Sentenza 16 novembre 2010
Massime • 1
Va annullata con rinvio, per violazione dei diritti difensivi tutelati a pena di nullità d'ordine generale, la sentenza pronunciata senza che il giudice abbia provveduto a esaminare la richiesta di rinvio del processo, tardivamente comunicatagli e trasmessa via fax alla cancelleria, attestante un legittimo e documentato impedimento a comparire dell'imputato per ragioni di salute.
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
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L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2010, n. 43514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43514 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/11/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2575
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 13108/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA PA N. IL *03/09/1947*;
avverso la sentenza n. 703/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 07/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Porcaru il quale ha insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la corte d'appello di Palermo, disattesa una istanza di rinvio avanzata dalla difesa dell'imputato per allegato stato di malattia di quest'ultimo, sulla base del rilievo che la stessa era pervenuto dopo che la corte stessa si era già ritirata in camera di consiglio per la deliberazione, confermò il giudizio di penale responsabilità di RA AO in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società G. & G. Ferretti s.r.l. di cui, secondo l'accusa, il CI era stato socio occulto in posizione predominante;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma;
l'imputato, denunciando:
1) violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), in relazione all'art.420 ter c.p.p., per avere la corte d'appello dichiarato la contumacia di esso imputato, ingiustificatamente disattendendo l'istanza di rinvio fatta pervenire dapprima a mezzo fax, in data *5 dicembre 2007*, e poi a mezzo raccomandata, in data *7 dicembre 2007*, nonostante che essa fosse corredata da certificazione medica attestante uno stato di iperpiressia;
2) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta qualificabilità dell'imputato come "socio occulto" della società fallita, sull'assunto che egli sarebbe stato "un soggetto estraneo alla conduzione dell'impresa", poiché aveva operato "esclusivamente come istruttore all'interno della società, essendo l'operaio più esperto";
3) mancanza di contestazione in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta per occultamento, a fronte dell'originario addebito di bancarotta per distrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che appare fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, risultando in effetti, dall'esame degli atti (legittimo e doveroso quando sia segnalato, come si verifica nella specie, un vizio "in procedendo"); che la richiesta di rinvio del dibattimento d'appello, a cagione del documentato impedimento dell'imputato per ragioni di salute (stato di iperpiressia richiedente giorni dieci di riposo e cure), ancorché pervenuta a conoscenza del collegio giudicante alle ore 10.11 del *7 dicembre 2009* (giorno dell'udienza), quando la corte stessa si era già ritirata in camera di consiglio per la deliberazione (ragione, questa, per la quale, secondo quanto affermato nell'impugnata semenza, essa non aveva potuto essere presa in considerazione), era stata tuttavia trasmessa e, apparentemente, ricevuta dalla cancelleria, via fax, alle ore 9.06 del *5 dicembre 2009* e, quindi, con un anticipo largamente sufficiente a far sì che il presidente del collegio giudicante ne fosse tempestivamente informato;
il che, pur non potendosi ravvisarle responsabilità alcuna a carico del medesimo presidente e del collegio, rende oggettivamente ingiustificato il mancato esame della richiesta in questione, essendo esso dipeso da causa non addebitabile all'imputato e dalla quale, quindi, non può ammettersi che quest'ultimo possa derivare pregiudizio, non sembrando, al riguardo, che sia da condividere l'orientamento espresso da Cass. 4, 23 giugno - 29 settembre 2009 n. 38160, Kariba, RV 245315, secondo cui la tardiva comunicazione al giudice di una istanza di rinvio tempestivamente trasmessa via fax alla cancelleria non costituirebbe motivo di nullità "in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., espone il richiedente al rischio dell'intempestività1 con cui l'atto può' pervenire alla conoscenza del giudice"; orientamento, questo, al quale sembra da preferire quello espresso da diverse pronunce che attribuiscono invece incondizionata validità alla tempestiva comunicazione dell'impedimento via fax, tra le quali, da ultimo, Cass. 3, 20 gennaio - 18 marzo 2010 n. 10637, Barillà, RV 246338, secondo cui: " È affetta da nullità' assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa dal giudice d'appello che, investito dal difensore di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, documentato e dedotto a mezzo fax trasmesso in data antecedente all'udienza, ometta di pronunciarsi sulla stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che alla luce dell'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, è da ritenere consentita la trasmissione di istanze e richieste anche a mezzo fax, non ostandovi il dato letterale dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, il quale si limita a richiedere che l'impedimento sia "prontamente comunicato", senza indicare le modalità)";
- che, alla stregua delle suesposte considerazioni, non può che darsi luogo, quindi, ad annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010