Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
In tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l'aumento di pena apportato per la recidiva, non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.
Commentari • 6
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 29 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 1.1.- Il giudice rimettente premette di essere chiamato a giudicare, in sede di giudizio abbreviato, della responsabilità penale di V. M. e V. V., imputati del reato di furto pluriaggravato …
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Corte cost., 7 aprile 2020 (ud. 7 aprile 2020, dep. 24 aprile 2020), n. 73 (Presidente Cartabia, Redattore Viganò) (Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 69, c. 4) Il fatto Il giudice rimettente era chiamato a giudicare, in sede di giudizio abbreviato, della responsabilità penale di due imputati del reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625, numeri 2) e 7), e 61, numero 5), cod. pen., …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 29 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 1.1.- Il giudice rimettente premette di essere chiamato a giudicare, in sede di giudizio abbreviato, della responsabilità penale di V. M. e V. V., imputati del reato di furto pluriaggravato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2016, n. 34670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34670 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
M 346 7 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez. 1082 EN Rotundo - Presidente - UP 28/06/2016- Domenico Carcano Anna Criscuolo R.G.N. 39386/2015 Angelo Capozzi - Relatore - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE EN, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/02/2015 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio sul punto concernente la recidiva e la inammissibilità nel resto;
uditi i difensori: Avv. Alfredo Gaito, per NE EN, Di IN DO e Di IN CH;
Avv. Giovanni Esposito Fariello per Di IN DO;
Avv. Stefano Sorrentino per RI IA, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 febbraio 2015 la Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento parziale n. 40254 del 12 giugno 2014 della Suprema Corte di Cassazione, ha rideterminato le pene irrogate nei confronti di NE EN, Di IN DO, Di IN CH e RI IA, condannandoli rispettivamente: a) il primo, già ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capi sub O), S) e T), alla pena finale, comprensiva dell'aumento per la continuazione, di anni otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, confermando nel resto le statuizioni della precedente sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14 giugno 2013 (a sua volta annullata con rinvio dalla su citata sentenza della Corte di Cassazione); b) il secondo, già ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capi sub A), B) e C), alla pena finale di anni venti di reclusione, confermando nel resto le statuizioni della su citata pronuncia della Corte d'appello di Napoli;
c) il terzo, già ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capi sub B) e C), alla pena finale complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione, confermando nel resto le statuizioni della su citata pronuncia della Corte d'appello di Napoli;
d) la quarta, già ritenuta responsabile dei delitti di cui ai capi sub B) e C), alla pena finale complessiva di anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione, confermando nel resto le statuizioni della su citata pronuncia della Corte d'appello di Napoli.
2. I difensori di fiducia di NE EN hanno proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata decisione, deducendo vizi di inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624, 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., 81 cod. pen., nonché vizi della motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, avendo la Corte d'appello, nel rideterminare la pena per il reato più grave di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, 61, n. 2, cod. pen. (capo sub T), operato sulla stessa un aumento a titolo di continuazione per i cd. reati-satellite (capi sub O), S) ed U) in proporzione maggiore, ossia della metà, rispetto a quello di un terzo già passato in giudicato, che era stato dalla Corte d'appello operato con - la sentenza oggetto di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione.
3. Avverso la su indicata decisione ha personalmente proposto ricorso per cassazione CH Di IN, deducendo violazioni di legge ex artt. 627, ли 1 comma 3, cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, nonchè vizi della motivazione con riferimento all'aumento di pena pari a quattro mesi di reclusione operato a titolo di continuazione per il delitto-satellite di cui al capo sub C) [avente ad oggetto la coltivazione di piantagioni di canapa], per avere la Corte d'appello omesso di chiarire le ragioni di siffatto aumento, fornendo in tal modo una motivazione disancorata dall'esito della sentenza di annullamento, avuto altresì riguardo all'intervenuta distruzione dei campioni della sostanza stupefacente, con la conseguente impossibilità oggettiva di valutarne l'entità, sulla stregua del dato quantitativo richiamato nella impugnata sentenza della Corte distrettuale.
