Articolo 40 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali 1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonche' altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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