Sentenza 21 novembre 2017
Massime • 1
Nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale, che può essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la collaborazione del soggetto condannato con l'Autorità giudiziaria, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2017, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2017 |
Testo completo
02025-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA EL 21/11/2017 ZO ROTUNDO Presidente - Sent. n. sez. 1707/2017 Rel. Consigliere - ANGELO COSTANZO REGISTRO GENERALE LI ANNA AN N.19738/2017 AN NT PI SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ES AS nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] OT EP nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso: - per il ricorso del AN ON AR l'annullamento senza rinvio sul trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena il A. 6 e m. 6 di reclusione, annullamento con rinvio sulla libertà vigilata;
-per l'annullamento con rinvio per IA FA VA, OT EP, ST TO e TI DO, limitatamente alla applicazione della recidiva, con rigetto nel resto;
- il rigetto dei ricorsi di AG TA, RI LE, IN TI UL, EL TE DO, LI AN, TI LI, IT RO, NI VA e NT AR, con condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento;
per l'inammissibilità dei ricorsi di ES AS, HI DE, OZ DE, LI ZO, NI IA, DR RI, MU SA, TI IE, TI UL e IN ST ND, con condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Uditi i difensori: L'avvocato STRADA MARIA del foro di MILANO difensore di MU SA e TI DO si riporta ai motivi di ricorso. L'avvocato CONZ ND del foro di BIELLA difensore di IN TI UL si riporta ai motivi di ricorso. L'avvocato LEOPIZZI ANTONELLA del foro di LECCE, sostituto processuale dell'avvocato LUCERI SERGIO del foro di LECCE difensore di AN ON AR nel riportarsi ai motivi di ricorso insiste per il loro accoglimento. L'avvocato ARMELLINI ALBERTO del foro di ROMA, sostituto processuale dell'avvocato MANDALARI FRANCESCO del foro di MILANO difensore di TI IE si riporta ai motivi di ricorso. L'avvocato DOMINIONI ORESTE del foro di MILANO difensore di DR RI si riporta ai motivi di ricorso. L'avvocato RAFFAGLIO CARLO del foro di MILANO difensore di NI VA si riporta ai motivi di ricorso. L'avvocato RIZZA AMEDEO del foro di MILANO difensore di LI ZO 2 nel riportarsi ai motivi di ricorso insiste nel loro accoglimento. L'avvocato SPEZIALE AN del foro di LOCRI difensore di RI LE e IT RO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato FURFARO SANDRO del foro di LOCRI difensore di IT RO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato GIANZI EP AN del foro di ROMA difensore di RI LE chiede che la sentenza impugnata venga annullata. L'avvocato GALEOTA ZO del foro di CATANZARO difensore di OZ DE nel riportarsi ai motivi di ricorso insiste nel loro accoglimento. L'avvocato MENICHETTI FA del foro di ROMA difensore di NT AR insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato LIGOTTI TA del foro di MILANO difensore di AG TA chiede che la sentenza impugnata venga annullata. L'avvocato TERRANOVA LINO del foro di MILANO difensore di LI AN insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA difensore di EL TE DO e TI LI insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 3 2 RITENUTO IN FATTO .2 1. LE SENTENZE.... 2 2. I RICORSI 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 12 1. ES IM 12 2. AF RO 13 3. IA LE e SI LE. 14 4. BI IO TO.. 16 5. EC ID e RD NO AN.. 17 6. OZ ID. 18 7. VE ZO 18 8. LI CI..... 18 9. IN AT NO... 19 10. CO ON AR. 20 11. DE NT ME. 22 12. RI IC...... 24 13. EO PE. 25 14. RI NT 26 15. TI UL. 27 16. RA MU e ZA ME.. 32 17. PR LI... 32 18. AN TO. 33 19. ON IO. 34 20. UL AR. 34 21. IM NT.. 35 RITENUTO IN FATTO 1. Le sentenze Con sentenza n. 7058 del 27/10/2016 la Corte di appello di Milano, ha confermato le condanne inflitte (a conclusione di un giudizio abbreviato) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano con sentenza n. 2308 del 27/07/2015 a: ES IM (capi 30 e 34 riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.); AF RO (capi 16, 19 e 53-56 riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.); SI RO (24-28, 26-32, 67 56 riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.); EC DA (capi 119 e 120 riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.); OZ ID (capo 31); LI CI (capi 106, 107-110, 108- 115-118 assorbiti nel 118 i capi 112-113-117), e 109, riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.); DE NT ME (capi 7 e 63, riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.); EO PE (per il reato capo 2); TI UL (capi 1, 3, 4, 5, 7,8, 14, 16, 17, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 36, 37, 40, 43, 46, 50, 52, 53, 56, 57, 62, 64, 66, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 91, 93, 96, 98,101,102,105, riuniti ex art. 81, comma, cod. pen.; SI RO (capi 21-24-28, 26-32 2 67, riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.); PR LM (capi 17, 19, 50. 72; AN TO art. 81, comma 2, capi 1, 19, 43, 94-97, 103, riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.); RD NO ND (capi 119, 120, riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.). Invece, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Milano: ha confermato la condanna inflitta a BI IO TO (capo 2) ma, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, ha ridotto la pena;
ha assolto VE ZO dai reati di cui ai capi 87 e 89 e, ritenuto più grave fra i i residui (35 e 81) quello descritto nel capo 35, ha rideterminato la pena;
ha escluso la recidiva per IN AT NO (capo 38) e, ritenuta la continuazione con reati di cui alla sentenza irrevocabile della Corte di appello di Milano del 14/03/2016, ha rideterminato la pena;
ha ridotto la pena a CO ON AR (capi 1, 19, capi 20-22-25, 36-37-40-43-46-57-62-64-70-74-75-77-78-80-82-84-86, 102, capi 4-14) ha ridotto la pena a RI IC art. 81, comma 2, capi 124- 125; a RI NT (capo 1 riqualificata come ex art. 81, comma, 2, e 378, comma 2, cod. pen. l'originaria imputazione) concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, ha ridotto la pena sospendendola alle condizioni di legge;
a RA MU (capo 2), concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, ha ridotto la pena;
a ON IO (capo 116), esclusa la già ritenuta recidiva, ha ridotto la pena;
a UL AR (capo 7), concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena;
a IM NT (capo 2), concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestata, ha ridotto la pena;
a ZA ME (capo 2), concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestata, ha ridotto la pena.
2. I ricorsi I suindicati imputati chiedono l'annullamento della sentenza della Corte di appello per le ragioni che vengono esposte nel seguito.
2.1. ES IM Nel ricorso di ES si deducono: a) violazione degli artt. 192 e 110 cod. pen. per avere fondato la prova della responsabilità di SP per i reati capi 30 e 34 su dichiarazioni del coimputato, collaborante con l'Autorità giudiziaria, ON CO prive di adeguati riscontri;
b) vizio di motivazione nel trascurare, quanto al capo 30, le deduzioni difensive che evidenziano il contrasto 3 dell'imputazione con le dichiarazioni di CO, perché l'imputazione contesta fatti dal giugno 2013 al febbraio 2014 mentre CO ha dichiarato che dall'ottobre 2013 non acquisto più droga.
2.2. AF RO Nel ricorso di AF si deducono: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 587, comma 1 e 648, comma 2, cod. proc. pen. circa la formazione del giudicato relativo all'associazione a delinquere per lo spaccio di stupefacenti (capo 19) sull'erroneo presupposto, che la rinuncia all'impugnazione sulla sussistenza dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 condurrebbe alla formazione di un giudicato e travisamento dei motivi di appello sul punto volti a evidenziare la mancanza degli elementi costitutivi di una associazione a delinquere (pp.
2-6 del ricorso); b) violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova del dolo e di condotte inequivoche di partecipazione alla associazione decritta nel capo 19, dovendosi tenere conto nell'interpretazione delle conversazioni intercettate del rapporto di coniugio della AF con il capo dell'associazione, trascurando di valutare la ipotesi di un semplice concorso nelle condotte ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, descritte nei capi 53 e 56, se non di una mera connivenza non punibile (pp.
7-18 del ricorso); c) violazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 e dell'art. 59, comma 2, cod. pen. per avere applicato l'aggravante della agevolazione mafiosa ai reati decritti nei capi 16, 53 e 56 senza prova che la AF conoscesse il collegamento del marito con l'associazione ex art 416 bis cod. pen. descritta nel capo 1, delle interazioni fra questa associazione e quella decritta nel capo 19; d) violazione degli artt. 4 legge 16 marzo 2006 n. 146 e 59, comma, 2 cod. pen. mancando la prova della aggravante per i capi 53 e 56 e, comunque, della sua conoscenza o della colposa ignoranza da parte della ricorrente;
e) violazione di legge e vizio di motivazione per avere ricostruito i contenuti delle conversazioni ambientali utilizzate come prova della detenzione di armi decritta nel capo 16 solo sulla scorta delle valutazioni della Polizia giudiziaria.
2.3. IA LE e SI RO Nei ricorsi congiunti di IA e SI (e nella loro correzione depositata il 10/03/2017) si deducono: a) violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella valutazione della chiamata in correità diretta (per i capi 21, 24 e 32) e de relato (per i capi 26, 28, 32 e 67) di CO per aver erroneamente ritenuto che tutte le indicazioni da lui fornite in qualità di collaborante fossero riferite ai due imputati, trascurando i contenuti dell'atto di appello, non valutando se il fatti descritti nei capi 21 e 24 si siano 4 5 effettivamente verificati, non indagando sulla causa scientiae del dichiarante, non considerando l'insussistenza di riscontri esterni invidualizzanti;
b) violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in relazione al capo 67 non essendo la condotta idonea a integrare la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti;
c) violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 in relazione al capo 67 (acquisto di un quantitativo fra i 50 e i 100 chilogrammi di cocaina con una percentuale di purezza del 65%) per non avere valutato se il quantitativo acquistato potesse soddisfare le aspettative di un ingente numero di consumatori;
d) vizio di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale (così compendiati gli ultimi motivi di ricorso).
2.4. BI IO TO Nel ricorso di BI si deducono: a) mancanza di motivazione circa l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; b) manifesta illogicità della motivazione circa l'applicazione della recidiva reiterata, per avere trascurato che i precedenti di BI non sono recenti e che il reato ascrittogli in questo procedimento costituisce episodio isolato che non esprime il suo modus vivendi.
2.5. EC ID e RD NO AN Nei ricorsi (materialmente distinti ma identici nei contenuti) di EC e RD si deducono vizio di motivazione e violazione degli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. nella mancata riqualificazione dei fatti descritti nei capi 119 e 120 come furto aggravato ex artt. 110 e 625, nn. 3, 4 e 5 cod. pen. realizzato travestiti con un uniforme e una pistola legata alla vita (NO RU), ma senza farne uso, e pettorine e distintivi (ID EC e NO RD) tipici della Guardia di Finanza, con la scusa di dovere procedere a un controllo fiscale nella sede della AL s.p.a.. 2.6. OZ ID Nel ricorso di OZ si deducono violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con travisamento dei contenuti delle dichiarazioni accusatorie del collaborante CO (il relativo interrogatorio è allegato al ricorso) relativi a fatto diverso (comunque precedente luglio del 2013) rispetto da quello oggetto del capo 31 (collocato fra agosto e dicembre del 2013), mentre gli altri dati probatori (relazioni di servizio e videoriprese) relativi al periodo oggetto dell'imputazione riguardano incontri per adempimenti parziali di precedente debito relativo a cocaina acquistata (ma non acquisti di cocaina), né è provato che l'operazione riguardasse droghe non leggere, dovendosi, allora, 5 6 privilegiare la ricostruzione più favorevole al reo, senza che la sentenza impugnata argomenti sul punto rispetto a quanto dedotto nell'atto di appello.
2.7. VE ZO Nel ricorso di VE si deducono: a) violazione dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen. relativamente al capo 35 per la mancanza di riscontri esterni de relato alle dichiarazioni accusatorie del collaborante CO;
b) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. relativamente al capo 81 per la erronea interpretazione delle dichiarazioni accusatorie del collaborante CO.
2.8. LI CI Con atto depositato in cancelleria il 3/11/2017 l'avvocato LE Pantano, difensore di CI LI, con procura speciale per rinuncia all'impugnazione stampata sul retro del ricorso, ha rinunciato al ricorso.
2.9. IN AT CI Nel ricorso di IN si deducono: a) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa l'esistenza di riscontri esterni invidualizzanti alle dichiarazioni eteroaccusatorie, concernenti il capo 38, di CO relative al ricorrente (da CO non riconosciuto in foto) e dell'art. 438, comma 1, cod. proc. pen. per avere utilizzato acquisizioni istruttorie (documenti e dichiarazioni) effettuate ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen.; b) violazione di legge e assenza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.10. CO ON AR Nel ricorso di CO si deducono: a) inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nella complessiva rideterminazione della pena operata accogliendo i motivi di appello relativi agli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. per la continuazione cosiddetta interna ai reati, con specifico riferimento alla diminuente ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e alle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, cod. pen., applicate in misure inferiori rispetto a quelle decise dal Giudice di primo grado;
b) inosservanza degli artt. 133, 202, 203, 230 cod. pen. per avere ritenuto applicabile, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per almeno tre anni senza un previo accertamento in concreto della attualità della pericolosità sociale.
2.11. DE NT ME Nel ricorso di DE NT si deduce violazione di legge: a) nella qualificazione del fatto decritto nel capo 7 ex art. 629, commi 1 e 2 cod. pen. invece che ex art. 393 cod. pen., emergendo una pretesa che avrebbe potuto formare oggetto di una azione giudiziaria e nell'applicazione dell'aggravante ex art. 7 legge n. - 203/1991, assumendo che DE ON si fosse "giovato della valenza criminale 6 7 della cosca di 'ndrangheta dei fratelli TI al fine di annullare ogni capacità volitiva della vittima", trascurando che già prima SA si era avvalso della valenza criminale di una cosca per eludere le legittime richieste di denaro di DE ON e che manca la prova dell'intento di agevolare l'associazione mafiosa;
b) violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 in relazione al capo 63, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie di CO prive di adeguati riscontri esterni individualizzanti;
violazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 per le stesse ragioni esposte circa il capo 7. 2.12. RI IC Nel ricorso di ND si deducono: a) vizio di motivazione circa la sussistenza della detenzione illecita di stupefacenti contestata nel capo 124; b) violazione di legge circa la responsabilità del ricorrente per il reato descritto nel capo 124 per essere la motivazione fondata su dati tratti dalle conversazioni intercettate ma senza i riscontri richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen.; c) vizio di motivazione e violazione di legge circa la prova della sussistenza della detenzione illecita di stupefacenti contestata nel capo 125; d) vizio di motivazione circa l'eccessività della pena e del suo aumento ex art. 81 cod. pen., circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato italiano.
2.13. EO PE Nel ricorso di EO si deducono: a) erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie di AN PO (imputato di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. 2., cod. proc. pen.) e NA PO ed inoltre nell'applicazione dell'art. 629 cod. pen. in assenza dei requisiti della minaccia e della violenza;
b) erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. invece dell'art. 393 cod. pen., trascurando che EO si rivolse ai PO soltanto per riscuotere il credito vantato da MU RA nei confronti della società (fallita) dei fratelli PO denominata Ambro Motors s.r.l.; c) violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. nel disconoscere l'unicità dell'azione storica nelle condotte descritte nel capo 2 (espressione di un'unica e continua determinazione senza interruzioni della volontà) considerandole, invece, due distinte condotte unificabili ex art. 81, comma 2, e vizio di cod. pen.; d) erronea applicazione dell'art. 99, comma 2, cod. pen. motivazione circa la recidiva contestata.
2.14. RI NT cod.Nel ricorso di RI si deducono: violazione dell'art. 192, comma 3, proc. pen. e vizio di motivazione nel ritenere provata la responsabilità di RI 0 0 8 per il reato ex art. 378 cod. pen., valutando attendibile CO e trascurando che le sue dichiarazioni non menzionano specifici episodi nei quali si sarebbe espressa la disponibilità di RI a favorire i fratelli TI o altri;
inoltre, non dimostrando che RI fosse consapevole della esistenza di una associazione mafiosa operante all'epoca dei fatti (2011-2014) e che i fratelli TI avessero ripreso le loro attività illecite nonostante il tempo trascorso in carcere da UL TI (dal 1990 al 2011) senza che emergano contatti con RI.