4. RI IA ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata decisione, deducendo violazioni di legge ex artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, e vizi della motivazione con riferimento all'aumento di pena pari a quattro mesi di reclusione operato a titolo di continuazione per il delitto-satellite di cui al capo sub C), per avere la Corte d'appello omesso di chiarire le ragioni di siffatto aumento, fornendo in tal modo una motivazione disancorata dall'esito della sentenza di annullamento, avuto altresì riguardo all'intervenuta distruzione dei campioni della sostanza stupefacente, con la conseguente impossibilità oggettiva di valutarne l'entità, sulla stregua del dato quantitativo richiamato nella impugnata sentenza della Corte distrettuale.
5. La su indicata decisione, infine, è stata personalmente impugnata con ricorso per cassazione da DO Di IN, il quale ha dedotto sia violazioni di legge, ex artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, che vizi della motivazione con riferimento all'aumento di pena pari a quattro mesi di reclusione operato a titolo di continuazione per il delitto-satellite di cui al capo sub C), per avere la Corte d'appello omesso di chiarire le ragioni di siffatto aumento, fornendo in tal modo una motivazione disancorata dall'esito della sentenza di annullamento, avuto altresì riguardo all'intervenuta distruzione dei campioni della sostanza stupefacente, con la conseguente impossibilità oggettiva di valutarne l'entità, sulla stregua del dato quantitativo richiamato nella impugnata sentenza della Corte distrettuale. Con il secondo motivo di ricorso, inoltre, egli ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, 99 e 63, quarto comma, cod. pen., non avendo il Giudice di rinvio riesaminato 2 tutte le questioni inerenti alla dosimetria della pena, che erano connesse in maniera essenziale al punto oggetto di annullamento, siccome evincibile dal dispositivo della pronuncia rescindente di questa Suprema Corte, che aveva dichiarato la sentenza di secondo grado irrevocabile solo in punto di responsabilità. Ciò posto si chiede, pertanto, un riesame non solo di tutte le questioni involgenti la determinazione della pena, ma anche del tema relativo all'illegittimo aumento operato per effetto dell'errata applicazione congiunta di due aggravanti ad effetto speciale (quella prevista dal primo comma dell'art. 74 del su citato d.P.R. e la recidiva di cui all'art. 99, quinto comma, cod. pen.), in violazione della regola stabilita nell'art. 63, quarto comma, cod. pen.. 5.1. Con motivo nuovo di ricorso depositato nella Cancelleria di questa Suprema Corte l'11 novembre 2015, il difensore di fiducia del predetto ricorrente ha dedotto l'illegalità della pena finale di anni venti di reclusione così come irrogatagli dalla Corte d'appello di Napoli all'esito di giudizio abbreviato per il più grave delitto di cui al su citato art. 74, in conseguenza dell'aumento di dieci anni effettuato per la contestata recidiva ex art. 99, quinto comma, cod. pen. essendo stata siffatta pena determinata secondo una normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 185 dell'8 23 luglio 2015 della Corte - costituzionale, nella parte in cui si prevede l'obbligatorietà del relativo aumento sanzionatorio per i delitti ex art. 407, comma 2, cod. proc. pen., senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale del Giudice ex art. 133 cod. pen. .
5.2. Con motivi nuovi depositati nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 26 maggio 2016 la difesa ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno dell'illegittima applicazione dell'aumento di pena operato a titolo di recidiva, in conseguenza della su citata sentenza n. 185/2015 della Corte costituzionale.
