Articolo 2 del Codice civile
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
10 marzo 1975
Art. 2.

(( (Maggiore eta'. Capacita' di agire).)) ((La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro))
Entrata in vigore il 10 marzo 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente