Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
I limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, operano soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non anche, quindi, quando la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata da un impedimento; ipotesi, quest'ultima, da riconoscersi nel caso di sospensione dovuta a dichiarata adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria.
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- 1. Alle Sezioni Unite la questione della sospensione della prescrizioneLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sezione feriale della Cassazione, con l'ordinanza qui pubblicata, torna ad affrontare una questione di assoluta rilevanza all'interno del procedimento penale, vale a dire se la richiesta di rinvio dell'udienza operata dal difensore per concomitante impegno professionale possa essere considerata un impedimento in senso tecnico, ai fini della disciplina della sospensione del processo ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. La materia era già stata occasione di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, ciò nonostante alcuni interrogativi rimangono aperti. Come si vedrà nel prosieguo, la consistenza del problema investe l'effettivo operare della prescrizione del reato. Nel …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite: il concomitante impegno professionale del difensoreLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Il 18 dicembre 2014 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito alla questione "se, ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento possa integrare un caso di 'impedimento', con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione". Senza deludere le aspettative il Supremo Collegio ha dato risposta affermativa al quesito, fornendo un'analisi dettagliata delle ragioni giustificatrici di tale scelta interpretativa. Prima di affrontare il cuore della problematica, è opportuno accennare in sintesi al caso concreto che ha dato origine all'intervento …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Penale n. 29124 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29124 Anno 2013 Presidente: FIANDANESE FRANCO Relatore: IASILLO ADRIANO SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avvocato Gennaro Pecoraro, quale difensore di Schiattarella Raffaele (n. il 07/0111968), avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, III Sezione penale, in data 27/03/2012. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano lasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA: Data Udienza: 16/04/2013 Con sentenza del 06/04/2007, il Tribunale di Napoli dichiarò Schiattarella Raffaele responsabile del reato di …
Leggi di più… - 5. Astensione, quando il rinvio è obbligatorio? (Cass. 40187/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 marzo 2020
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2007, n. 44924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44924 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 14/11/2007
Dott. ROTELLA MA - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 2471
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 24949/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS MA, n. a Padria il 19 aprile 1951;
UR ES, n. a Torpè il 3 gennaio 1938;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 30 marzo 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. IZZO G. che ha chiesto l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MA AS e ES UR impugnano per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di tentata violenza privata.
Deducono violazione dell'art. 159 c.p., così come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, in relazione all'art. 2 c.p., lamentando che i giudici d'appello abbiano erroneamente ritenuto inapplicabile, in quanto di natura processuale, la sopravvenuta limitazione a sessanta giorni della durata della sospensione del termine della prescrizione in caso di rinvio per astensione dei difensori dalle udienze.
Il ricorso è infondato.
L'art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3, nel testo modificato dalla L. n.251 del 2005, distingue, ai fini della sospensione del termine della prescrizione, tra sospensioni del procedimento giustificate da impedimenti delle parti o dei loro difensori e sospensioni del procedimento determinate da altre richieste delle parti o dei loro difensori, prevedendo un limite alla durata della sospensione del termine della prescrizione solo per il caso in cui il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei loro difensori. Sicché deve ritenersi che non vi siano limiti alla sospensione del termine della prescrizione quando essa sia determinata da una sospensione del procedimento su mera richiesta delle parti o dei loro difensori, non giustificata da un impedimento;
e che la richiesta di sospensione del procedimento per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria non costituisca un impedimento, sebbene si fondi su un'esigenza riconosciuta dal legislatore. Infatti, escluso che possa determinare sospensione del termine della prescrizione la sospensione del procedimento determinata "da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa" (Cass., sez. un., 28 novembre 2001, Cremonese, m. 220509), non vi sarebbe ragione di distinguere tra sospensioni determinate da impedimenti e sospensioni determinate da mere richieste, se non con riferimento all'esercizio di altri diritti estranei a quelli attinenti alla difesa e al contraddittorio. E tra questi diritti non può non annoverarsi quello riconosciuto ai difensori di astenersi dalle udienze.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2007