2.15. TI UL Nel ricorso di TI e nei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. depositati il 3/11/2017 si deducono: a) violazione degli artt. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, e 6 cod. pen. (capo 1), non essendo dimostrata l'esistenza di una associazione a delinquere fondata su uno stabile accordo per commettere fatti illeciti, né degli elementi specifici di una associazione di stampo mafioso, e non bastando considerare la caratura criminale di TI;
c) violazione di legge e vizio di motivazione circa le prove dei reati dei quali ai capi 3 (artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n.1, 61 n. 11 quater cod. pen., 7 legge n. 152/1961), 4 (artt. 61 n. 2, 110, cod. pen. e 4 e 7 legge n. 895 del 1967, 7 legge n. 203 del 1991) e 5 (artt. 61 nn. 2 e 11 quater, 110 cod. pen., 4 e 7 legge n. 895/1967, 7 legge n. 203/1991), risultando illogico che TI compisse azioni intimidatorie nei confronti di CH ormai suo compartecipe nella importazione di stupefacenti (p.11 del ricorso) e, ancor prima, che acconsentisse a aprire un canale di approvvigionamento con la Colombia a causa di intimidazioni subite da parte di TI (p.12 del ricorso), e, ulteriormente prima, risultando illogica la stessa sequenza di minacce con armi da fuoco nei confronti di CH (pp. 15-23 del ricorso); c) violazione di legge e vizio di motivazione nell'applicazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 trascurando che TI agì nei confronti di CH come singolo e che non risulta che altre persone abbiano cooperato con lui nella intimidazione (pp. 23- 25 del ricorso); d) violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova dei reati descritti nei capi 7 (artt. 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n.1, 61 n. 11 quater cod. pen.,7 legge n. 152/1991), e 8 (artt. 81, comma 2, 110, 644, commi 1 e 3 nn. 3 e 4, 61 n. 11 quater, cod. pen. 7 legge n. 203/1991) trascurando l'incongruenza fra la gratitudine espressa dalla persona offesa SA nei confronti di TI e le imputazioni a carico di quest'ultimo riguardanti estorsione e usura in danno di SA (p.27 del ricorso); e) violazione dell'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. nel ritenere l'associazione a delinquere munita di armi pur mancandone prova;
f) violazione dell'art. 416 bis, 8 9 comma 6, cod. pen., (aggravante del cosiddetto riciclaggio), mancando argomenti specifici circa la provenienza da dinamiche associative delle somme utilizzate per finanziare le attività economiche;
g) violazione dell'art. 416 bis, comma 2 cod. pen., mancando prove della qualità di capo dell'associazione relative al ricorrente;
h) violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 416 bis cod. pen. per avere escluso la continuazione fra le condotte ascritte a TI e quelle oggetto di precedente condanna senza provare la discontinuità fra le prime e le seconde (pp. 30-36 del ricorso); i) violazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 nella sua infondata applicazione anche a tutti i reati fine (p.37 del ricorso); j) violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 in relazione al capo 19 per avere infondatamente escluso la riconducibilità dei fatti alla figura del reiterato concorso di più persone in reati ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (pp. 38-50 del ricorso) e, per altro verso, riconosciuto il concorso fra la associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e quella ex art. 416 bis cod. pen. (pp. 50-51 del ricorso) pur affermando che la prima associazione era strumentale alla realizzazione delle finalità della seconda;
k) in relazione al capo 19, violazione del principio del ne bis in idem rispetto alla condanna ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 nel processo n. 2947/2015 R.G.N.R. (pp. 57-60 del ricorso); I) violazione degli artt. 1 e 7 legge n. 895/1967 e 3 legge n. 110/1974 e vizio di motivazione in relazione al capo 17 delle imputazioni per avere ritenuto provata la cessione di armi da TI a CI sulla base della interpretazione delle intercettazioni fornita dal collaborante CO (pp. 61-62 del ricorso); m) violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del ricorrente per i reati descritti nei capi 22, 25,27 e 29 fondata sulle dichiarazioni del collaborante CO (pp. 62-66 del ricorso); n) violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato descritto nel capo 33 delle imputazioni fondata sulle dichiarazioni del collaborante CO;
o) violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato descritto nel capo 62 delle imputazioni fondata sulle dichiarazioni di CO;
p) in relazione al capo 66, violazione del principio del ne bis in idem rispetto alla condanna ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nel processo n. 2947/2015 R.G.N.R. (pp. 57-60 del ricorso), per avere la Corte di appello escluso l'identità del fatto trascurando la identicità della sostanza stupefacente ceduta, anche con riferimento alla applicazione dell'art. 7 legge n. 293/1991 nella sentenza impugnata, ma non applicato dalla Corte di appello di MA (motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 9 10 depositati il 3/11/2017); q) vizio di motivazione circa l'aumento di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. (p. 72 del ricorso, p.319 della sentenza); r) violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato descritto nel capo 67 fondata sulle dichiarazioni di CO;
s) violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato descritto nel capo 67 delle imputazioni fondata sulle dichiarazioni del collaborante CO;
t) violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del ricorrente per i reati descritti nei capi 75, 77 delle imputazioni fondata sulle dichiarazioni del collaborante CO;
u) violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del ricorrente per i reati descritti nei capi 78, 91, 93, 96, 98, 101 fondata sulle dichiarazioni dei CO;
v) dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato descritto nel capo 80 delle imputazioni;
w) violazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 nei casi nei quali è stato applicato ai reati ex art. 73 d.P.R. n. 39/1990 (e non invece al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 capo 19 concernenti cessioni di stupefacenti assumendo che con i proventi del traffico TI agevolava l'associazione (essendo in proventi almeno in parte utilizzati per le esigenze del sodalizio) ma trascurando che TI agì come singolo e non come appartenente alla associazione (pp. 79-83 del ricorso); x) violazione dell'art. 4 legge n. 146/2006 per avere trascurato che il gruppo criminale organizzato transnazionale coincideva con l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (p. 83-85 del ricorso); y) violazione degli artt. 62 bis, 81, comma 2, e 133 cod. pen. e vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nella eccessiva determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.
2.16. RA MU e ZA ME Nei ricorsi congiunti di RA e ZA si deduce violazione di legge nel diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e prevalenti sulle contestate aggravanti e nella mancata esclusione della recidiva al fine di mitigare la pena.
2.17. PR LM Nel ricorso di PR si deducono: a) vizio di motivazione (circa i riscontri alle dichiarazioni accusatore di CO richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) e elusione dell'obbligo di enunciare le ragioni per le quali in giudice ritiene non attendibile le prove contrarie (art. 546, comma 1, letto. e) in 10 11 relazione ai capi 17, 44, e 72 delle imputazioni;
b) omessa motivazione circa l'applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 al reato del capo 17. 2.18. AN TO Nel ricorso di AN si deducono: a) vizio di motivazione circa la responsabilità per reato del capo 1, riqualificato ex artt. 110 e 416 bis cod. proc. pen. per l'esistenza di riscontri solo parziali alle dichiarazioni del collaborante CO;
b) mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato ex artt. 10 e 416 bis cod. pen. costituito da dolo diretto e non eventuale;
c) vizio di motivazione circa il reato suindicato, per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente sulla base di una serie di condotte mosse da intenti penalmente irrilevanti e in considerazione del fatto che TI concesse a AN un prestito senza interessi come corrispettivo del fatto che questi metteva a disposizione il suo ristorante per gli incontri della associazione, trascurando di valutate l'ipotesi che AN consentisse di utilizzare il suo ristorante come corrispettivo del credito datogli senza richiesta di interessi;
d) vizio di motivazione circa la affermazione della responsabilità per i reati dei capi 94 e 97 (detenzioni illecite di cocaina in quantità non modica) per avere riconosciuto la responsabilità di AN sol perché RA, cedente la droga a TI, ha rinunciato all'appello erroneamente desumendone la prova anche dei passaggi della droga da TI (venditore) a AN (acquirente) in questa prospettiva, indebitamente valorizzando le dichiarazioni di CO, il rinvenimento di cocaina nel possesso di AN al momento del suo arresto;
e) vizio di motivazione circa la affermazione della responsabilità per il reato del capo 103 (detenzioni illecite di droga) sulla base delle dichiarazioni del collaborante CO prive di riscontri e della ammissione di TI (venditore della droga assieme a CO) relativa a tutti gli episodi di spaccio di droghe leggere a lui imputati;
f) vizio di motivazione circa la affermazione della responsabilità per il reato del capo 43 (temporaneo deposito nel ristorante di AN di 12 chili di cocaina proveniente dalla Spagna) fondata sulle dichiarazioni prive di riscontri del collaborante CO;
g) vizio di motivazione nella affermazione della partecipazione di AN alla associazione a delinquere per lo spaccio di stupefacenti descritta nel capo 19, mancando la prova della sua consapevolezza dell'uso del ristorante per traffici illeciti di droga e, comunque della affectio societatis.
2.19. NE IO Nel ricorso di NE si deduce vizio di motivazione solo apparente perché la sentenza erroneamente assume che la ricostruzione dei fatti non sia stata 11 12 contestata nell'atto di appello, trascura che è stata contestata la genericità della imputazione che indica l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ma non il comma della disposizione (sicché nel dubbio dovrebbe intendersi richiamato il comma 5 dell'articolo) e utilizza dati indiziari generici;
inoltre omette di motivare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.20. UL AR Nel ricorso e nei motivi nuovi depositati il 31/10/2017 da UL si deduce violazione di legge nell'applicazione dell'articolo 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1, cod. pen (capo 7), pur mancandone l'elemento soggettivo, invece dell' art. 393 cod. pen., avendo UL agito per riscuotere un credito certo liquido e esigibile nei confronti di TI SA, e nell'applicazione dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 erroneamente presupponendo che UL contatto il coimputato UL TI con consapevolezza sia di avvalersi del metodo mafioso sia di agevolare l'associazione criminale e, per altro verso, trascurando che per primo SA aveva chiesto a sua volta l'intervento di appartenenti alla 'ndrangheta.
2.21. IM NT Nel ricorso di IM si deducono: a) erronea interpretazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per avere applicato la recidiva trascurando il ruolo marginale di IM nella vicenda, l'estemporaneità della condotta e gli effetti deterrenti del periodo di sottoposizione a misura cautelare;
b) erronea interpretazione degli art. 62 bis e 69 cod. pen., per non avere riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti;
c) eccessiva determinazione della pena e dei suoi aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ES IM Ad ES si imputa di avere in più occasioni acquistato cocaina da UL TI per rivenderla (per i reati descritti nei capi 30 e 34 ex artt. 81, comma 2, cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 e 7 legge 12 luglio 1991 n. 203). I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello (pp. 58-64) ha dato conto delle argomentazioni difensive e, con adeguata motivazione, le ha rigettate indicando puntualmente perché deve ritenersi che il collaborante CO ha (al di là dell'incerto riconoscimento fotografico) individuato SP come colui che, nelle occasioni indicate nei capi 30 e 34, acquistò cocaina da TI e ha richiamato 12 13 3 3 le conversazioni in cui costui e suo EL indicano, con particolari invidualizzanti, SP come l'acquirente della droga. Analiticamente, inoltre, motiva circa la collocazione temporale dei fatti e l'andamento dei rapporti economici fra SP e TI, mentre le deduzioni difensive su questi punti riguardano (inammissibilmente) valutazioni che la Corte ha sviluppato, in termini (p.63) che, convergenti, con quelli del Giudice del primo grado, derivano dalla pertinente applicazione al caso concreto di plausibili massime di comune esperienza.
2. AF RO 2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso di AF possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha considerato che, poiché alcuni coimputati (SA, VA, VA) hanno rinunciato ai motivi di appello circa l'esistenza della associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 decritta nel capo 19, della stessa può ritenersi accertata l'esistenza, inoltre alcuni concorrenti (CI, ME TI, ZO TI), giudicati separatamente, sono stati ritenuti partecipi della associazione descritta nel capo 19 (con sentenza della Corte di appello di Milano confermativa di quella del Tribunale di Milano), conseguenzialmente, possono residuare solo questioni inerenti alla partecipazione di altri all'associazione. Posto questo, circa la partecipazione della ricorrente, la sentenza impugnata elenca puntualmente (p. 124) tutte le condotte in cui la ricorrente "incita e consiglia" il marito capo della associazione) e "si attiva personalmente per il buon esito delle singole operazioni", tanto da destare per questo suo attivismo (particolarmente nella riscossione dei crediti verso gli acquirenti della droga, nella importazione della droga dalla Bulgaria e nei rapporti con altri associati) le preoccupazioni dei fratelli del marito (pp. 125-126) che la considerano autonoma protagonista, in quanto, più addentro di loro nell'associazione e nel gruppo. Le deduzioni difensive su questi punti riguardano (inammissibilmente) valutazioni che la Corte ha sviluppato, in termini che, oltre a essere convergenti con quelli del Giudice dell'udienza preliminare, derivano dalla pertinente applicazione al caso concreto di plausibili massime di comune esperienza. Questo vale anche per le deduzioni circa i significati delle conversazioni, perché la interpretazione del linguaggio e del contenuto di queste ultime costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis: Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 13 14 258164; Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, dep. 1996, Rv. 205651). Corte di appello non ha espressamente argomentato circa i motivi di appello, riproposti nel ricorso in cassazione, concernenti la violazione l'art. 7 legge n. 203/1991 e dell'art. 59, comma 2, cod. pen. e degli artt. 4 legge n. 146/2006 e 59, comma, 2 cod. pen., tuutavia la sua motivazione su questi punti deriva implicitamente dai contenuti delle altre parti della sentenza che toccano il tema della consapevolezza della AF delle attività del marito.
2.3. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come il Giudice di primo grado, la Corte ha utilizzato quanto già presente nei contenuti delle conversazioni ambientali (pag. 128) congruamente avvalorandolo con le indicazioni testimoniali contenute nelle annotazioni della Polizia giudiziaria circa l'audizione di un "classico rumore di sfregamento di due parti metalliche, compatibile con l'armamento di una pistola semiautomatica, detto comunemente 'scarrellamento".
3. IA LE e SI LE Le posizioni di IA e SI possono essere trattate congiuntamente come lo sono nella sentenza impugnata (pp. 129-147) e nei ricorsi presentati.
3.1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Anzitutto, la Corte ha evidenziato che il collaborante CO ha chiarito perché, quando nelle sue dichiarazioni si riferisce a "i SI" o a i "due paesani", intende riferirsi sia a LE IA che a LE SI, peraltro entrambi distintamente riconosciuti in fotografia (pp. 134-135). In secondo luogo, la Corte ha puntualmente valutato (pp. 135-136) la generale credibilità di CO e ha poi considerato il carattere dettagliato e individualizzante delle circostanze, da lui direttamente conosciute, riferite ai due imputati e relative alle cessioni di cocaina oggetto dei capi 21 e 24 delle imputazioni (pp. 136-137). Ha indicato gli elementi di riscontro nei contenuti di una conversazione fra UL TI e sua LI (p.138), riguardante la generalità dei rapporti di affare con i due imputati (considerati i più affidabili fornitori dei sudamericani), tenendo conto del principio secondo cui quando il chiamante in correità rende dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e a imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità 14 15 dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2001, dep. 2017, Rv. 270367; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Rv. 265355), nel caso in esame decritto nelle pagine 137-138 della sentenza. In terzo luogo, la Corte ha evidenziato che per le cessioni di cocaina (capi 26 e 28) delle quali CO riferisce de relato i "riscontri obiettivi" provengono "dai servizi di osservazione effettuati nel corso delle indagini, dal monitoraggio tramite GPS dei movimenti dell'auto del TI, dalle conversazioni intercettate" e li ha illustrati puntualmente (pp. 139-140) anche con il collegamento ai fatti descritti nei capi 32 e 67 (intesi come confermativi della finalizzazione dei contatti a cessioni di cocaina), alla ricostruzione del quale la Corte di appello ha riservato una dettagliata analisi critica (pp. 140-142, 144- 145), conclusivamente valutando che "i fatti, nella loro storicità, sono stati, osservati, ascoltati e solo poi riferiti, per quanto 'de relato', dal collaborante, che fornisce un riscontro individualizzante sulla natura di questi contatti, osservati dagli inquirenti e almeno in alcune occasioni comprovati dal sequestro della cocaina ..." (p.143).
3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il reato di acquisto di sostanza stupefacente, si consuma quando è stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, anche se non è avvenuta l'effettiva traditio della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Rv. 259284). Nel caso in esame, come osservato dalla Corte (p.144), fu stabilito il prezzo della cocaina (38000 euro al chilogrammo) mentre la quantità fu determinata tra un minimo di 50 e un massimo di 100 chilogrammi rinviando alle mutevoli circostanze del momento la fissazione della quantità definitiva, ma, comunque concludendo un accordo certo sia nell'an e sia nella possibile fascia di estensione del quantum.
3.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come argomentato nella sentenza impugnata (pp. 145-146), in linea con la giurisprudenza di questa Corte, una quantità fra i 50 e i 100 chilogrammi di cocaina con una percentuale di purezza del 65% integra l'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150).
3.4. La Corte di appello ha congruamente motivato le ragioni della determinazione di una pena distante dal minimo edittale: la gravità del reato (capo 67) a cui si riferisce la pena base (acquisto di un ingente quantità di 15 16 cocaina con somma incompatibile con le risorse economiche degli imputati e verosimilmente provento del traffico di stupefacenti), la personalità negativa degli imputati, sia per la durata delle condotte attuate sia per il comportamento processuale (avendo negato persino di essere individuati con i nomi indicati da CO) Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare quanto basta per fare emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591). Nel caso in esame la Corte di appello ha chiarito di non avere ravvisato elementi positivi tali da superare quelli negativi (gli stessi relativi alla determinazione della pena) e di avere seguito il criterio di concedere le circostanze attenuanti generiche agli imputati che hanno rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità.
4. BI IO TO I due motivi del ricorso di BI concernono la motivazione relativa all'applicazione della pena e possono essere trattati congiuntamente. Deve registrarsi che il ricorso in esame non contesta quanto precisato nella sentenza impugnata (p.166): nel corso del dibattimento in appello l'imputato ha personalmente rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità o diversi da quelli relativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, mentre in sede di conclusioni il Difensore e procuratore speciale ha formalizzato la propria rinuncia, sollecitando il riconoscimento della attenuti generiche e la riduzione della pena in misura non superiore a quella indicata dal Procuratore generale. Su queste basi si comprende perché la sentenza di appello, che ha recepito la richiesta del Procuratore generale sulla pena, pur riconoscendo che le circostanze attenuanti generiche siano equivalenti alla aggravante contestata e alla recidiva non si sia pronunciata espressamente sulla recidiva. Sul punto, infatti, ha confermato la decisione del Giudice di primo grado, il quale nella motivazione ha osservato che "i precedenti penali vantati da costoro paiono essere stati considerati quali 'stellette al merito' per l'incarico affidato" (p. 843 della sentenza di primo grado), con argomentazione ellittica, ma comprensibile e corrispondente al canone secondo cui l'aumento di pena per la recidiva prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen. in relazione alla commissione di reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., non può, alla luce della sentenza 16 17 della Corte costituzionale n. 185 del 2015, essere connesso solo al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, in relazione anche ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Rv. 267685; Sez. 5, n. 48341 del 07/10/2015, Rv. 265333).
5. EC ID e RD NO AN EC e RD sono imputati dei reati descritti nei capi 119 (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.) e 120 (art. 61 n. 2 cod. pen., 110 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 come modificata dalla legge 14 ottobre 1974 n. 497, riuniti ex art. 81, comma 2, cod. pen.). I loro ricorsi (materialmente distinti ma identici nei contenuti) risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha adeguatamente evidenziato (pp. 172-174) che: a) RO RE, dipendente della AL, ha dichiarato che dopo che tre presunti finanzieri avevano invitato i dipendenti a entrare nella stanza in cui si trovava la cassaforte, uno la spingeva "in maniera brusca" e un altro, viste le difficoltà nell'apertura della cassaforte, "spostando la pettorina ed aprendo il giaccone che indossava, mostrava in maniera chiara e minacciosa una fondina di colore grigio con all'interno una pistola di colore nero, probabilmente una semiautomatica e subito dopo le sbatteva un paio di manette sul tavolo", per cui, a questo punto, intimorita, non più indugiando, digitò il codice di apertura della cassaforte: b) una pistola semiautomatica nera, le divise e i berretti sono stati sequestrati nel box in uso al coimputato RU che raccontò a CO (secondo quanto da questi riferito), dell'azione commessa con divise e armi. La minaccia costitutiva del reato di rapina può essere manifestata in modi e forme differenti, anche in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, perché basta che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, Rv. 249183) e per configurare l'aggravante ex art. 628, comma 1 n. 1, cod. pen.) è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia impugnata per minacciare, bastando che sia portata in modo da poter intimidire lasciando ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per 17 18 costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli (Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, Rv. 268535).
6. OZ ID Il ricorso di OZ è manifestamente infondato. Dopo avere richiamato le deduzioni dell'appellante, la sentenza impugnata (pp. 182-185) illustra i contenuti delle conversazioni intercettate e come dai loro contenuti (linguaggio criptico plausibilmente alludente a droga, lunghi spostamenti di OZ, commenti circa la qualità e la quantità del bene oggetto dell'incontro) sia desuma che gli incontri fra OZ e TI considerati nel capo 31 fossero finalizzati all'acquisto di qualcosa del cui prezzo OZ rimase debitore, versione avvalorata dalle dichiarazioni del collaborante CO e in relazione alla quale l'imputato OZ non ha fornito ricostruzioni alternative (comunque ammettendo di avere precedentemente ricevuto cocaina per un rilevante valore), mentre le deduzioni sviluppate nel ricorso in esame concernono inammissibilmente le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate (nei termini sopra richiamati) dai Giudici di merito sulla base di plausibili massime di esperienza applicate in modo pertinente al caso in esame.
7. VE ZO La sentenza impugnata (pp. 72-80) illustra adeguatamente i riscontri che gli esiti dei servizi di pedinamento e controllo e delle intercettazioni ambientali offrono alle dichiarazioni accusatorie di NL (capo 35) e, con riferimento al capo 81, evidenzia che questi ha distintamente individuato le diverse quantità di cocaina da lui cedute a VE così ricostruendo la cessione del 14 marzo 2014 come fatto autonomo. Invece, le deduzioni sviluppate nel ricorso concernono le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate (nei termini sopra richiamati) dai Giudici di merito sulla base di plausibili massime di esperienza applicate al caso in esame in modo pertinente senza incorrere in fallacie logiche, per cui il ricorso è inammissibile.
8. LI CI Dalla rinuncia del ricorrente deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e ne consegue pure la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, perché l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra i casi di inammissibilità previsti dall'art. 606, comma 3, 18 19 cod. proc., pen. e quelli indicati dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373) Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400).
9. IN AT NO 9.1. La sentenza impugnata, dato atto delle deduzioni dell'appellante, ha evidenziato (pp. 205-208) che le dettagliate accuse di CO hanno condotto altri correi a confessare. Per quanto riguarda IN, CO, sebbene non ne ricordi il cognome (lo indica solo come AT, di EL) precisa che fu arrestato mentre deteneva cocaina (come in effetti avvenne il 25/02/2014) e che comprò 8 chilogrammi di marijuana proveniente dalla Bulgaria, mentre precisi riscontri invidualizzanti alle accuse sono offerti: dalla affermazione di UL TI di avere fornito droga a IN, dalla intercettazione a bordo dell'auto di TI, dal suindicato successivo arresto di IN in possesso di marijuana e cocaina appena acquistata dal TI. N La Corte ha ritenuto questi riscontri individualizzanti perché, sebbene non riferiti al fatto descritto nel capo 38, "si riferiscono al medesimo oggetto, ovvero ad un collaudato canale di rifornimento di marjuana fra IN e TI, risalente certamente ad anni precedenti e proiettato anche per il futuro (così nella conversazione ambientale riportata anche il sentenza) nel quale lo specifico episodio riferito dal CO e ammesso dal MA trova il suo perfetto inserimento" (p.37), aggiungendo che proprio la sussistenza di tale canale di rifornimento consente di ravvisare la continuazione fra il reato descritto nel capo 38 e quello già riconosciuto con precedente sentenza. I riscontri esterni alla chiamata in correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono essere costituiti da dati (sia rappresentativi sia logici) riguardanti direttamente l'incolpato in relazione allo specifico fatto attribuitogli, purché esterno alle dichiarazioni accusatorie, per evitare che la verifica sia circolare (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 258759). Invece, non è necessario che i riscontri abbiano lo spessore di una prova autosufficiente perché, in caso contrario, la prova si fonderebbe non sulla (ultronea) chiamata ma su tali elementi esterni (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255143; Sez. 3, n.44882 del 18/7/2014, Rv. 260607). Nell'atto di appello di IN era stata dedotta la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato TI nel processo di primo grado e in appello, perché nel giudizio abbreviato lo stato degli atti sarebbe integrabile solo da dichiarazioni dell'imputato (non di terzi) e questa deduzione è riproposta 19 20 0 2 nel giudizio in esame rimarcando che la Corte di appello non ha risposto sul punto. Tuttavia deve registrarsi che, nel caso in esame, quelle di TI sono dichiarazioni spontanee rese da un coimputato che costituiscono uno degli ordinari possibili sviluppi di un giudizio abbreviato con più imputati: infatti, il provvedimento con cui il giudice rigettasse la richiesta dell'imputato di rendere dichiarazioni sarebbe affetto da nullità (a regime intermedio) e non rileverebbe la mancata formulazione della richiesta al momento della scelta del rito, perché la facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee è espressamente riconosciuta anche per il giudizio abbreviato dall'art. 421, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 26366001; Sez. 3, n. 47108 del 02/10/2013, Rv. 257859; Sez. 6, n. 8363 del 22/01/2007, Rv. 235731). Inoltre, deduzione risulta, per altro verso, aspecifica: sia perché non precisa se vi siano state discrasie con precedenti dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e acquisite agli atti, sia perché, in ogni caso, va ribadito che, se con il ricorso per cassazione si deduce l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione di questo elemento sulla cosiddetta "prova di resistenza", che consiste nel valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, bastano a giustificare l'identico convincimento (ex multis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). e questa illustrazione manca nel ricorso in esame.
9.2. Circa il disconoscimento delle circostanze generiche, deve rilevarsi che la sentenza impugnata, conformemente ai criteri sopra richiamati sub 3.4., ha adeguatamente chiarito di avere negato le circostanze attenuanti generiche per la mancanza di resipiscenza di IN "ripetutamente incline alla commissione del narcotraffico" e per il comportamento processuale "improntato a persistente negazione dell'addebito". Sulla base di quanto precede, il ricorso è manifestamente infondato. 10. CO ON AR Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. 10.1. La pena è stata così determinata dal Giudice dell'udienza preliminare: come pena base per il capo 19 (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), 20 anni di reclusione;
ridotta a 80 mesi ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 nella misura massima prevista (due terzi); ridotta a 60 mesi (ex art. 62 bis cod. pen. 20 212 3 (meno del massimo della riduzione possibile); aumentata (di dieci anni)) a 15 anni di reclusione ex art. 81 cod. pen. per tutti gli altri delitti;
infine, ridotta a 10 anni di reclusione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. Invece, la pena è stata determinata dalla Corte di appello nei seguenti termini: la stessa pena base per il capo 19 determinata dal Giudice del primo grado;
ridotta a 96 mesi ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 (meno della riduzione applicata nel massimo dal Giudice del primo grado); ridotta a 72 mesi ex art. 62 bis cod. pen.) a 10 anni e 6 mesi di reclusione ex art. 81 cod. pen. per tutti gli altri delitti;
infine, ridotta a 7 anni e 2 mesi di reclusione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. In definitiva, la sentenza impugnata ha ridimensionato le riduzioni di pena decise dal Giudice di primo grado nell'applicare l'attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e poi l'art. 62 bis cod. pen., così violando il divieto di reformatio in pejus, che non riguarda solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena (Sez. 1, n. 46271 del 03/11/2004, Rv. 230320). La comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quelle emesse nei vari giudizi, restando immodificabile l'esito più favorevole tra quelli intervenuti per l'esclusiva impugnazione dell'imputato (Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, dep. 2013, Rv. 254536; Sez. 2, n. 34557 del 08/05/2009, Rv. 245234). Nel caso in esame, questa Corte può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., potendosi nuovamente applicare, sulla scorta dei dati offerti dalle sentenze, gli indici di calcolo già definiti in sede di merito, senza procedere a accertamenti di fatto o a valutazioni discrezionali incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, Rv. 259253). Allora, la rideterminazione corretta della pena risulta la seguente: la stessa pena base per il capo 19 determinata dal Giudice del primo grado, 20 anni di reclusione;
ridotta a 80 mesi ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 (nella misura massima prevista, come già deciso dal Giudice del primo grado, più favorevolmente che dalla Corte di appello;
ridotta a 60 mesi ex art. 62 bis cod. pen. (come deciso da entrambi i Giudici del merito); aumentata, di 9 anni e 6 mesi di reclusione ex art. 81 cod. pen. per tutti gli altri delitti;
infine, ridotta a 6 anni e 4 mesi di reclusione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. 10.2. Nel caso di condanna ex art. 416 bis cod. pen. (o ex art. 416 ter cod. pen.), l'art. 417 cod. pen. prevede che "è sempre applicata una misura di sicurezza" senza l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, 21 2 22 2 perché vale, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche della associazione a delinquere di stampo mafioso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale che può essere superata nel caso in cui fossero acquisiti elementi per escludere in concreto questa pericolosità (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268678; Sez. 5, n. 38108 del 08/07/2015, Rv. 265006). Tuttavia, quando, come nel caso in esame, il condannato è soggetto che ha prestato valida collaborazione all'Autorità giudiziaria, allora emergono profili per valutare, con un giudizio che compete al giudice del merito, se la sopra considerata presunzione sia superata. 