Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, qualifica l'uso del metodo mafioso, fondato sull'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2008, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 26/11/2008
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3298
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 031520/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UT LO, N. IL 05/08/1961;
avverso ORDINANZA del 07/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALATI Giovanni, il quale ha chiesto archiviarsi l'inammissibilità del reato.
PREMESSO IN FATTO
- che UT TA, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, costituito ex art. 309 c.p.c., che in funzione di giudice di rinvio ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere deliberata dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale di Napoli il 30 dicembre 2006, anche con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata in relazione al reato di concorso in estorsione di cui al capo P della rubrica;
- che nei motivi di impugnazione il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, laddove ha ritenuto che la condotta illecita contestata fosse stata commessa "con metodo mafioso", esercitando, cioè sulla vittima "quella particolare coartazione psicologica, con i caratteri propri dell'intimidazione che deriva dall'organizzazione criminale", lamentando: a) che i giudici del riesame, con specifico riferimento alla posizione dell'indagato, nei cui confronti era stata accertata l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato associativo, non avevano adeguatamente indicato quali fossero i profili della condotta contestata, indicativi, in concreto, di un'utilizzazione "del metodo mafioso"; b) che la forza intimidatrice, secondo la ricostruzione del tribunale, era infatti riconducibile, unicamente, alla potenzialità criminale del co-indagato TO ON ed a nessun altro, di guisa che alcun elemento costitutivo della fattispecie poteva ritenersi integrato;
c) che in particolare gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici del riesame (ricorso ad attentati dinamitardi - esplosione di colpi da fuoco) non erano riferibili in alcun modo al UT TA, riconosciuto estraneo al reato associativo ed al quale veniva contestato un unico episodio estorsivo;
d) che il tribunale aveva omesso di motivare sull'argomentazione difensiva sviluppata in sede di discussione, secondo cui dal verbale della deposizione resa dalla persona offesa dal reato emergeva non solo l'assenza di elementi di configurabilità del delitto estorsivo ma il mancato utilizzo del metodo mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente infondati;
- che le deduzioni difensive prospettate in ricorso, infatti, si risolvono nella sostanziale riproposizione in questa sede, di questioni già diffusamente esaminate e congruamente decise dai giudici di merito;
- che in particolare, per quel che attiene la dedotta insussistenza dell'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 in ragione dell'assenza a carico del ricorrente di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad alcun sodalizio criminale, si deve ricordare - come già affermato del resto dal tribunale del riesame e prima ancora da questa Corte in sede di annullamento della precedente ordinanza deliberata il 24 gennaio 2007 - che presupposto dell'aggravante non è l'appartenenza alla associazione mafiosa, in quanto la stessa "si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione". (Cass. Sez. 1^, 20 dicembre 2004 ric. P.G. in proc. Tornasi e altri, RV 230451);
- che sul punto occorre considerare, in particolare, che la norma dell'art. 7 cit. tiene conto che la stabilità della presenza di associazioni criminose nel tessuto sociale imprime un carattere metodologico obiettivo alla forza di intimidazione propria del vincolo associativo e, correlativamente, alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, sicché l'una può essere esercitata e dell'altra può avvalersi anche chi non è affiliato a un'associazione di tipo mafioso (cfr. Cass., Sez. 1^, 14 novembre 1998 n. 5839, ric. Giampà), essendo la funzione della norma quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, vale a dire il modus operandi dell'associazione di tipo mafioso in quanto utilizzato, sul presupposto dell'esistenza in una zona determinata di associazioni di quel tipo operanti, anche dal delinquente individuale (cfr. Cass., Sez. 2^, 31 gennaio 2000 n. 4003, ric. Muccari;
Sez. 1^, 18 novembre 1998 n. 5711, ric. Vitale e altri;
Id., 12 ottobre 1998 n. 2128, ric. P.M. e Prete e altri);
- che alla stregua di tali preliminari considerazioni, manifestamente infondate risultano anche le generiche deduzioni relative alla insufficiente indicazione nel provvedimento impugnato degli elementi della condotta contestata all'indagato ritenuti indicativi dell'utilizzazione del "metodo mafioso", giacché, anche volendo ritenere che in riferimento all'unico episodio delittuoso contestato al ricorrente non vi sia stato alcun ricorso ad attentati dinamitardi ovvero all'esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo degli esercizi commerciali, sta di fatto, tuttavia, che i giudici del riesame hanno valorizzato anche l'ulteriore circostanza, non contestata, che le intimidazioni vennero realizzate evocando lo "spessore criminale" dell'ergastolano TO ON (fratello del ricorrente) e quindi con modalità sicuramente ricondocibile a sistemi di tipo mafioso, sicché la motivazione dell'ordinanza impugnata supera in modo limpido il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza prescritti dall'art. 273 c.p.p., per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni, riservate al giudice di merito;
- che manifestamente infondata si rivela, infine, anche l'ulteriore censura relativa al mancato apprezzamento da parte dei giudici del riesame delle dichiarazioni della persona offesa, da cui emergerebbe addirittura, si sostiene, "l'assenza di configurabilità del delitto estorsivo contestato", vuoi perché la genericità della deduzione - in contrasto con il generale principio di autosufficienza operante anche in sede penale (si veda ex multis Cass., Sez. 1, sentenza n. 16706 del 18/3/2008 Rv. 240123, Falcone) - non consente di apprezzare l'effettiva rilevanza dell'elemento probatorio che si assume non esaminato, sia anche perché in merito alla ravvisabilità di gravi elementi indizianti a carico dell'indagato con riferimento a tale specifico episodio, risulta essersi formato il giudicato cautelare;
- che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2009