Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 2
L'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato e degli ulteriori elementi "addotti dalle parti nel corso dell'udienza", anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con nuova richiesta. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo disposto ex artt. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies legge 7 agosto 1992, n. 356).
Nei procedimenti relativi a misure cautelari reali non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria, ciò in quanto l'art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, e avente valore di normativa secondaria, escludenco la possibilità di astenersi nelle udienze "afferenti misure cautelari" si riferisce a tutte le misure cautelari, e, quindi, non solo a quelle personali. (In applicazione del principio è stata rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'indagato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen.).
Commentari • 5
- 1. Il diritto del difensore di astensione dalle udienze: la parola delleIrene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. L'astensione del difensore dalle udienze è stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, negli ultimi anni, con particolare riguardo alla natura del diritto ed ai precipitati processuali conseguenti al suo legittimo esercizio. Le più recenti pronunce di legittimità hanno segnato l'abbandono di quell'orientamento interpretativo, un tempo maggioritario, che considerava l'astensione degli avvocati dall'attività giudiziaria alla stregua del legittimo impedimento partecipativo, affermando, per contro, che si tratta dell'esercizio di un diritto di libertà del difensore, espressione della dinamica associativa volta alla tutela di una forma di lavoro …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite l'esercizio del diritto di astensione delIrene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. In attesa del deposito delle motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite del 27 marzo scorso[1] ed a pochi mesi di distanza da alcune sentenze che hanno ridisegnato i confini dell'astensione del difensore dalle udienze[2], la Quarta Sezione della Suprema Corte ritorna sui profili di legittimità dell'esercizio di tale diritto, con specifico riferimento ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa. Nel caso di specie, prima dello svolgimento dell'udienza camerale fissata dal Giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, sia il difensore delle persone sottoposte alle indagini sia il difensore delle persone …
Leggi di più… - 3. Astensione, quando il rinvio è obbligatorio? (Cass. 40187/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 marzo 2020
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
Leggi di più… - 4. Avvocato, astensione collettiva, diritto costituzionale, bilanciamento, fontiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2014
- 5. Avvocato aderisce allo sciopero? Ha diritto al rinvioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 39871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39871 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 12/07/2013
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1229
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 21678/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO;
nei confronti di:
TA EL (INTESO PILUOSCI) N. IL 24/06/1963;
avverso l'ordinanza n. 63/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 02/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 aprile 2013 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente revocato il decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e della L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies - emesso in data 5 marzo 2013 dal G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di AN EL - limitatamente ai terreni ed agli immobili ubicati in Lamezia Terme e specificamente individuati e descritti nel dispositivo del decreto al n. 4), confermandolo nel resto.
2. Nei confronti del AN era stata applicata, con ordinanza in data 21 giugno 2012 del G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro, la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e art. 6 c.p. (capo 1), agli artt. 81 cpv., 110 e 629 c.p., in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo 6-bis),
all'art. 81 cpv., art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, e della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo 13) ed agli artt. 81 e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art.628 c.p., comma 3, n. 1 e della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo 64
dell'imputazione provvisoria).
3. Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Catanzaro (D.D.A.), deducendo il vizio di inosservanza od erronea applicazione della legge penale, nonché quello di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione ai punti della decisione inerenti il tema della sproporzione tra redditi ed acquisti - nell'ordinanza rapportata solo al triennio 2002-2004, sul presupposto che al AN veniva liquidata nel marzo 2005 una somma di circa sessantamila Euro a titolo di riparazione per ingiusta detenzione - nonché in ordine alla ritenuta assenza di parametri certi relativi ai tempi ed ai costi di realizzazione degli immobili dal predetto edificati su terreni catastalmente intestati ad un'altra persona (Renda IS), attualmente residente negli U.S.A.. Si pone in evidenza, in particolare, sulla base di un'articolata serie di argomentazioni e delle risultanze dei dati finanziari e patrimoniali emergenti dalle attività investigative compiute riguardo alle posizioni