11. DE NT ME 11.1. Non è controverso che DE NT (non appartenente a associazione a delinquere di stampo mafioso) si rivolse ai fratelli TI (appartenenti a una associazione di tipo 'ndranghetista) affinché lo aiutassero ad ottenere la somma di denaro da lui richiesta a TI SA. La Corte di appello, sulla base di una puntuale ricostruzione delle vicende debitorie della persona offesa (SA) e di DE NT, ha aderito alla giurisprudenza di questa Corte che esclude la legittimazione attiva del singolo consorziato (quale era il ricorrente) ad agire per il recupero del credito del consorzio e ha ribadito la valutazione del Giudice di primo grado, che ha escluso che il credito di DE NT potesse considerarsi credito di lavoro nei confronti dell'effettivo datore TI SA (pp. 219-224, 227-228). Inoltre ha osservato, decisivamente, che la società debitrice era stata dichiarata fallita, per cui comunque TI SA non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere con il suo patrimonio personale di obbligazioni contratte da una società di capitale (fallita) di cui nemmeno era socio. In questo contesto, non trascurando che sia SA sia DE NT si rivolsero a 'ndranghetisti per proteggere le rispettive posizioni, la Corte di appello ha osservato che l'intervento dei fratelli TI nella vicenda fu richiesto "proprio nella necessità di fare fronte alla inesigibilità del credito, ottenendo il soddisfacimento di una pretesa per la quale ci si sarebbe dovuti insinuare nella procedura fallimentare, subendo una rilevante decurtazione dell'importo del debito" (p.226). I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un 22 23 profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Ne deriva che integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal cosiddetto "metodo mafioso" e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio a danno della persona offesa, estrinsecatesi nell'evocazione dell'appartenenza di entrambi a una organizzazione malavitosa di matrice 'ndranghetistica, per l'estrema incisività della forza intimidatoria esercitata, costituente indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264628; Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Rv. 260344). La circostanza aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, qualifica l'uso del metodo mafioso, fondato sull'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche relativamente alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni (Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346), perché la ratio" della norma non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, le condotte di coloro che (partecipi o non di reati associativi) usino metodi mafiosi, comportandosi come mafiosi o ostentando, in modo evidente e provocatorio, una condotta idonea a esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni mafiose (Sez. 1, n. 16486 del 09/03/2004, Rv. 227932). Nel caso in esame, la Corte di appello ha non incongruamente ravvisato la circostanza aggravante anche sul versante della finalità di agevolare l'associazione 'ndranghetista perché l'intervento di UL TI agevolò l'affermazione della primazia del suo gruppo producendo peraltro una vantaggiosa instaurazione di rapporti usurari diretti con l'imprenditore SA (pagine 228-231 della sentenza). Su queste basi il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 11.2. In secondo luogo, la Corte di appello ha puntualmente considerato le ragioni relative all'attendibilità del collaborante CO, la natura dettagliata del suo racconto e i riscontri individualizzanti nei confronti di DE NT (acquirente della droga da CO) forniti dalle dichiarazioni del coimputato CA (che faceva da autista a AU GI (deceduto) coacquirente della droga assieme a DE NT (pp. 231-234). Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 23 2424 12. RI IC 12.1. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata, dopo aver dato conto delle deduzioni dell'appellante, ha evidenziato (pp. 110-114) come gli elementi di valutazione a suo carico derivino dai contenuti delle conversazioni intercettate AN IE e AN ZO, coimputati per il capo 125, che menzionano il ricorrente come loro fornitore di droga assieme al EL RI BA negli episodi descritti nei capi 124 e 125. Gli elementi di prova tratti da intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno. Se tali elementi hanno natura indiziaria, devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma senza necessità di riscontri ex art. 192 comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Rv. 268042). Nel caso in esame, tali elementi sono stati utilizzati sulla base di plausibili massime di esperienza utilizzate dai Giudici di merito in modo pertinente al caso concreto, con convergenti valutazioni che restano riservate alla loro discrezionalità perché esenti da vizi logici. 12.2. Anche l'ultimo (composito) motivo di ricorso è manifestamente infondato. Circa il disconoscimento delle circostanze generiche, deve rilevarsi che la sentenza impugnata, conformemente ai criteri sopra richiamati sub 3.4., ha adeguatamente chiarito di non ravvisare elementi di valutazione idonei a fondarle, per altro verso riducendo la pena e contenendo l'aumento per la continuazione a misure che risultano prossime ai minimi edittali. Quanto alla richiesta di revoca della misura di sicurezza, la Corte di appello, dopo avere evidenziato che sulla stessa non hanno insistito le richieste conclusive, ha confermato la valutazione del Giudice dell'udienza preliminare considerando che il ricorrente, entrato clandestinamente in Italia, presenta precedenti penali e non ha mostrato resipiscenza rispetto alle sue condotte illecite in un contesto criminale che presenta le condizioni per un reiterarsi dei reati stante inserimento in una rilevante canale di traffico di stupefacenti (p.115), così conformandosi al canone indicato dalla sentenza n. 58/1995 della 24 25 Corte costituzionale, secondo cui l'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990 presuppone sempre un accertamento in concreto della pericolosità sociale (ex plurimis, Sez. fer, n.35432 del 14/8/2013, Rv. 255815; Sez.6, n.45468 del 23/112010, Rv.248961). 13. EO PE 13.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha preliminarmente precisato (p. 160) che tutti i coimputati (BI, RA, IM) per il capo 2, hanno rinunciato all'appello circa la responsabilità, mentre EO non ha presentato appello sul punto e solo nella memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen. ha chiesto di essere assolto prospettando l'inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese PO. In ogni caso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata evidenzia che il quadro probatorio è più ampio e complesso perché non comprende solo le dichiarazioni dei PO, ma anche l'intercettazione di una sua conversazione con un professionista al quale si era rivolto per rappresentargli i suoi timori circa le richieste subite e inoltre osservazioni delle condotte, intercettazioni e acquisizioni documentali puntualmente analizzati anche nella sentenza di primo grado (pagg. 131-177) in termini che hanno consentito alla Corte di appello di valutare l'azione intimidatoria come atta ad "esprimere una eloquente e elevata forza intimidatrice corroborata da notorie vicende, dalla sorte infausta toccata a persone parimenti oppostesi ad analoghe pretese da costoro esercitate, alle manifestazioni in concreto esercitate con repentinità di incursioni ed incontri, con invasioni degli spazi privati, con schieramento di persone armate, con toni ultimativi, circostanze tutte sproporzionate anche nel caso in cui si fosse fatto valere un diritto di credito nei confronti della controparte contrattuale" (pp. 160- 161). 13.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte ha puntualizzato che la pretesa creditoria nei confronti dei PO è stata esercitata "all'esterno del rapporto contrattuale intercorso fra RA e le due società fallite, a prescindere dal sinallagma e, nonostante l'insinuazione al passivo fosse già intervenuta" e che, inoltre, l'accordo con il loro protetto (RA), prevedeva che EO e IM percepissero una quota delle utilità che fossero riusciti a farsi consegnare: è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell'agente, 25 26 volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive;
b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare e accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui;
c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267123). 13.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha adeguatamente argomentato l'esclusione dell'assorbimento del reato tentato in quello consumato osservando che tra l'una condotta e l'altra temporalmente non contigue - è mutato lo scopo dell'apprensione forzata: prima l'intera somma di denaro, poi l'apprensione forzata di autovetture private per soddisfare i profitti di tutti i soggetti coinvolti nell'estorsione. 13.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva evidenziando (p.166) la capacità a delinquere di EO "attestata da gravi precedenti penali e dall'avere commesso delitti pur dopo ultimo beneficio penitenziario costituito dall'affidamento in prova al servizio sociale e ha osservato che "la formale estinzione degli effetti penali in relazione all'ultimo cumulo di pena non elimina i presupposti che integrano la contestata recidiva qualificata". 14. RI NT Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, dopo avere richiamato le deduzioni difensive contenute nell'atto di appello (pp. 257-260), si confronta con le stesse e analizza puntualmente come CO iniziò a narrare delle condotte di RI e dei modi della loro conoscenza (p.261). Valuta la plausibilità della dichiarazione del collaborante circa i contenuti del favoreggiamento (segnalare la presenza di poliziotti in borghese, giacché da lui conosciuti, in un luogo, l'autolavaggio, nel quale non si compivano reati ma che, per "la dislocazione dell'area riservata ai clienti in luogo aperto" era utile agli associati p. 263), puntualizzando che le ammissioni di RI circa sia la "pregressa frequentazione dei fratelli MA negli anni '90, che quella successiva, ripresa dopo il 2009", riscontrano le dichiarazioni di CO (p. 263). Inoltre, la sentenza confuta l'argomento difensivo secondo cui soltanto un incontro fra gli associati sarebbe provato perché analizza specificamente i vari incontri risultanti dalle registrazioni del sistema GPS sulle auto o dai server di registrazione 26 2 727 effettuati dagli operanti (pp. 264-266) e rimarca la rilevanza probatoria dei riscontri rappresentati dalle registrazioni degli accessi dei fratelli TI e degli altri sodali (pp. 263 della sentenza impugnata, pp. 318-327 della sentenza di primo grado) e l'effettiva conoscenza da parte di RI (perché da lui ammessa e accertata dagli inquirenti) di appartenenti alle forze dell'ordine che frequentavano abitualmente il suo autolavaggio. In questo quadro, le deduzioni sviluppate nel ricorso di RI riguardano, inammissibilmente, valutazioni che, oltre a convergere con quelle del Giudice del primo grado, derivano dalla pertinente applicazione al caso concreto di plausibili massime di comune esperienza. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la Corte ha congruamente rilevato che lo stesso RI ha ammesso di sapere delle precedenti condanne dei fratelli TI ex art. 416 bis cod. pen. per avere egli testimoniato nel processo ed inoltre ha sottolineato, che CO ha precisato che RI ben conosceva la posizione dei TI come, del resto, ha osservato la Corte è reso ancor più probabile dal ruolo svolto nel precedente processo e la conoscenza della conclusiva condanna (p. 288). (*) 15. TI UL 15.1. Il primo, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha valutato la tesi difensiva secondo cui TI, avvalendosi della sua fama derivante dagli anni trascorsi in carcere avrebbe consumato reati, di volta in volta, con altre persone, ma senza alcun contatto con i vertici calabresi della 'ndrangheta, ma argomenta idoneamente l'affermazione dell'esistenza di un'associazione a delinquere ex art. 416 bis cod. pen. (capo 1) sulla base: della conversazione fra PE PE (co- reggente della locale 'ndrangheta di Desio) e MA che conferma quanto riferito da SA, il quale ricorda che si era rivolto ai primi due per essere protetto rispetto alle pretese estorsive di DE NT ma si era reso conto che costoro erano in soggezione rispetto a TI, che proteggeva DE NT (p.274). Inoltre, la sentenza della Corte richiama i contenuti di quella di primo grado evidenziando l'utilizzo del metodo mafioso da parte di TI espresso nei vari episodi di usura, estorsioni e traffico di stupefacenti oggetto dei capi di imputazione (pp. 273-274). La Corte ha anche considerato: le precedenti condanne per associazione mafiosa, il mantenimento dei contatti con il vecchio capocosca ME NC 27 28 e le conversazioni intercettate che si riferiscono alla mutua assistenza fra i sodali con l'obbligo di versare parte dei proventi illeciti per le esigenze comuni (assistenza ai carcerati e ai latitanti) e i documenti che provano gli effettivi versamenti di somme alla cassa comune da parte di UL TI;