6. All'udienza del 28 giugno 2016, celebrata dopo due rinvii per impedimento dei difensori (rispettivamente, dell'Avv. Fariello in occasione dell'udienza fissata il 16 dicembre 2015 e dell'Avv. Piscino in quella del 6 maggio 2016) ed un altro rinvio disposto all'udienza del 13 aprile 2016 per esigenze d'ufficio, il Collegio ha rigettato l'istanza del difensore di IA RI, Avv. Stefano Sorrentino, con la quale è stata richiesta la concessione di un termine a difesa per essere stato egli nominato dalla ricorrente solo il 25 giugno 2016, avendo il precedente difensore, avv. Alfonso Piscino, rinunziato all'incarico professionale in data 24 giugno 2016. A seguito dell'ordinanza di rigetto al riguardo pronunziata da questa Suprema Corte, il difensore di IA RI ha sollevato eccezione di ли 3 legittimità costituzionale dell'art. 108 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità di richiedere un termine a difesa nel giudizio di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine alla richiesta di rinvio formulata all'udienza del 28 giugno 2016 deve preliminarmente osservarsi che il difensore nominato da IA RI per la trattazione del ricorso dalla stessa personalmente proposto innanzi a questa Suprema Corte ha chiesto il cd. "termine a difesa", allegando di essere stato officiato solo tre giorni prima (ossia in data 25 giugno 2016). La richiesta, depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 27 giugno 2016, non può essere accolta. Secondo una consolidata linea interpretativa elaborata da questa Corte di legittimità (per casi analoghi v. Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Belforte, Rv. 263459; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, Snopech, Rv. 258266), la previsione di cui all'art. 108 cod. proc. pen. che prevede la concessione di un - termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di - quello nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614 cod. proc. pen.), mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dall'art. 611 cod. proc. pen., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell'intervento sia del P.G. presso la S.C. che del difensore del ricorrente. Ne discende che il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo e deve essere esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi delle relative attività (Sez. 6, n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv. 257390, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha respinto l'istanza di rinvio del difensore, nominato una settimana prima dell'udienza in cassazione, con contestuale revoca del precedente). ли Entro tale prospettiva, infatti, si è rilevato come la struttura e la stessa impostazione funzionale del giudizio di cassazione-circoscritto, come è noto, ai soli motivi di diritto, sfuggendo all'esame del Giudice di legittimità gli aspetti inerenti all'assunzione delle prove, all'esame dei fatti e all'apprezzamento della proporzionalità tra fatto e sanzione conferiscano il massimo risalto agli scritti difensivi e, in primo luogo, ovviamente, al ricorso, di talché il difensore, anche se nominato dopo la presentazione del ricorso stesso, può, al più, limitarsi all'illustrazione dei contenuti dell'atto scritto e all'eventuale approfondimento delle questioni di diritto (tutte o alcune) già illustrate, appunto, nel ricorso e negli atti (scritti) accessori. Nel caso in esame, peraltro, non sono soltanto le implicazioni oggettivamente riconnesse al pur decisivo aspetto della peculiare natura del giudizio di legittimità ad imporre una statuizione di rigetto della su indicata richiesta difensiva, dovendosi altresì rilevare, alla stregua della su richiamata esigenza di bilanciamento fra principii egualmente meritevoli di tutela sul piano costituzionale, la presenza di ulteriori, concorrenti, elementi di valutazione, il cui combinato apprezzamento vieppiù ne conferma l'esito, e segnatamente: a) il grado di complessità, estremamente ridotto, della questione giuridica oggetto dell'unica doglianza in ricorso enunciata;
b) il fatto che l'istanza sia pervenuta solo il giorno prima dell'udienza già fissata e ritualmente comunicata alle parti, ossia in un momento in cui non era più possibile presentare, per la intervenuta scadenza dei relativi termini processuali, motivi nuovi o memorie in vista della trattazione in pubblica udienza;
c) la presentazione dell'istanza in prossimità della scadenza dei termini di durata della custodia cautelare (indicati alla data del 16 agosto 2016), con la conseguente irrilevanza, ai fini della loro sospensione, di un rinvio eventualmente disposto per la concessione di un termine a difesa (arg. ex Sez. 1, n. 6506 del 17/12/1998, dep. 1999, Barreca, Rv. 212461); d) l'inutilità di una eventuale separazione della posizione della ricorrente ai fini della necessaria speditezza del processo e della decisione (ex artt. 18, comma 2 e 610, comma 3, cod. proc. pen.), anche in considerazione della identità di contenuto della questione oggetto di doglianza, sì come dedotta in termini del tutto identici dagli altri ricorrenti (fatta eccezione per il NE), con la conseguenza che una eventuale, preventiva e parziale, definizione della relativa posizione processuale avrebbe inevitabilmente determinato un pregiudizio dell'epilogo decisorio con riferimento alle ulteriori posizioni non oggetto di separazione, e da giudicare in seguito. ли La su indicata questione di legittimità costituzionale (v., in narrativa, il par. 6) è stata solo genericamente enunciata dalla difesa e deve ritenersi del tutto irrilevante nel caso concreto, poiché formulata dopo la pronuncia di rigetto della relativa istanza di rinvio.