dell'indagato e degli altri componenti il suo nucleo familiare: a) che il fabbricato oggetto d'indagine è stato abitato dalla famiglia del AN almeno nell'anno 2003, con la conseguenza che la sua realizzazione è avvenuta tra il 2001 ed il 2003, ossia in un periodo in cui lo stesso Tribunale del riesame ha riconosciuto l'esistenza di una sproporzione tra redditi e patrimonio, mentre solo le rifiniture esterne sarebbero state ultimate in epoca prossima e successiva al 2005; b) che l'indagato, unitamente al suo nucleo familiare, mai avrebbe potuto realizzare il fabbricato ove risiede con le proprie lecite disponibilità finanziarie, poiché le uniche somme che egli avrebbe potuto investire in quell'immobile ammontano alla cifra di Euro 41.150,00 (somme derivanti dalle residue entrate documentate in relazione agli anni 2004-2005), pari dunque ad un importo ritenuto insufficiente per realizzare anche la sola struttura del fabbricato (tenendo conto, peraltro, che non sono state considerate nella voce delle uscite le spese per l'acquisto del terreno e quelle sostenute per l'arredamento della casa con mobili di medio/alto livello); c) che, sulla base di una informativa di P.G. in data 11 maggio 2013 e degli elementi ivi indicati, il costo di costruzione di un'abitazione del tipo di quella realizzata dal AN è quantificabile nell'importo di Euro 150.000,00 circa, senza tenere conto delle rifiniture esterne. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza di rinvio formulata dal difensore di fiducia del AN per l'adesione all'astensione dalle udienze indetta dall'associazione di categoria (O.U.A.). Al riguardo, occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno di recente affermato che l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria non è consentita nei procedimenti de libertate, in quanto l'art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati" - adottato da parte degli organismi di categoria il 4 aprile 2007, avente valore di normativa secondaria e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con Delib. 13 dicembre 2007 - esclude espressamente che l'astensione possa riguardare le udienze penali "afferenti misure cautelari" (Sez. Un., n. 26711 del 30/05/2013, dep. 19/06/2013, Rv. 255346). In applicazione di tale principio, dunque, è stata rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato nel giudizio di cassazione introdotto ai sensi dell'art. 311 c.p.p., in quanto relativo alla trattazione di una procedura incidentale de libertate. Evidenti ragioni di coerenza logico-sistematica, unitamente al rilievo oggettivo dei dati testualmente ricavabili dal complesso delle pertinenti disposizioni normative, impongono di estendere la rilevanza del principio in tal guisa affermato anche alle situazioni ricadenti nella sfera cognitiva propria dei procedimenti cautelari reali.
Invero, l'art. 4, comma 1, lett. a), del su menzionato Codice di autoregolamentazione, individua espressamente la tipologia delle prestazioni ritenute indispensabili in materia penale, stabilendo che l'astensione non è consentita con riferimento ad un ampio catalogo di attività processuali, tra le quali figurano l'assistenza alle udienze "afferenti misure cautelari" ed al compimento di una serie eterogenea di atti (perquisizione e sequestro, convalida dell'arresto e del fermo, interrogatori ex art. 294 c.p.p., atti urgenti ex art.467 c.p.p., incidente probatorio, processi a rischio di prescrizione,
etc.), accomunati, tutti, dal requisito oggettivo dell'urgenza. Il contenuto e le finalità della - maggiormente dettagliata - disposizione secondaria or ora citata paiono coerenti con la ratio dell'analoga previsione al riguardo dettata dalla normativa primaria (della L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lett. a)), che in linea generale annovera, fra i servizi pubblici essenziali, "l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione".
Il quadro normativo così delineato, dunque, è il frutto di un'opzione che il legislatore ha manifestato attraverso l'utilizzo di una formula lessicale generica e ad ampio raggio di applicazione (provvedimenti ... cautelari ed urgenti), la cui area semantica non consente di restringerne il potenziale ambito di operatività alle sole attività relative ai procedimenti cautelari de libertate, ma induce a ricomprendervi anche quelle inerenti ai procedimenti cautelari reali.
Pur non essendo ipotizzabile alcun parallelismo nella disciplina delle limitazioni che, nelle diverse sedi e ai più diversi livelli in cui si estrinseca il diritto di difesa, possono rispettivamente coinvolgere il pieno godimento della libertà personale e le garanzie di integrità della sfera patrimoniale - il cui rilievo costituzionale non può certo essere assimilato a quello attribuibile alla prima e può dunque sopportare, quanto meno sul piano processuale, la modulazione di un diverso grado di intensità della tutela (in motivazione, v. Sez. Un., n. 26268 del 28/03/2013, dep. 17/06/2013; C. cost., 9-17 febbraio 1994, n. 48) - non può tuttavia negarsi che l'applicazione del vincolo cautelare reale determina, come già affermato nella Relazione preliminare al codice di rito, una situazione di indisponibilità di cose e beni, con una incisività "analoga" a quella della custodia cautelare, sì da imporre, in linea con l'ampio contenuto della su indicata formulazione normativa, l'oggettiva esigenza di una urgente trattazione e definizione delle diverse procedure incidentali ove si dibatte della legittimità di provvedimenti che indiscutibilmente realizzano una compressione di beni anch'essi dotati di una rilevante -sia pure non analoga - protezione costituzionale.
Nella stessa giurisprudenza costituzionale, inoltre, si riconosce che la disposizione di cui alla L. n. 146 del 1990, art. 1, comma 1 nel qualificare il connotato di essenzialità dei servizi pubblici (fra i quali, come si è detto, rientra anche quello dell'amministrazione della giustizia) che garantiscono il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, "fa riferimento non tanto a prestazioni determinate oggettivamente, quanto al nesso teleologico fra queste e gli interessi e beni costituzionalmente protetti" (C. cost., 16-27 maggio 1996, n. 171). Una precisa conferma della validità della linea interpretativa in questa Sede tracciata deriva, del resto, dal connesso divieto di astensione previsto, all'interno della medesima disposizione di cui al su menzionato art. 4, comma 1, lett. a), per "l'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro", ossia per attività i cui risultati possono essere oggetto di successive contestazioni all'interno dei giudizi di impugnazione espressamente disciplinati nelle apposite norme a ciò dedicate nel Capo 2^ del Libro 4^ c.p.p. (ex artt. 321 ss. c.p.p.), ed inerenti, giustappunto, alle forme di tutela processuale contemplate nell'ordinamento per la violazione delle diverse posizioni soggettive che possono rimanere colpite dall'adozione di provvedimenti cautelari reali. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'astensione degli avvocati dalle udienze non può ritenersi consentita nei procedimenti cautelari reali.
5. Passando, ora, alla disamina delle censure in narrativa richiamate (v., supra, il par. 3), il ricorso, così come articolato, deve ritenersi inammissibile, in quanto volto non a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dall'impugnata decisione, il cui assetto motivazionale, di contro, ha sviluppato un'adeguata disamina della base storico-fattuale oggetto della contestazione formulata in sede cautelare, traendone le conseguenze logicamente coerenti con il quadro complessivo delle risultanze offerte dalle attività d'indagine valutabili all'atto della pronuncia.
Dalle sequenze motivazionali dell'impugnata pronuncia, infatti, emerge con chiarezza come il Tribunale abbia, con esaustiva e lineare esposizione logico-argomentativa, escluso, allo stato degli atti, la prova che i beni immobili in oggetto siano stati acquisiti dal AN EL con risorse di illecita provenienza, ponendo in evidenza - sulla base di specifici elementi di fatto, analiticamente valutati in relazione al rapporto fra il totale dei redditi acquisiti e delle spese affrontate lungo tutto l'arco temporale oggetto di indagine - i dati sintomatici in tal senso ricavabili dai riscontrati dubbi in ordine ai tempi di realizzazione degli immobili da lui edificati, dall'impossibilità di determinare con accettabile margine di approssimazione l'importo dei costi realmente affrontati per l'edificazione e dalla circostanza, peraltro opportunamente bilanciata con il complesso degli ulteriori elementi di valutazione disponibili, dell'acclarata sproporzione, fra entrate lecite ed acquisti, solo per un breve lasso temporale (2002-2004) ed in misura neppure particolarmente evidente, poiché già nel marzo del 2005 veniva al AN liquidata una rilevante somma (di circa sessantamila Euro) a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, dai Giudici di merito congruamente ritenuta sufficiente, unitamente alle ulteriori entrate lecite documentate dalle emergenze investigative, per far fronte alle spese personali e della sua famiglia.
6. Invero, deve qui ribadirsi, sulla base delle linee interpretative tracciate dal costante insegnamento giurisprudenziale in questa Sede elaborato (Sez. 5, n. 5532 del 25/06/2010, dep. 01/10/2010, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, dep. 20/02/2009, Rv. 242916;
Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, dep. 28/02/2007, Rv. 236255, nonché, da ultimo, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, dep. 21/02/2012, Rv. 252430), il principio secondo cui, in tema di riesame delle misure cautelari reali, costituisce vizio di violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, soltanto la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (nel caso di specie, come si è rilevato, fedelmente rispettate), ma non certo il profilo dell'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Occorre altresì rilevare, sulla base delle regulae iuris pacificamente delineate negli orientamenti al riguardo assunti da questa Suprema Corte, che, in ordine alle ulteriori risultanze investigative emergenti dal contenuto della documentazione richiamata dal P.M. a sostegno del ricorso (ossia, fa più volte menzionata informativa della Guardia di Finanza dell'11 maggio 2013), l'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza coercitiva, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato (art. 309 c.p.p., comma 5) e degli ulteriori elementi "addotti dalle parti nel corso dell'udienza" (art. 309 c.p.p., comma 9), anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente (Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, dep. 21/02/2013, Rv. 255308; Sez. 1, n. 34616 del 13/07/2007, dep. 12/09/2007, Rv. 237764).
P.Q.M.
rigettata l'istanza di rinvio per astensione, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013