Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza, proposta dal difensore, a mezzo fax, in quanto l'art. 121 cod. proc. pen. prescrive che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, mentre il telefax, non assicurando la certezza della provenienza del documento, non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza, né obbliga il giudice a prendere in esame l'istanza; d'altro canto, l'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari di notificazione, quali appunto, il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene.
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L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2009, n. 46954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46954 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 14/10/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso rel. - Consigliere - N. 1821
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - N. 18500/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SU NI N. il 06/02/1955;
avverso la sentenza n. 497/2002 CORTE APPELLO di ANCONA, del 29/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Salzano che ha concluso per il rigetto;
Uditi difensori Avv. G. Macchioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
GI NT è stato condannato dal tribunale di Macerata, sez. Civitanova Marche, per furto e tentato furto aggravato, in concorso. La corte d'appello di Ancona confermava sulla scorta delle indagini di p.g. e del riconoscimento fotografico operato dai verbalizzanti. Ricorre il difensore, deducendo la nullità del giudizio d'appello, avendo la corte di merito disatteso la sua istanza di rinvio per concomitante impegno professionale, in riferimento all'interrogatorio di un imputato detenuto, fissato alle h. 9 dello stesso giorno (il 29 gennaio '09). La richiesta era tempestiva, avendo appreso solo il 26.1.09 del nuovo impegno e non era possibile designare un sostituto.
La censura non puo' essere condivisa.
Poiché l'art. 121 c.p.p. prescrive che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, il telefax (o fax), non assicurando la certezza della provenienza del documento, non può essere utilizzato per chiedere il rinvio della udienza, ne obbliga il giudice a prendere in esame l'istanza (Cass. 19.10.99, Sforza;
Cass. 20.1.00, Sgambato). Il telefax non può essere usato per chiedere il rinvio dell'udienza, poiché l'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari di notificazione, quali appunto il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene (sez. 2, 18.12.03, Russo). Il ricorso va rigettato, con la condanna del GI alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009