Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
Il giudice, nel valutare una richiesta di rinvio dell'udienza proposta dal difensore dell'imputato per adesione ad un'astensione collettiva, non deve tener conto delle norme del codice di autoregolamentazione dell'Avvocatura circa la disciplina delle modalità dell'astensione collettiva. (Fattispecie nella quale il difensore, la cui istanza di rinvio era stata disattesa in base al rilievo che uno dei reati contestati all'imputato si sarebbe prescritto entro il semestre, aveva censurato tale decisione in quanto assunta in violazione dell'art. 4 del codice di autoregolamentazione che non la contemplava fra le esenzioni dall'astensione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2009, n. 24533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24533 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 29/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2548
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 2660/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna Sezione 3A penale, in data 14.11.2006. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 15.3.2005, il Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, dichiarò NI IO responsabile dei reati di ricettazione e truffa, unificati sotto il vincolo della continuazione e - riconosciuta la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - lo condannò alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 14.11.2006, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, impugnando anche l'ordinanza della Corte d'appello in data 14.11.2006, deducendo violazione di legge in quanto la Corte territoriale, a fronte della dichiarazione del difensore di fiducia di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, aveva nominato un sostituto ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen. sull'assunto che il reato si sarebbe prescritto entro sei mesi. Ciò peraltro valeva per il solo reato di truffa.
La decisione sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 4 della regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, che non contempla, fra le esenzioni dall'astensione, il caso posto dalla Corte territoriale a base della decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il giudice nel valutare le circostanze che, rendendo urgente la trattazione, impediscono l'accoglimento di una richiesta di rinvio del dibattimento motivata dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, non è legato dai principi fissati dall'avvocatura per autodisciplinare l'astensione medesima, ma deve autonomamente considerare l'interesse a non lasciar prescrivere i reati da giudicare tenendo conto delle molteplici variabili che condizionano un simile giudizio. (Cass. Sez. 5 sent. n. 3047 del 21.1.1999 dep.
5.3.1999 rv 212952). Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione che doveva aversi riguardo al termine di 45 giorni previsto dal codice di autoregolamentazione degli avvocati che non consente l'astensione allorché la prescrizione del reato maturi durante il periodo di astensione o nei successivi 45 giorni). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009