Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
La sospensione della prescrizione non si verifica in tutte le situazioni che, in astratto, corrispondono a quelle per le quali si determinerebbe la sospensione dei termini di custodia cautelare, in esse compreso l'impedimento del difensore ai sensi dell'art. 304, comma primo lett. a) cod.proc.pen. Ritenere diversamente richiederebbe una interpretazione analogica dell' art. 304 che, invece, in quanto norma eccezionale, può trovare applicazione soltanto nei processi celebrati contro detenuti. Pertanto non può esser considerato, ai fini della sospensione del corso della prescrizione, il tempo durante il quale il dibattimento rimane sospeso a causa dell'astensione dalle udienze proclamate dalla classe forense.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10205 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 19.6.1998
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " Pier UI RA " N. 2274
3. " Aldo IA " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NO " N. 10858/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CC UC n. Terzigno il 28.11.1955 avverso la sentenza emessa il 7.1.98 della Corte di Appello di Napoli Sentita la relazione fatta la Consigliere Dott. G. Savignano Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. Albano che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni, essendo detti reati estinti per prescrizione.
Svolgimento del processo
CC UC ricorre avverso la sentenza 7.1.98 della Corte di Appello di Napoli, che, in riforma della sentenza 6.11.96 del Pretore di Nola - Ottaviano, ha ridotto la pena a mesi sette di reclusione e lire 600.000 di multa e ha, nel resto, confermato la decisione di primo grado, con la quale fu dichiarata colpevole dei reati unificati ex art. 81 cpv. c.p., p. e p. da: a) art. 20 lett. c legge 47/85; b) artt. 2 - 13 - 4 - 14 legge 1086/71; d) art. 1 sexies legge 431/85 in rel. art. 20 lett. c legge47/85; f) art. 349 c.p. accertati fino al 24.6.92.
Denuncia, la ricorrente, inosservanza della legge penale, per la non dichiarata estinzione per prescrizione di tutte le contravvenzioni sull'erroneo rilievo dei giudici di merito, secondo cui andava computato, a tal fine, il periodo di tempo complessivo compreso tra il 20.12.95 e il 6.11.96, durante il quale l'udienza dibattimentale non si era tenuta a causa dell'astensione della classe forense dalle udienze: tempo, che, secondo i predetti giudici, per effetto del combinato disposto dall'art. 159, 1^ co. c.p. modificato dalla legge 332/95 e dell'art. 304, 1^ co. c.p.p., sostituito dalla medesima legge, si sommava a quello massimo di quattro anni e sei mesi decorrente dalla data di accertamento dei predetti reati (24.6.92) e a quello di sospensione ex lege, di cui all'art. 44 legge 47/85, pari a giorni 223; mentre - sostiene la ricorrente - al di là della non applicabilità al caso in esame della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, 1^ co. c.p., erroneamente collegato al disposto dell'art. 304, 1^ co. lett. a) c.p.p. (non sussistendo, tra l'altro, lo stato di detenzione dell'imputata, ne' il presupposto processuale costituito dalla richiesta di rinvio avanzata dal difensore), il termine di prescrizione era già scaduto, per tali reati, il 29.7.96 prima ancora della sentenza di primo grado, essendo stata questa emessa dopo il decorso di tre anni dalla emissione del decreto di citazione a giudizio, "firmato" in data 16.12.92.
Nessuna censura è stata mossa dalla ricorrente in ordine alla responsabilità penale per il reato di cui all'art. 349 c.p. Con atto depositato il 1.6.98 intitolato "motivi nuovi", la ricorrente censura la sentenza impugnata, non solo per l'erroneo calcolo del tempo di prescrizione, ma anche per la non ritenuta prevalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 349 c.p. Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione delle contravvenzioni residue (escluse, cioè, quelle di cui alla legge 64/74 e all'art. 734 c.p., dalle quali l'imputato fu, a suo tempo, assolta per insussistenza del fatto) è fondata, anche se non sono condivisibili le argomentazioni della ricorrente concernenti la individuazione del primo atto interruttivo della prescrizione nella data del 16.12.92, in cui fu "firmato" il decreto di citazione a giudizio: assunto che è contraddetto e, comunque, superato dalla relata di notifica del decreto suddetto, datata 30.6.93 (f. 32 retro).
Con fondamento, invece, la ricorrente contesta che possa essere considerato, ai fini della sospensione del corso della prescrizione, il tempo durante il quale il dibattimento rimase sospeso a causa dell'astensione dalla udienza proclamata dalla classe forense. L'art. 159, 1^ co. c.p., socì come modificato dalla legge 8.8.95 n.332, contempla, tra i casi di sospensione della prescrizione, quello in cui la "sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge". Ora, mentre per quel che attiene alla diretta incidenza sospensiva sul processo, deve farsi riferimento a disposizioni normative intese a regolare situazioni tipiche, quale, ad esempio, quella di cui all'art. 71 c.p.p. relativa alla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, la sospensione dei termini di custodia cautelare ha la sua specifica fonte nell'art. 304 c.p.p. La lettera dell'art. 159, 1^ co. c.p. (modificato nel contesto della sostituzione dell'art. 304 c.p.p. ad opera della legge 8.8.95 n.332), contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di secondo grado,
non autorizza a ricostruire interferenze tra le ipotesi contemplate nell'art. 304 cit. di sospensione dei termini della custodia cautelare, incidenti sul corso della prescrizione e quelle tipiche, suindicate, di sospensione del processo, incidenti, anch'esse, sul corso della prescrizione.