la proposta di affiliazione alla 'ndrangheta rivolta da UL TI e suo EL a CO (sottolineando la loro acquisita autonomia rispetto alla centrale calabrese), il controllo di attività economiche del territorio e la capacità di intimidazione desunta dai numerosi atti di sopraffazione attuati con successo scalzando altri soggetti criminali (sono richiamati nelle pp. 274-280 della sentenza della Corte di appello e trattati in questa sede in relazione ad alcuni correi), la segretezza delle comunicazioni e degli incontri (nell'autolavaggio di RI, nel ristorante di AN), la disponibilità di armi custodite da VA il quale per questo è stato condannato in relazione al capo 15 delle imputazioni ex artt. 110, cod. pen., 2 e 7 legge n. 895/1967 con l'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 (pp. 281- 282). Inoltre, la Corte di appello ha esaminato le varie attività di impresa (caffè, hotel, sala-giochi a volte intestate a terzi (capo 105) riconducibili a UL TI e i contenuti delle conversazioni telefoniche che offrono riscontro alle dichiarazioni accusatorie di CO (pp. 282-283). Circa il ruolo direttivo di UL TI la sentenza impugnata ha congruamente evidenziato l'autonomia delle cosiddette "locali" di 'ndrangheta rispetto ai vertici calabresi e la preminente rilevanza dell'esercizio concreto, riconoscibile e riconosciuto, di funzioni direttive (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262487, Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Rv. 2551329), puntualmente elencando plurimi dati convergenti nell'indicare il concreto esercizio di un ruolo apicale da parte di UL TI (pp. 284-285). Quanto alla esclusione della continuazione fra le condotte ascritte a TI e quelle oggetto di precedente condanna (ottavo motivo di ricorso), la Corte di appello ha osservato che la continuazione fra reati permanenti (quali sono i reati associativi) richiede la prova della'interruzione o cessazione della precedente condotta e della sua successiva riattivazione e ha congruamente argomentato (pp. 285-288) che manca qualsiasi elemento di prova per ritenere che UL TI proseguì anche durante la lunga carcerazione la partecipazione all'associazione (costituitasi nel febbraio del 1996) e per collegare la nuova associazione del 2009 all'esecuzione di un originario programma delineato già nel 1996 (p.288). 15.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. In relazione ai capi 3-4-5, La Corte di appello ha puntualmente osservato che lo 28 29 stesso TI ha ammesso l'esistenza di un suo credito nei confronti di CH (tardo nell'adempiere) e che le minacce e i danneggiamenti ai danni di CH sono oggetto delle concordi dichiarazioni di CH e di CO (che accompagnò TI nelle sue azioni e, quindi, fu testimone diretto dei fatti), della LI di CH, delle numerose conversazioni intercettate fra TI e sua LI RO AF, del tracciamento dei percorsi in auto di TI, le dichiarazioni di SA (p.291). Circa l'applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, la Corte di appello ha adeguatamente illustrato (p.294) che l'intervento di TI e dei suoi soci nei confronti di CH riaffermò la capacità criminale del gruppo contribuendone anche agli scopi tramite gli utili che ne conseguirono. 15.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, in relazione ai capi 7-8, la Corte di appello ha congruamente rilevato come la prova delle condotte sia desunta da una pluralità di fonti: le dichiarazioni della persona offesa SA riscontrate dalle dichiarazioni del collaborante CO e dalle testimoniane dirette (Trusciello) e de relato (Vitale) e dalle conversazioni intercettate richiamate nella sentenza di primo grado. (pp. 295-296). 15.4. Il decimo motivo è manifestamente infondato. I reati ex art. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990 possono concorrere anche quando la stessa associazione è finalizzata a commettere reati concernenti il traffico di stupefacenti e altri reati, perché diversi sono i beni tutelati (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Rv. 241883; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv.258163): l'elemento che distingue l'associazione di tipo mafioso da quella dedita al narcotraffico, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal programma di utilizzo del metodo, che, nell'associazione ex art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265762; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258154). La Corte di appello (pp. 301-306) ha correttamente rilevato la aspecificità delle deduzioni dell'appellante, che non si è confrontato con la evidenziazione dei vari fatti rilevatori della esistenza di un'associazione a delinquere per lo spaccio di stupefacenti esaminati nella sentenza di primo grado (pp. 675-697 della sentenza primo grado), ma ha soltanto ribadito la sua tesi circa la 29 30 qualificabilità dei fatti in termini di reiterata continuazione nel concorso in detenzione illecita di stupefacenti. 15.5. Il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo motivo di ricorso e quelli dal diciottesimo al ventiduesimo, riguardano le imputazioni ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 possono essere trattati unitariamente e sono tutti manifestamente infondati perché concernono inammissibilmente il merito delle valutazioni discrezionali che il Giudice dell'udienza preliminare e la Corte di appello hanno sviluppato, con esiti convergenti, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza applicate senza incorrere in vizi logici. 15.6. L'undicesimo e il sedicesimo motivo di ricorso possono trattarsi unitariamente e sono manifestamente infondati. Aspecifico risulta l'undicesimo motivo che assume, in relazione al capo 19, violazione del principio del ne bis in idem rispetto alla condanna ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 nel processo n. 2947/2015 R.G.N.R. (pp. 57-60 del ricorso) in ogni caso perché non sono prodotte l'imputazione e la sentenza che consentano di valutarlo. Quanto al capo 66, la Corte di appello ha escluso che il fatto che descrive corrisponda a quello per cui il ricorrente è stato condannato precedentemente perché nel presente processo si imputa a UL TI di avere pattuito la cessione a alcune persone di parte dei 283 chilogrammi di cocaina che aveva importato da TO IN (e poi sequestrati), con condotta per la quale ha proceduto l'autorità giudiziaria di MA, correttamente osservando che l'art. 73 d.P.R. n.309/1990 è norma a più fattispecie fra loro alternative e che le cessioni (a distinti soggetti) oggetto del capo 66 sono condotte distinte e anteriori rispetto all'importazione (pp. 317-319). 15.7. Il nono e il ventitreesimo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha adeguatamente motivato l'applicazione dell'art. 7 d.P.R. n. 309 1990 a tutti i reati fine assumendo che con i proventi dei reati TI (in posizione apicale sia nell'associazione ex art. 416 bis cod. pen. sia in quella ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990) agevolò l'associazione, essendo i proventi almeno in parte utilizzati per le esigenze del sodalizio (assistenza agli associati, in particolare ai detenuti, rivestimento in attività redditizie), mentre l'argomento secondo cui, invece, TI agì come singolo è confutato dalle argomentazioni concernenti la prova dell'esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e il ruolo apicale di TI al suo interno (pp. 327-328). 15.8. Il ventiquattresimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 30 31 La circostanza aggravante a effetto speciale prevista dall'art.4 della legge n.146/2006 per i reati transnazionali è applicabile anche al delitto di associazione per delinquere se alla commissione del reato ha contribuito, in tutto o in parte, un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Il gruppo criminale organizzato può essere costituito da un insieme di persone legate da rapporti stabili impegnato in attività illecite in più di uno Stato, con una organizzazione anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non occasionale o estemporanea (Sez. U., n.18374 del 31/1/2013, Rv.255034; Sez.5, n. 500 del 06/11/2014, dep. 2015, Rv.262217; Sez. 3, n.2458 del 02/12/2014, dep. 2015, Rv.61958; Sez.6, n.31972 del 02/07/2013, Rv.255887; Sez.6, n.7470 del 21/01/2009; Rv.243038). Il ricorrente deduce apoditticamente che il gruppo criminale organizzato transnazionale coincideva con l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ma nella sentenza si evidenzia che (e il dato non è contestato nel ricorso) in più occasioni e per un periodo prolungato (dal 2011 al 2014) il bulgaro OV e altri soggetti stranieri agirono non come fornitori individuali ma come appartenenti adun gruppo capace di operare in più Stati europei e extraeuropei (pp. 328-331). 15.9. Il dodicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A differenza di quanto di deduce nel ricorso, la Corte di appello non ha ritenuto provata la cessione di fucili a canne mozze da TI e PR a CI solo sulla base della interpretazione delle intercettazioni fornita dal collaborante CO (pp. 61-62 del ricorso) ma anche per il riscontro offerto dai servizi di appostamento e per l'intercettazione di una conversazione in cui si fa cenno a un fucile a canne mozze nella disponibilità di PR. 15.10. Il diciassettesimo e il venticinquesimo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha adeguatamente motivato la sua valutazione discrezionale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche considerando la particolare violenza delle condotte realizzate e l'assenza di manifestazioni di resipiscenza e che l'imputato ha commesso i reati subito dopo essere stato scarcerato e ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ha, inoltre evidenziato che la pena base (per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è stata determinata nel minimo edittale e che gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. avrebbero condotto a una pena complessiva di 51 anni e 11 mesi di reclusione, ricondotta, ex art. 78 cod. pen. a quella di 30 anni di 31 32 reclusione poi ulteriormente ridotta per il rito, così implicitamente evidenziando la sostanziale irrilevanza di qualche riduzione degli aumenti di pena per la continuazione. 16. RA MU e ZA ME I ricorsi sono manifestamente infondati perché (capo 2), la Corte d'appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e ha ridotto la pena, chiarendo di avere adottato il criterio di riconoscere le circostanze attenuanti generiche agli imputati rinuncianti all'appello relativamente al profilo attinente alla responsabilità. Il ricorso è generico perché non indica le ulteriori ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute nella massima misura e prevalenti sulle aggravanti. Per quanto riguarda la motivazione della recidiva applicata a ZA, vale quanto sopra considerato sub 2.4. in relazione alla posizione di BI. 17. PR LI Il ricorso è manifestamente infondato. Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107). Dal suo canto il ricorso di PR, in relazione ai capi 17 (pp.
