Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2011, n. 19646
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Sentenza 19 aprile 2011

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In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, qualora si tratti di sospensione obbligatoria, ex art. 304, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., - nella specie in ragione dell'astensione dalle udienze, proclamata dalla categoria forense, cui abbiano aderito i difensori impegnati nel processo - non è necessaria un'esplicita ordinanza dispositiva della sospensione dei termini custodiali, in quanto, in tal caso, l'ordinanza di rinvio del dibattimento, ricognitiva dei presupposti che ne giustificano l'adozione - e, quindi, avente chiaro e specifico riferimento all'ipotesi di cui all'art. 304, comma primo, lett. b, cod. proc. pen., e oggetto di discussione fra le parti ed il giudice - ben può costituire 'l'ordinanza appellabilè, di cui all'art. 310 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2011, n. 19646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19646
    Data del deposito : 19 aprile 2011

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