Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
Il giudice nel valutare le circostanze che, rendendo urgente la trattazione, impediscono l'accoglimento di una richiesta di rinvio del dibattimento motivata dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, non è legato dai principi fissati dall'avvocatura per autodisciplinare l'astensione medesima, ma deve autonomamente considerare l'interesse a non lasciar prescrivere i reati da giudicare tenendo conto delle molteplici variabili che condizionano un simile giudizio. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione che doveva aversi riguardo al termine di 45 giorni previsto dal codice di autoregolamentazione degli avvocati che non consente l'astensione allorché la prescrizione del reato maturi durante il periodo di astensione o nei successivi 45 giorni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21.01.99
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 128
3. " NA Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N. 27926/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NA NA nata il [...] a [...]. avverso la sentenza corte d'appello di Reggio Calabria del 14.05.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Giuliano Turone che ha concluso per rigetto del ricorso. Udito il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza, in parziale riforma di quella del pretore di Villa S.Giovanni 06.10.1993, derubricava l'originaria imputazione ex art. 1 L. n. 386/90 in quella dell'art. 2 stessa legge, riducendo la pena a mesi tre di reclusione.
Il ricorrente allegava, in un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a violazione del diritto di difesa, per reiezione dell'istanza di rinvio (astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere penali) motivata con la prossimità di consumazione del termine prescrizionale. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso, siccome infondato.
Il ricorrente, invero, impugna l'ordinanza dibattimentale assieme alla sentenza procedendo ad una diversa valutazione delle ragioni addotte dalla corte di merito per rigettare l'istanza di rinvio.
Contesta, infatti, la correttezza della decisione assumendo, come parametro di valutazione del motivo d'urgenza, il termine di 45 giorni previsto dal codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive degli avvocati.
Va affermato, invece, il principio che il giudice di merito non può essere legato -nella valutazione delle circostanze che, rendendo urgente la trattazione, impediscono l'accoglimento di una richiesta di rinvio- da principi desunti dal codice di autoregolamentazione delle astensione collettive degli avvocati, quando essi non vengano a coincidere con l'interesse a non lasciare prescrivere i reati da giudicare.
Le disposizioni fissate in un codice di autoregolamentazione possono avere efficacia vincolante per la categoria di soggetti che hanno contribuito alla creazione della fonte normativa, in funzione dello scopo di porsi alcuni limiti all'esercizio concreto di un fondamentale diritto.
Il giudice ha certamente il dovere di non interferire nella libera espressione di quel diritto, ma rimane soggetto ai vincoli che derivano dall'ordinamento processuale e soprattutto alla norma che impone l'obbligo di ragionevole motivazione -soggetta a controllo- per giustificare una valutazione di merito (tale deve, infatti, ritenersi il giudizio in ordine al carattere di urgenza della trattazione), imprescindibile dalla diversa funzione assunta nella dinamica del processo.
Per tutto questo, non può ritenersi "manifestamente illogica" la motivazione di diniego di rinvio per "prossimità" della prescrizione del reato, ove si consideri la molteplicità delle variabili condizionanti un simile giudizio: titolo di reato, data di consumazione anche indipendentemente dall'operatività della continuazione, giuoco delle circostanze, stato e grado del giudizio in corso, tempi tecnici e prassi concreta nella trattazione prima dell'irrevocabilità della decisione.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999