Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici 1. In caso di assoluta impossibilita' di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, puo' disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne e' fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne e' fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.
Commentari • 9
- 1. Il testimone penale può evitare di presentarsi?Angelo Forte · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 marzo 2023 · 190.9042
[…] Soltanto nel caso di assoluta impossibilità, il testimone potrà. a richiesta, essere ascoltato nel luogo in cui si trova: è il caso di chi è ricoverato in un ospedale, ad esempio (così stabilisce l'articolo 502 del Codice di procedura penale). […]
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Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 29/07/2021, n. 29897Provvedimento: […] A fronte delle istanze della difesa di procedere ai sensi dell'art. 502 cod. proc. pen., infatti, la diversa soluzione adottata dal Tribunale, cioè quella di delegare la difesa di procedervi con i modi e le forme di cui all'art. 391 bis cod. proc. pen., sarebbe impropria, ciò soprattutto perché nelle more il GG è deceduto. […]Leggi di più...
- art. 648 bis cod. pen.·
- testimonianza·
- impossibilità assoluta di comparire·
- art. 502 cod. proc. pen.·
- art. 391 bis cod. proc. pen.·
- prova decisiva·
- riciclaggio·
- acquisizione documenti·
- diritto al contraddittorio·
- art. 603 cod. proc. pen.