2. Il ricorso proposto da EN NE è infondato, poiché la misura dell'aumento sino al triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, dalla legge penale previsto in tema di reato continuato, non solo non è stata oggetto di annullamento da parte della sentenza rescindente di questa Suprema Corte, ma è stata dalla Corte di merito correttamente individuata in ossequio al duplice parametro normativo dettato nei commi 1 e 4 dell'art. 81 cod. pen., secondo la stessa misura complessivamente determinata nella precedente sentenza di merito (ossia di anni quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa), tenendo conto della entità e del numero delle violazioni meno gravi, oltre che dei criteri generali dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della dosimetria della pena. Non v'è, dunque, alcuna violazione del quadro di principii da questa Corte statuiti in merito al divieto di reformatio in peius, ove si consideri come, sulla stessa entità della pena base (anni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa) già stabilita nella sentenza annullata, la Corte distrettuale abbia calcolato (oltre ai necessari aumenti per la contestata recidiva e l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, operati, ex art. 63, comma 4, cod. pen., così come imposto dalla sentenza rescindente) il medesimo aumento di pena già individuato per la continuazione dalla precedente sentenza di merito, che nel caso in esame è stato confermato tenendo conto della duplice griglia di criteri fissati, rispettivamente, dal primo comma dell'art. 81 cod. pen. (secondo cui l'entità dell'aumento viene posta in relazione alla pena base irrogata per il reato più grave solo ai fini della individuazione del tetto massimo, ossia al triplo) e dal quarto comma della medesima disposizione, che in caso di recidiva reiterata prevede, come puntualmente rilevato nella impugnata decisione, solo il tetto minimo di un terzo ai fini dell'aumento della quantità di pena, stabilendo, giustappunto, che quest'ultimo "non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave". Dalla piana lettura di tale quadro normativo, i cui principii e criteri direttivi sono stati correttamente applicati dalla impugnata sentenza di merito, discende, conseguentemente, l'infondatezza della tesi in ricorso prospettata, siccome basata sulla supposta esigenza di applicare un criterio di calcolo incentrato sul- ли 6 rispetto della medesima proporzione rilevabile nella sentenza annullata fra l'aumento individuato per la continuazione e la pena stabilita per il reato più grave che non solo è del tutto estraneo alla ratio ed al contenuto delle su menzionate disposizioni normative, ma prescinde finanche dalla riduzione dell'aumento di pena dalla Corte d'appello complessivamente operata in sede di giudizio di rinvio ex art. 63, comma 4, cod. pen., per quel che attiene alle ulteriori componenti del trattamento sanzionatorio legate al riconoscimento della contestata recidiva e dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91. 3. Parimenti infondati, sin quasi a lambire i margini della valutazione di inammissibilità, devono altresì ritenersi avuto riguardo alla corretta - delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio nei termini indicati dalla sentenza rescissoria, ove si fa riferimento al solo profilo dell'aumento da operare a titolo di continuazione per il cd. reato -"satellite" di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 [capo sub C)], per effetto della più favorevole cornice edittale di pena prevista, per le cd. droghe "leggere", a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 - i ricorsi proposti da RI IA e Di IN CH. correttamenteLa Corte d'appello, invero, ha motivato le ragioni giustificative della entità dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione rispetto al reato associativo di cui all'art. 74 del su citato d.P.R. [capo sub B], attraverso il riferimento a dati