Sentenza 23 novembre 2010
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza, il giudice, prima di applicare l'espulsione dal territorio dello Stato in caso di condanna dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 45468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45468 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 23/11/2010
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 2002
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 17022/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AJ RI N. IL *19/04/1986*;
avverso la sentenza n. 6415/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 16/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l?inammissibilita? del ricorso. FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza in data 14-7-2009, con la quale il Tribunale di Cuneo ha dichiarato \G EN colpevole dei reati di cessione e illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina ascrittigli ai capi A), B) e C) della rubrica, riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato, con la riduzione del rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa. Il \G\, per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:
1) l?inutilizzabilita? erga omnes, ex art. 63 c.p.p., comma 2, delle sommarie informazioni rese da AM, IO, TO, EN e CE, i quali, avendo acquistato sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sentiti sin dall?inizio come persone indagate;
2) la mancata di motivazione in ordine alle doglianze mosse con l?atto di appello riguardo alla inattendibilita? delle dichiarazioni rese da AM, IO, ON, EN e CE, nonche? la contraddittorieta? della motivazione in ordine alla ritenuta destinazione a terzi della droga rinvenuta sulla persona del prevenuto dopo il suo ingresso in carcere;
3) l?inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di cui al capo C), stante la chiara destinazione ad uso personale della sostanza rinvenuta addosso all?imputato dopo il suo ingresso in carcere;
4) l?inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata concessione dell?attenuante del fatto di lieve entita? di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
5) l?inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riguardo al mancato riconoscimento dell?attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7;
6) l?inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 133 bis c.p., a norma dei quali la pena avrebbe dovuto essere irrogata in misura pari al minimo edittale;
7) l?inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, stante la mancata applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilita?;
8) l?inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all?applicazione della misura di sicurezza dell?espulsione. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso e? inammissibile. L?art. 63 c.p.p, comma 2, stabilisce che le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall?inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualita? di indagata sono inutilizzabili "erga omnes". La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, ai fini dell?applicazione della disposizione in esame, spetta al giudice il potere di verificare nella sostanza -al di la?
del riscontro di indici formali, quali la gia? intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato- l?attribuibilita?, al dichiarante, della qualita? di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese (Cass. Sez. Un,. 25-2-2010 n. 15208; Sez. 6, 22-4-2009 n. 23776; Sez. 2, 24-4-2007 n. 26258; Sez. 1, 6-2-2001 n. 16146; Sez. 6, 11-5-2000 n. 6605; Sez. 6, 20-5-1998 n. 7181). Quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l?effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reita?, sussistenti gia? prima dell?escussione del soggetto e conosciuti dall?autorita? procedente (Sez. Un., 23-4-2009 n. 23868;
Sez. 5, 15-5-2009 n. 24953; Sez. Un, 22-2-2007 n. 21832; Sez. 2, 2.10.2008 n. 39380). Resta fermo, comunque, che la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reita? a carico dell?interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, e? sottratto al sindacato di legittimita? (Cass. Sez. Un., 25-2-2010 n. 15208, Sez. 2, 24-4-2007 n. 26258; Sez. 3,30-9-2003 n. 43135; Sez. 6, 30-4-1999 n. 10230). Nel caso in esame, pertanto, non e? censurabile in questa sede la valutazione espressa dalla Corte di Appello, la quale, a prescindere dagli ulteriori rilievi svolti circa l?utilizzabilita? nel giudizio abbreviato di tutti gli atti facenti parte del fascicolo processuale e circa la destinazione a consumo di gruppo della sostanza stupefacente ceduta ai dichiaranti dall?odierno ricorrente, ha dato atto, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicita?, della mancanza di elementi per ritenere che le persone assunte a s.i.t. dovessero essere sentite sin dall?inizio in qualita? di imputate. 2) Le censure di omessa motivazione mosse col secondo motivo di ricorso sono infondate, in quanto la Corte di Appello, nel basare il proprio convincimento circa la responsabilita? dell?imputato anche sulle dichiarazioni rese a s.i.t. da AM, IO e ON EL, ha implicitamente ritenuto le stesse attendibili. La genericita? delle contestazioni mosse al riguardo dall?appellante con i motivi di gravame, d?altro canto, non imponeva una piu? diffusa motivazione sul punto.
