Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono. (Nella specie la Corte, disattendendo l'eccezione di nullità dell'udienza camerale tenuta nell'assenza del difensore aderente ad astensione collettiva dalle udienze, ha ritenuto, in applicazione di detto principio, irrilevante la previsione dell'art. 3, comma secondo, della Delibera n. 02/137 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici, secondo cui il difensore è tenuto a comunicare all'autorità procedente e agli altri difensori solo l'eventuale sua "non adesione" all'astensione).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2009, n. 14396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14396 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 426
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 036355/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE ER AO N. IL 15/02/1949;
2) RE IG N. IL 07/11/1936;
3) ID MA N. IL 10/09/1946;
4) DE OV N. IL 16/10/1950;
avverso DECRETO del 23/07/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO
Con provvedimento del 23.07.2007 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in accoglimento della relativa richiesta dal pubblico ministero, e previo rigetto dell'opposizione proposta dalla persona offesa NI PI PA, disponeva l'archiviazione del procedimento n. 6257/07 RGIP nei confronti di FE UI, AU IO e ES NN.
Propone ricorso, quale persona offesa, il NI, deducendo che è stato violato il contraddittorio, perché non si è tenuto conto che l'assenza, alla udienza camerale del 18.07.2007, del difensore della persona offesa, era dovuta all'impedimento derivante dall'adesione all'astensione collettiva degli avvocati, proclamata dall'organismo di categoria: adesione che non richiedeva alcuna specifica comunicazione, stante il disposto della Delib. n. 02/137, art. 3, comma 2 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, concernente la regolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, a sensi del quale, nell'ambito del procedimento penale, il difensore è tenuto a comunicare all'autorità procedente e agli altri difensori solo l'eventuale sua "non adesione" all'astensione. Con successiva memoria la difesa ha ribadito la validità della sua tesi, rilevando che la richiesta di rigetto del P.G. presso questa Corte non tiene conto della Delibera succitata, riferibile a tutti i procedimenti penali (diversi da quelli specificamente esclusi, tra i quali non rientra quello oggetto del presente ricorso), anche se celebrati in camera di consiglio.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'art. 127 c.p.p., richiamato dall'art. 409, comma 2, stabilisce che i difensori - al pari del pubblico ministero e delle altre persone interessate - sono sentiti solo se compaiono (comma 3), e prevede la nullità del procedimento, in conseguenza della mancata presenza del difensore, soltanto se tale assenza sia derivata dalla omissione della notificazione dell'avviso della data dell'udienza (comma 5, richiamato dall'art. 409, u.c.). Ne consegue che, una volta notificato l'avviso, deve ritenersi assicurato il contraddittorio e del tutto irrilevante l'assenza del difensore, anche se causata da legittimo impedimento, essendo questo previsto quale causa di rinvio per il solo dibattimento (cfr. in termini, con riferimento proprio a un'ipotesi di adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, Cass. SS.UU. 18 aprile 1998, Cerroni). Tale indirizzo, consolidato in giurisprudenza, viene contestato dal ricorrente in base al surriferito disposto della Delib. n. 02/137, art. 3, comma 2 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, concernente la regolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, a sensi del quale, nell'ambito del procedimento penale, il difensore è tenuto a comunicare all'autorità procedente e agli altri difensori solo l'eventuale sua "non adesione" all'astensione. Senonché tale previsione impone semplicemente al difensore, che non intenda aderire alla proclamata astensione, di darne comunicazione all'autorità procedente e agli altri difensori, e ciò all'evidente fine di consentire all'una e agli altri di organizzare in maniera ordinata la propria attività. Nulla invece essa dispone, ne' potrebbe disporre, circa la rilevanza che assume la pura e semplice assenza del difensore, in occasione di astensione collettiva, nei procedimenti camerali (quale quello di specie) in cui la sua presenza non è obbligatoria: procedimenti in relazione ai quali, quindi, non c'è ragione di escludere la persistente applicabilità delle regole sopra enunciate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2009