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17 dicembre 2025
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Art. 282-ter.
(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ((mille)) metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ((mille)) metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ((mille)) metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ((mille)) metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
Commentari • 328
- 1. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: Le Sezioni UniteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023 · 294.83026
[…] Imprecisati temperamenti alle suddette restrizioni, del tutto rimessi alla discrezionalità del giudice, sono poi previsti nell'ultimo comma dell'art. 282-ter cod. proc. pen. quando la frequentazione dei luoghi da parte dell'imputato e della vittima sia necessaria per motivi di lavoro o esigenze abitative. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 348
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2024, n. 42892Provvedimento: […] Sotto il primo profilo, si deve osservare che la misura di cui all'art. 282- ter cod. proc. pen., […] so guardando luoghi frequentati dalla vittima che prendendo come parametro di riferimento il soggetto che ha patito l'azione delittuosa, potendo l'iniziativa 3 cautelare essere strutturata imponendo all'indagato di tenersi ad una certa distanza dalla vittima" e hanno precisato che le due prescrizioni possibili previstier dall'articolo 282- ter cod. proc. pen. hanno riguardo non già a due misure cautelari diverse, […] l'art. 282-ter cod. proc. pen., […] di cui all'art. 282-ter c.p.p.", […] Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa indicazione, ex art. 282 ter c.p.p., […]Leggi di più...
- sussistenza·
- divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa·
- obbligo di applicazione del cd. "braccialetto elettronico" o altri strumenti di controllo·
- personali·
- misure cautelari·
- misure coercitive