Sentenza 16 febbraio 1998
Massime • 1
Il difensore che, in adesione ad una manifestazione di protesta indetta dalla categoria professionale,intenda astenersi dal partecipare all'udienza ed ottenere il rinvio della stessa,ai sensi dell'art.486,comma 5,c.p.p. - rinvio,quello anzidetto,che rimane comunque subordinato,in un prudente bilanciamento dei valori costituzionali in gioco,affidato al giudice procedente (cfr.sent. Corte costituzionale n.171/96),all'assenza di validi motivi di urgenza - è in ogni caso tenuto ad avanzare la propria richiesta con la dovuta tempestività,e ad essere quindi presente,al fine di rendere possibile l'immediata fissazione di un'altra udienza ,senza carico,per l'amministrazione giudiziaria,di ulteriori avvisi.Egli deve inoltre fornire anche la prova di aver dato tempestiva comunicazione al proprio assistito della volontà di astenersi dall'udienza, sì da metterlo in grado di manifestare il proprio eventuale dissenso e, se del caso, di revocare il mandato provvedendo alla nomina di altro difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/1998, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 16/02/1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO " N. 936
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 36397/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AT SA n. il 29.12.1952
avverso ordinanza del 10.07.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G., il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. - Il tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza 10.7.1997 revocava la liberazione condizionale concessa a NA SA, rilevando preliminarmente che l'istanza del difensore di rinvio dell'udienza, motivata con riferimento all'adesione dello stesso all'astensione proclamata dall'Unione camere penali, era "intempestiva, generica e non documentata" e che il procedimento aveva già subito tre rinvii sempre su richiesta del difensore. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del NA, i quali hanno dedotto violazione di legge, in relazione agli artt. 666, 486.5 e 178.1 lett. c) c.p.p., sotto il profilo del legittimo impedimento a comparire all'udienza camerale, comunicato il 10.7.1997 al tribunale di sorveglianza, in forza dell'adesione all'astensione dalle udienze proclamata per quel giorno su tutto il territorio nazionale dall'Unione delle camere penali.
Il P.G. ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
2. - Il motivo di gravame è destituito di fondamento.
2.1. - A norma dell'art. 678.1 c.p.p. il procedimento di sorveglianza si svolge con le forme previste per il procedimento di esecuzione dall'art. 666 stesso codice, che al comma quarto postula "la partecipazione necessaria del difensore" all'udienza. Secondo il prevalente indirizzo interpretativo la regola della rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore, dettata dall'art. 486.5 c.p.p. per il dibattimento di primo grado (richiamata, in forza del generale rinvio alle disposizioni relative al giudizio di primo grado, dagli artt. 598 e 614 per il dibattimento in appello e in cassazione, dall'art. 636 per il giudizio di revisione, dall'art. 1 disp. proc. min. per il giudizio davanti al tribunale e alla sezione di corte d'appello per i minorenni) resta circoscritta, per l'espressa previsione dell'art. 2 n. 77 l. delega e per la sua chiara collocazione sistematica, al solo giudizio di cognizione.
Di essa dovrebbe dunque escludersi l'applicabilità con riguardo alle udienze del procedimento di esecuzione e di quello di sorveglianza, nelle quali la necessità della partecipazione del difensore - come nei casi paradigmatici dell'udienza di convalida ex art. 391.1-2, dell'udienza dell'incidente probatorio ex art. 401.1-2, e dell' udienza preliminare ex art. 420.1-3, c.p.p. - può essere soddisfatta anche dall'intervento di altro difensore immediatamente reperibile, designato come "sostituto" ai sensi dell'art. 97.4 stesso codice, al quale non potrà negarsi un congruo termine per la preparazione della difesa (v. Cass,, Sez. I, 21.3.1996, SA;
21.3.1996, Moslih;
23.2.1995, Siniscalchi, m. 200508; 11.4.1994, Belmonte, m. 197662;
18.11.1993, Foresta, m. 196782; 2.2.1993, Duchini, m. 194077;
22.9.1992, Salvo, m. 192044; cui adde, per l'udienza preliminare, Corte costit., sent. n. 175 del 1996). 2.2. - Ritiene il Collegio di dovere peraltro sottolineare che il requisito della tempestività della presentazione della richiesta di rinvio riguarda ogni ipotesi di impossibilità a comparire del difensore, ivi compresa quella conseguente all'adesione del medesimo ad una manifestazione di protesta della categoria professionale, e che il differimento dell'udienza resta subordinato all'assenza di validi motivi di urgenza per l'immediata celebrazione della procedura.
Questa Corte ha altresì recentemente precisato - in una fattispecie analoga a quella in esame - che non è neppure sufficiente la mera dichiarazione del professionista di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'organizzazione di categoria, essendo necessario - nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (cfr. Corte costit., sent. n. 171 del 1996) - non solo che il difensore sia presente, al fine di assicurare quanto meno l'immediata fissazione di altra udienza senza ulteriori oneri di avvisi a carico dell'amministrazione giudiziaria, ma che fornisca anche la prova di avere dato tempestiva comunicazione al proprio assistito della volontà di astenersi, onde consentire allo stesso di manifestare il proprio dissenso e, se del caso, revocare il mandato e nominare altro difensore (v. Cass., Sez. I, 20.1.1998 n. 74, P.G. in proc. Cardelli).
Nella fattispecie in esame il tribunale di sorveglianza ha dato atto sia della mancata presenza del difensore che dell'intempestività dell'istanza di rinvio, pervenuta solo il giorno dell'udienza camerale, e con apparato argomentativo logico e ineccepibile, perciò incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto ostativo all'accoglimento della stessa l'indifferibilità del procedimento - già in precedenza rinviato per ben tre volte su richiesta del medesimo difensore -, avente ad oggetto la revoca della liberazione condizionale nei confronti di soggetto giudicato socialmente pericoloso e affiliato a clan camorristico.
Il ricorso dev'essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 febbraio 1998. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 1998