di fatto (la notevole entità delle piantagioni di canapa oggetto di coltivazione, dalle quale quali erano ricavabili decine di chili di sostanza stupefacente) specificamente descritti nella relativa imputazione (che menziona sei piantagioni in diverse località, per un totale di oltre settecento piante oggetto di sequestro) e pacificamente desunti dalle risultanze probatorie già valutate non solo nelle decisioni di merito ma, finanche, richiamate nella su citata sentenza rescindente del 12 giugno 2014 di questa Suprema Corte (che ne ha convalidato le relative argomentazioni facendo riferimento, fra l'altro, all'esistenza di una stabile organizzazione finalizzata alla coltivazione estensiva di piantagioni di marijuana, alla successiva estrazione e produzione di sostanza stupefacente, alla cessione della stessa a narcotrafficanti operanti in Campania ed in Calabria, oltre che al cospicuo patrimonio che gli imputati ricavavano dagli elevatissimi introiti collegati alla vendita di tale sostanza). Un complesso di elementi probatori, quello or ora indicato, la cui specifica valenza non può sotto alcun profilo essere rimessa in discussione nell'ambito di un giudizio di rinvio avente ad oggetto statuizioni decisorie strettamente limitate de alla determinazione di una componente del trattamento sanzionatorio irrogato all'esito di un giudizio di merito celebrato in forma di rito abbreviato, ove la eccezione di nullità dell'accertamento tecnico irripetibile effettuato sulle piante sottoposte a sequestro è stata già rigettata con argomentazioni ritenute corrette in sede di legittimità (v. pag. 37 della sentenza n. 40254/14 di questa Corte). Il potere discrezionale del giudice di merito, in definitiva, è stato motivatamente esercitato nel rispetto dei criteri direttivi posti dalla legge, sulla base di argomenti congruamente illustrati ed immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, in ossequio, peraltro, al più rigoroso orientamento interpretativo da questa Suprema Corte delineato con riferimento all'esigenza di una specifica motivazione delle ragioni giustificative della determinazione dell'aumento di pena che è possibile apportare ex art. 81 cpv. cod. pen. (in tal senso v., da ultimo, Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101).
4. Al rigetto dei ricorsi proposti da NE EN, RI IA e Di IN CH consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
5. Parzialmente fondato deve ritenersi ricorso di DO Di IN, che deve pertanto essere accolto nei limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. Infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, dovendosi al riguardo integralmente richiamare le medesime considerazioni già svolte (v., supra, il par. 3) in ordine ai comuni motivi enunciati a sostegno dei ricorsi proposti da RI IA e Di IN CH. Inammissibile, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, che reitera un tipo di censure già oggetto di valutazione nella su citata sentenza rescindente di questa Suprema Corte (v. pag. 80, là dove si richiamano le implicazioni riconnesse alla pacifica linea interpretativa - da ultimo, Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento, Rv. 246118; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444 al riguardo tracciata da questa Suprema Corte) e che, in - considerazione dei limiti oggettivi del giudizio di rinvio, dalla sentenza impugnata correttamente individuati ed esaminati, sulla base di congrue ed esaustive argomentazioni, con riferimento alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il solo reato-satellite di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/90 (capo sub C), non possono sotto alcun profilo essere nuovamente riproposte ed apprezzate in questa Sede. ли Fondato, infine, deve ritenersi il motivo nuovo di ricorso, alla stregua delle deduzioni dalla difesa proposte ed ulteriormente sviluppate in tema di effetti della contestata recidiva (v., in narrativa, i parr.
