Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2008, n. 4898
CASS
Sentenza 26 novembre 2008

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Massime1

La circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, qualifica l'uso del metodo mafioso, fondato sull'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni.

Commentario1

  • 1Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023

    Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2008, n. 4898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4898
Data del deposito : 26 novembre 2008

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