a Pomezia
avverso l'ordinanza in data 3.2.1999 della Corte di Appello di Lecce Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco CIANI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la fissazione dell'udienza per la discussione del gravame contro la sentenza 23.11.1998 del Pretore di Brindisi, opponendosi al differimento
Sentito il difensore, Avv. Osvaldo FASSARI - in sostituzione dell'Avv. Tommaso MARRAZZA - il quale chiede rinvio, intendendo aderire alla proclamata astensione dalle udienze
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 3.2.1999 la Corte d'Appello di Lecce dichiarava inammissibile l'appello di VO GI e AR NO avverso sentenza di condanna a lire 200.000 di ammenda ciascuno per contravvenzione all'art. 674 C.P.. Osservava che il gravame era proposto contro sentenza inappellabile ex art. 593, co. 3, C.P.P.;
che doveva perciò essere convertito in ricorso per cassazione a norma dell'art. 568, co. 5, C.P.P.; che peraltro a tale qualificazione ostava, nel caso di specie, la deduzione di motivi esclusivamente di merito.
Il difensore degli imputati ricorre per cassazione denunciando violazione degli artt. 568, co. 5, e 591 C.P.P., in quanto la competenza a pronunciare sull'ammissibilità dell'impugnazione sotto il profilo della sussistenza dei requisiti richiesti per introdurre il giudizio di legittimità non poteva spettare che alla Corte di Cassazione;
in ogni caso, la decisione adottata era errata anche perché il gravame non era in realtà limitato a motivi di merito, ma denunciava, fra l'altro, l'erronea interpretazione della norma incriminatrice.
Il ricorso veniva trattato in pubblica udienza, alla quale il difensore chiedeva differimento, intendendo aderire all'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria. Va in proposito anzitutto rilevato che, a seguito della dichiarata illegittimità dell'art. 2, co. 1 e 5, della L. 12.6.1990 n. 146, nella parte in cui non prevede forme di regolamentazione di siffatte manifestazioni - in sè legittime e rispondenti alla garantita facoltà di autotutela collettiva della categoria professionale, peraltro non prevalente su altri valori costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. 16/27.5.1996 n. 171) - e della lacuna legislativa conseguentemente verificatasi, spetta al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, così da far recedere - se del caso - la libertà sindacale a fronte di interessi sovraordinati (Corte Cost., ord. 26.3.1998 n. 105). Fra questi è il diritto inviolabile alla difesa tecnica (art. 24, co. 2, della Costituzione); pertanto, secondo la consolidata prassi di questa sezione, ove il difensore intenda astenersi dall'udienza è tenuto ad informare la parte (che potrebbe, ove lo ritenga, provvedere altrimenti al proprio patrocinio) ed ottenerne l'assenso. Non risultando nel caso di specie tale adempimento la richiesta è inaccoglibile, tanto più che concorre l'ulteriore esigenza di assicurare l'effettivo e tempestivo esercizio dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), essendo prossimo il termine di prescrizione del reato, e che l'impugnazione doveva essere trattata nelle forme camerali, senza intervento delle parti (art. 611, co. 1, C.P.P.); la trattazione in udienza pubblica, pur non determinando nullità, in quanto offre maggiori garanzie di difesa e contraddittorio, non vale ad ampliare le facoltà del difensore, il cui impedimento sarebbe stato indifferente nel rito camerale. Tanto premesso, va rilevata la fondatezza del ricorso. L'ordinanza impugnata disattende infatti la regola di conservazione dell'impugnazione impropriamente proposta, introdotta con il co. 5 dell'art. 568 (e già elaborata dalla precedente giurisprudenza:
cfr., ad es., Cass., Sez. I, 11.3.1986, Pascucci) al fine di salvaguardare la volontà della parte impugnante di attivare con il gravame il rimedio predisposto dall'ordinamento giuridico anche nell'ipotesi in cui a questo sia stato erroneamente attribuito un diverso "nomen juris". Ne discende che il giudice incompetente, investito da impugnazione erroneamente qualificata ed a lui mal proposta, non deve dichiarare l'inammissibilità del gravame ma, dopo averlo correttamente qualificato, è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente (cfr., ad es., Cass., Sez. I, 31.3.1994, Lopez). In particolare, dalle combinate disposizioni dell'art. 568, co. 5, citato e del successivo art. 591, co. 2 (competenza esclusiva del giudice "ad quem" a dichiarare l'inammissibilità) si desume agevolmente che appartiene alla competenza funzionale della Corte Suprema la decisione in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impugnazione - comunque qualificata dalla parte - proposta avverso un provvedimento contro il quale sia consentito soltanto il ricorso per cassazione;
deve conseguentemente essere annullata senza rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello che lo abbia dichiarato inammissibile (cfr., in termini, Cass., Sez. VI, 4.7.1992, Giannetti). All'annullamento consegue la trattazione da parte di questa Corte del gravame proposto contro la sentenza pretorile, sotto tutti i profili di ammissibilità e fondatezza. A tal fine gli atti vanno rimessi al Presidente titolare della Sezione per la fissazione di ulteriore udienza.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente titolare della Sezione per la fissazione della trattazione in pubblica udienza dell'impugnazione proposta avverso sentenza 23.11.1998 del Pretore di Brindisi. Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1999