Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 1
La richiesta del difensore di differimento dell'udienza, motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva. Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2008, n. 25714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25714 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1028
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013467/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ARENA TO, N. IL 06/06/1960;
avverso SENTENZA del 08/11/2007 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dai Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. IACOVIELLO chiedeva l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, esclusa la recidiva, riduceva la pena inflitta a Arena AN a mesi sei di arresto per violazione della sorveglianza speciale. Osservava che contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato il reato continuato non era prescritto in quanto, secondo la normativa in vigore al momento del fatto, 22/5/2003, il termine di prescrizione massimo per la contravvenzione era di 4 anni e 6 mesi che quindi scadevano il 22/11/2007, e ad esso doveva aggiungersi il periodo di sospensione pari a mesi 6 e giorni 16 in ragione del rinvio del dibattimento su istanza della difesa per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dal 20/9/2004 al 4/10/2004, per cui la prescrizione maturava in data 7/6/2008. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge in relazione all'art. 159 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, che all'art. 6 stabilisce che in caso di sospensione del processo per impedimento del difensore l'udienza non può mai essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento.
Poiché tale disposizione è certamente più favorevole per l'imputato doveva trovare immediata applicazione da parte della corte territoriale, anche se il processo pendeva in appello. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
In primo luogo va affermato che in tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, deve essere interpretata in senso unitario e cioè nel senso che l'esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino una abbreviazione dei termini, compresa quella che impone un limite alla sospensione del termine di prescrizione non superiore ai 60 giorni (Sez. 3^ 14 febbraio 2007 n. 15177, rv. 236813). Da ciò A discende che il ricorrente, richiamando l'art. 2 c.p., cioè l'applicazione della legge più favorevole, non può chiedere, contemporaneamente, l'applicazione dei vecchi termini di prescrizione al reato contravvenzionale, perché più favorevoli all'imputato, e l'applicazione della nuova disciplina solo in relazione ai termini di sospensione della prescrizione, e cioè sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento del difensore.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso che ciò sia possibile, affermando che il criterio della maggiore convenienza per l'imputato non è consentito, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della L. cit. art. 10, comma 2, (Sez. 1^ 19 dicembre 2007 n. 2126, rv. 238639). Comunque, nel caso di specie, il motivo per il quale era stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione è costituito dalla dichiarata volontà del difensore di volersi astenere dalle udienze e sul punto si è formata una giurisprudenza prevalente civile e penale, che questo Collegio condivide, nel senso che non si tratterebbe di un impedimento del difensore ma di una richiesta non riguardante un legittimo impedimento e pertanto ad esso non sarebbe comunque applicabile l'art. 159 c.p., in relazione al limite dei sessanta giorni dì sospensione.
L'art. 159 c.p.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, prevede che la sospensione della prescrizione possa avvenire per impedimento " ovvero su richiesta" dell'imputato o del suo difensore e poi prevede il limite massimo dei sessanta giorni di sospensione solo per il caso di impedimento. L'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze è stata regolamentata con la L. n. 83 del 2000, dopo che la Corte Costituzionale, con la decisione n. 171 del
1996, aveva definito tale astensione come esercizio del diritto di libertà sindacale e, pertanto, ne aveva sollecitato una disciplina normativa per contemperarlo con i diritti fondamentali della difesa e con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Pertanto, se da un lato tale diritto ha acquisito piena legittimazione giuridica e piena tutela, dall'altro rimane espressione di una scelta e non può essere ritenuto un impedimento ai sensi dell'art. 159 c.p., perché per l'appunto distingue le ipotesi di impedimento, identificabili in quelle previste dall'art.420 ter c.p.p., e cioè di assoluta impossibilità a comparire, da quelle aventi ad oggetto una richiesta di rinvio.
La richiesta di differimento dell'udienza per aderire ad una astensione collettiva deve essere considerata una richiesta tutelata dall'ordinamento col diritto ad ottenere un differimento, ma non costituisce un impedimento in senso tecnico, visto che non discende da una assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva e, pertanto, rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 159 c.p.p., come richiesta di rinvio alla quale non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione (Sez. 3^ 17 ottobre 2007 n. 4071, rv. 238544; Sez. 5^ 14 novembre 2007 n. 44924, rv. 237914; Sez. 2^ 12 febbraio 2008 n. 20574, non massimata). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008