Ciò precisato, va considerato che, ancora in base alla lettera del combinato disposto dell'art. 159, 1^ co., 2^ parte c.p. e dell'art.304 c.p.p., il collegamento della sospensione della prescrizione, con la sospensione dei termini di custodia cautelare postula che vi sia in atto una situazione concreta di custodia cautelare, per la quale, tutte le volte che i termini di custodia cautelare sono sospesi per una delle cause indicate nell'art. 304 c.p.p. è sospeso anche il corso della prescrizione.
Non appare, pertanto, condivisibile l'impostazione della sentenza impugnata, secondo cui la sospensione della prescrizione si verifica in tutte le situazioni, che, in astratto, corrispondono a quelle per le quali si determinerebbe la sospensione dei termini di custodia cautelare, in esse compreso l'impedimento del difensore ai sensi dell'art. 304, 1^ co. lett. a) c.p.p.. Siffatta argomentazione postula alla base una interpretazione analogica dell'art. 304 c.p.p., che, invece, in quanto norma eccezionale, può trovare applicazione soltanto nei processi celebrati contro detenuti (v. in tal senso sent. n. 545 del 16.3.98, ric. Pipolo). Nè può, infine, trascurarsi di osservare che la sospensione o rinvio del dibattimento disposto dal giudice, per la situazione processuale evocata dalla sentenza impugnata (impedimento del difensore ex art. 486, 5^ co. c.p.p., cui, secondo la sentenza impugnata, è equiparata la astensione del medesimo dall'udienza in adesione a quella proclamata dalla classe forense) non è sovrapponibile alle ipotesi di sospensione del processo "imposta da una particolare disposizione di legge" (art. 159, 1^ co. cit.), poiché la diversità oggettiva delle situazioni è data dalla tipicità dei casi, di cui si è detto, a proposito della sospensione del processo "imposta" dalla norma, mentre la "sospensione o rinvio", per impedimento della parte o del difensore, è disposta dal giudice sulla base di appressamenti che possono portare al diniego del rinvio o della sospensione del processo, nei casi di imminente prescrizione del reato, ovvero di "impedimento" fatto valere da uno solo dei difensori o, infine, quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito (art. 486, 5^ co. c.p.p.). Dal che, ancora una volta, si evince che la sospensione del processo, imposta da una particolare disposizione di legge, e la sospensione dei termini di custodia cautelare, pur avendo, ognuna per suo conto, incidenza sul corso della prescrizione, hanno la loro fonte in titoli diversificati e non reciprocamente interferenti.
Nè appare condivisibile l'ulteriore rilievo della sentenza impugnata, secondo cui la limitata applicabilità del meccanismo di sospensione della prescrizione (fuori dai casi nei quali tale sospensione sia prevista da una espressa disposizione di legge) alle sole ipotesi di custodia cautelare in atto delineerebbe un sospetto di incostituzionalità della norma (art. 159, 1^ co. c.p.) per contrasto con l'art. 3 cost. Al contrario, è proprio la tipicità e diversità di situazione inerente alla custodia cautelare che rende inapplicabile il meccanismo di cui all'art. 304 c.p.p. a situazioni non corrispondenti, in concreto, a quelle da tale norma contemplate. Deriva da quanto fin qui osservato che il tempo necessario a prescrivere, con decorrenza dal 26.6.92 è scaduto per le contravvenzioni residue il giorno 4.8.97, computati i quattro anni e sei mesi previsti per i reati puniti anche con l'arresto (artt. 157 n. 5 e 160 c.p.), con l'aggiunta di giorni 223 di sospensione ex lege del processo a norma dell'art. 44 legge 47/85. Va eliminata la relativa pena complessiva, calcolata dai giudici di appello, ex art. 81 cpv. c.p. in giorni 20 di reclusione e lire 350.000 di multa.
La pena per il reato di cui all'art. 349 c.p. rimane definitivamente fissata in mesi sei giorni 10 di reclusione e lire 250.000 di multa. È, invero, precluso l'esame del "motivo nuovo", afferente alla non ritenuta prevalenza delle concesse attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 349 cit., non essendo tale censura collegata con il punto sul quale l'atto di ricorso si esaurisce (estinzione per prescrizione delle contravvenzioni). Per costante giurisprudenza di questa Corte i motivi nuovi, pur potendo avere per oggetto argomenti nuovi e diversi, idonei a chiarire, sotto nuovo profili, il contenuto dei motivi già dedotti, non possono introdurre temi di decisione diversi da quello già devoluto con l'atto di impugnazione: il che vanificherebbe il principio della perentorietà dei termini, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione (v. sent.
4.2.94 n. 1300, 1.2.95 n. 1057, 18.7.95 n. 7934, 4.6.96 n. 5606, 6.4.96 n. 3505, 28.1.97 n. 90). In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alle contravvenzioni residue.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati previsti e puniti da: a) art. 20 lett. c legge 47/85; b) artt. 2 - 13 - 4 - 14 legge 1086/71; d) art. 1 sexies legge 431/85 in rel. art. 20 lett. c legge 47/85 ed elimina la relativa pena di giorni 20 di reclusione e lire 350.000 di multa.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1998