5.1. e 5.2.), con riferimento alle implicazioni logicamente sottese al quadro di principii emergenti dalle statuizioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 185 dell'8 luglio 2015, là dove si è affermato, in particolare, che l'art. 99, quinto comma, cod. pen., nel prevedere che nei casi di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., la recidiva è obbligatoria, contrasta con il principio di ragionevolezza e parifica nel trattamento obbligatorio situazioni personali e ipotesi di recidiva tra loro diverse, in violazione dell'art. 3 Cost. . Al riguardo, inoltre, la Corte costituzionale ha soggiunto che la previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun «accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei - precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - "sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (sentenza n. 192 del 2007)» (sentenza n. 183 del 2011), viola anche l'art. 27, terzo comma, Cost., che implica «"un costante 'principio di proporzione' tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra" (sentenza n. 341 del 1994)» (sentenza n. 251 del 2012). La preclusione dell'accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa prevista appunto dall'art. 27, terzo comma, Cost. Con la pronuncia su richiamata, dunque, il Giudice delle leggi ha concluso nel senso della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «è obbligatorio e,». Ne discende, come già in linea generale affermato da questa Suprema Corte a seguito della su indicata pronuncia della Consulta (Sez. 5, n. 48341 del 07/10/2015, Lo Presti, Rv. 265333), che l'aumento di pena apportato per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. ли 9 Al riguardo, peraltro, questa Corte (Sez. 2, n. 20205 del 26/04/2016, Bonaccorsi, Rv. 266679) ha precisato che, in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., l'aumento di pena deve ritenersi legittimamente disposto anche se in data anteriore alla sentenza della Corte - costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento stesso qualora risulti adeguatamente - motivato in relazione alla gravità della condotta, alla negativa personalità dell'imputato ed alla pericolosità sociale di quest'ultimo. Nel caso in esame, tuttavia, l'aumento di pena per la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, pur disposto dai Giudici merito in data anteriore alla su citata sentenza della Corte costituzionale, è stato da essi apportato, nella misura di anni dieci di reclusione, sulla pena base di anni venti di reclusione individuata per il più grave delitto associativo di cui al capo sub B) art. 74 del d.P.R. n. 309/90 - senza esplicitare le ragioni giustificative (neanche aliunde evincibili) del correlativo aumento di pena alla luce dei su esposti parametri di riferimento. In relazione all'indicato profilo della recidiva, conclusivamente, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di DO Di IN, rinviandosi per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello in dispositivo indicata, affinchè ponga rimedio al su rilevato vizio di motivazione uniformandosi al quadro di principii in questa Sede statuiti. Le residue doglianze in ricorso formulate debbono essere, pertanto, rigettate. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere altresì dichiarata la irrevocabilità della parte della sentenza relativa alla pena base di venti anni di reclusione al ricorrente inflitti per il più grave reato associativo di cui al capo sub B), nonché della parte relativa all'aumento di pena complessivamente apportato dalla Corte d'appello a titolo di continuazione per gli ulteriori reati di cui ai capi sub A) e sub C) in misura pari ad anno uno e mesi dieci di reclusione così riducendo, con argomentazioni congruamente illustrate - ed immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, la maggiore entità dell'aumento di pena al riguardo effettuato nella sentenza di appello annullata - salva la riduzione dalla legge prevista per la diminuente del rito, all'esito del nuovo giudizio che la Corte d'appello dovrà effettuare, nella piena libertà del suo apprezzamento di merito, sul punto ad essa devoluto. lu 10
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di IN DO limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di Di IN DO e dichiara, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., irrevocabile la parte della sentenza relativa alla pena base pari a venti anni di reclusione a lui inflitti, salva la riduzione per il rito. Rigetta i ricorsi di NE EN, RI IA e Di IN CH, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 28 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis EN Rotundo finewsimento Retando DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi - 5 AGO 2016 IL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri N O E M - 11