Quanto alla dedotta inattendibilita? delle dichiarazioni rese da EN e CE, trattasi di questione del tutto irrilevante ai fini della decisione, non avendo i giudici di merito fatto alcun riferimento a tali dichiarazioni nella valutazione degli elementi dimostrativi della responsabilita? del prevenuto. 3) Le doglianze mosse dal ricorrente in ordine alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta sulla persona dell?imputato dopo il suo ingresso in carcere investono apprezzamenti in fatto non sindacabili in questa sede. La valutazione espressa al riguardo dai giudici di merito, infatti, risulta supportata da una motivazione non manifestamente illogica, basata, in particolare, sul rilievo che il prevenuto era stato arrestato nella flagranza della cessione al AM, ed evidentemente teneva occultata sulla sua persona parte della cocaina di cui stava facendo smercio. Ne discende l?inammissibilita? delle deduzioni svolte dal ricorrente, con le quali si vorrebbe investire questa Corte di un potere di rilettura degli atti e di rinnovata valutazione delle emergenze processuali, esulante dal sindacato di mera legittimita? ad essa riservato.
4) Il quarto motivo e? infondato.
La Corte di Appello ha escluso l?applicabilita? della circostanza attenuante speciale del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in considerazione del dato ponderale, del giro di clientela dimostrato dalle dichiarazioni di AM, IO e TO, del numero delle cessioni e del loro protrarsi nel tempo. Nella specie, i giudici di merito si sono correttamente attenuti al principio di diritto piu? volte enunciato da questa Corte, secondo cui l?attenuante in parola puo? essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensivita? penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalita?, circostanze dell?azione), dovendosi conseguentemente escludere l?ipotesi del fatto di lieve entita? in presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge (Cass. Sez. un.24.6.2010 n. 35737; Sez. 6, 14-4-2008 n. 27052; Sez. 4, 29-9-2005 n.
38879). 5) Anche il quinto motivo di ricorso e? privo di fondamento. La Corte distrettuale ha rigettato il motivo di appello concernente il mancato riconoscimento dell?attenuante speciale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, in considerazione della non decisivita? del contributo offerto dall?imputato, il quale si e?
limitato a indicare un nome» che non ha portato a nulla, senza fornire ulteriori contributi proficui e concreti, idonei a favorire le indagini investigative. La motivazione resa al riguardo si integra e si salda con quella della sentenza di primo grado, nella quale e?
stato meglio spiegato che le indagini svolte dalla P.G. all?udienza del 12-6-2009 non hanno portato al rinvenimento di elementi a carico di RA DA ("\Bledi\"), indicato dal prevenuto come il suo fornitore di cocaina.
In definitiva, pertanto, l?attenuante in esame e? stata negata in considerazione della mancata individuazione di risultati apprezzabili per la repressione dell?attivita? criminosa, derivanti dalla collaborazione fornita dall?imputato.
Trattasi di motivazione congrua e logica, che fa corretta applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell?attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 7, prevista a favore di chi si adopera per assicurare la prova del reato e per sottrarre all?associazione risorse decisive per la commissione dei delitti, occorre che l?aiuto si concreti in un risultato di utilita?, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti (Cass. Sez. 6, 2-3-2010 n. 20799; Sez. 4, 26-1-2006 n. 20237;
Sez. 4, 28-1-2004 n. 11555). 6) Le censure mosse col sesto motivo sono inammissibili, concernendo il merito della valutazione espressa dalla Corte di Appello circa la congruita? della pena inflitta in primo grado, che, oltre tutto, e?
stata determinata partendo, per la sanzione detentiva, dal minimo edittale (anni sei di reclusione), e per la sanzione pecuniaria da un importo (Euro 30.000,00 di multa) di poco superiore al minimo previsto dalla legge (Euro 26.000,00 di multa).
7) Il settimo motivo e? manifestamente infondato, in quanto la norma invocata dal ricorrente (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis) consente l?applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilita? solo nell?ipotesi -nella fattispecie in esame esclusa dai giudici di merito- in cui ricorra la circostanza attenuante del fatto lieve di cui al precedente comma 5.
8) Appare invece meritevole di accoglimento l?ultimo motivo di ricorso.
Giova rammentare che, con sentenza n. 58/1995, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita? costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere contestualmente alla condanna, senza l?accertamento in concreto della pericolosita? sociale, l?ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82 dello stesso testo legislativo.
Ne consegue che il giudice, nel l?emettere una sentenza di condanna per uno dei reati suindicati, ai fini della verifica delle condizioni di applicabilita? della misura di sicurezza dell?ordine di espulsione dello straniero dallo Stato, e? tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosita? sociale del condannato (Cass. Sez. 4, 25-10-2007 n. 46759; Sez. 6-5-2004 n. 26096). Nel caso di specie i giudici di merito, nell?ordinate l?espulsione dell?imputato dal territorio dello Stato, hanno omesso qualsiasi accertamento in ordine alla effettiva pericolosita? del medesimo. Di conseguenza, s?impone l?annullamento nella parte de qua della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell?espulsione dal territorio dello Stato e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Cosi? deciso in Roma, il 23 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010