2-5 del ricorso) 44 (pp.
5-8 del ricorso) e 72 (pp.
8-11 del ricorso) delle imputazioni, richiama spezzoni della sentenza impugnata e dell'atto di appello intervallando osservazioni critiche (che non è sempre chiaro se appartengono all'atto di appello o a quello in questa sede proposto) senza individuare precisamente i vizi logici in cui sarebbe caduta la sentenza o le parti dell'appello non vagliate dalla Corte e, comunque, sviluppando inammissibilmente deduzioni inerenti al merito delle valutazioni che hanno condotto la Corte di appello, sulla base di plausibili pertinenti massime di esperienza applicate al caso concreto senza incorrere in vizi logici con esiti convergenti con quelli del giudice di primo grado. Non risulta che l'applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 32 33 203/1991 a PR per il reato del capo 17 sia stata motivo d'appello, il che spiega perché neanche la sentenza tratta di tale aggravante in relazione al ricorrente (p. 343), pur comunque adeguatamente trattandone in relazione a altre posizioni. 18. AN TO 18.1. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. Dopo avere dato conto delle deduzioni sviluppate nell'atto d'appello, la sentenza impugnata richiama;
le dichiarazioni di CO secondo cui AN, già condannato (come emerge anche dal certificato penale) per traffico di stupefacenti, ben sapeva che i TI appartenevano alla 'ndrangheta e, come già avevano fatto i suoi fratelli in passato, mise a disposizione il suo ristorante per riunioni (in questo ambito spiegandosi il rapporto di reciproco vantaggio derivante dai prestiti senza interessi e con dilazioni fatti da TI a AN); le dichiarazioni testimoniali, gli appostamenti degli inquirenti, i rilevamenti tramite GPS e le conversazioni intercettate che confermano l'uso del ristorante per riunioni organizzative degli 'ndranghetisti e riscontrano le esplicitazioni di CO (p. 346-357). Su questa base la Corte ha adeguatamente rilevato un contributo causale in favore della associazione a delinquere di stampo mafioso correttamente riconducibile alla figura del concorso esterno nella stessa. 18.2. Gli ulteriori motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. Circa i capi 94 e 97, deve registrarsi che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello ha fondato la prova della responsabilità di AN sui completi servizi di osservazione delle condotte degli imputati attribuendo alla rinuncia all'appello di RA solo il valore di una conferma degli esiti delle osservazioni delle condotte (p.358). Ha poi adeguatamente motivato che: per quanto riguarda il capo 103, le dettagliate dichiarazioni del collaborante CO, protagonista dell'episodio perché venditore della droga a AN (per uso sia personale sia di successivo smercio) assieme a TI, trovano riscontro nell'ammissione di quest'ultimo (p.359): per quanto riguarda capo 43 (temporaneo deposito nel ristorante di AN di 12 chili di cocaina proveniente dalla Spagna), la prova della colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni del collaborante CO (coerenti con il contesto dei rapporti tra lui TI e AN, ma anche sulle dichiarazioni dello stesso AN che per "sostenere la propria inconsapevolezza espone circostanze e ragioni risultate inveritiere" (p.360); per quanto riguarda il capo 33 - 34 - 19, vale la commissione di reati-fine ricollegabile all'associazione descritta nel capo 19 e la reiterata cessione di quantitativi non modesti non limitabile a un uso personale di droga dai componenti del gruppo a AN consapevole (anche perché acquirente) dei traffici droga, il quale informa preoccupato CO e TI di un controllo della Polizia nel suo locale. La sentenza osserva che le deduzioni dell'appellante non si confrontano con questi dati, già evidenziati nella sentenza di primo grado, "limitandosi a sostenere che il AN non poteva opporsi come titolare di un pubblico locale, a che esso fosse frequentato dai partecipi di un'associazione di narcotraffico, abusando della sua 'cortesia e disponibilità"" (pp. 361-363). 19. NE IO Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha esaurientemente chiarito che la riconducibilità del fatto considerato nel capo 116 al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 poggia sulla quantità (grammi 350 di cocaina) di droga che NE è accusato di avere ceduto e ha osservato che, comunque, neanche nell'atto di appello si ipotizza la sussumibilità della condotta sotto l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Quanto alla ricostruzione del fatto, deve registrarsi che, comunque, la sentenza impugnata sviluppa una compiuta argomentazione probatoria (pp. 367-370), mentre le deduzioni del ricorrente riguardano, inammissibilmente, valutazioni discrezionali sviluppate, con esiti convergenti, dai Giudici di merito sulla base di non implausibili massime d'esperienza applicate al caso in esame senza incorrere in vizi logici. Infine, si rileva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, già in primo grado sono state concesse al ricorrente le circostanze attenuanti generiche e che la relativa riduzione è stata applicata nel giudizio di appello nella massima estensione, peraltro escludendo la recidiva applicata in primo grado. 20. UL AR I motivi del ricorso possono essere valutati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha fondato la sua decisione sulle dichiarazioni della persona offesa, di diversi testi anche presenti ai fatti, del collaborante CO e sui contenuti delle conversazioni intercettate traendone convergenti indicazioni circa la chiara valenza minatoria delle condotte di UL e DE NT (pp. 238-243) e dando conto della irrilevanza delle testimonianze a discarico. Nelll'escludere lla qualificazione delle condotte ex art. 393 cod. pen. la Corte di appello ha sottolineato che UL promosse 34 35 l'intervento DE NT, soggetto estraneo al rapporto di credito e, tramite questi, dei fratelli TI e di CO e che minacce dirette furono rivolte anche alla compagna di SA. Ha inoltre ribadito (pp. 243-246) gli argomenti espressi in relazione alla posizione del coimputato DE NT (vedasi sub 2.11.1.), valevoli anche per l'applicazione dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 (pp. 248- 251). 21. IM NT Dalla sentenza risulta che nel corso del processo il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al riconoscimento delle circostanze attenuti generiche e al trattamento sanzionatorio e che, in sede di conclusioni, la ES ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la riduzione della pena ad una misura non superiore a quella richiesta dal Procuratore generale (p. 160 della sentenza). Risulta, quindi, che la Corte di appello ha accolto le richieste difensive perché ha riconosciuto le circostanze attenuti generiche equivalenti alle aggravanti ed ha ridotto la pena a misura coincidente con quella richiesta dal Procuratore generale (p.161). Pertanto il ricorso è manifestamente infondato.
P.Q.M.
Annulla senza invio la sentenza impugnata nei confronti di CO ON AR limitatamente alla pena che ridetermina in anni sei e mesi quattro di reclusione. Annulla la medesima sentenza nei confronti del CO in relazione alla libertà vigilata e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibili i ricorsi dei restanti ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 21/11/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore ZO Rotundo Angelo Costanzo Vinenzo Rotunds DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GEN 2018 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AD! M E Piera Esposito 4/25 35