Sentenza 3 novembre 2004
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il divieto di "reformatio in pejus" riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado che, pure in assenza dell' appello del P.M., aveva operato, in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche già concesse in primo grado, una diminuzione di pena pari a un sesto, inferiore rispetto a quella applicata, nella misura massima di un terzo, nel precedente grado di giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2004, n. 46271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46271 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/11/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1184
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 18923/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG AO, n. il 8 gennaio 1961;
2) AR RD, n. il 13 marzo 1953;
contro la sentenza 19 novembre 2003 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentito il Procuratore Generale Dott. VITALIANO ESPOSITO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
sentito il difensore dei ricorrenti avv. LUIGI PETRILLO in rappresentanza dell'avv. ERMINIO STRIANI.
OSSERVA
1. Con sentenza 15 luglio 1999 il Tribunale di Avellino ha dichiarato, tra l'altro, AG AO e AR DO colpevoli dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e usura e li ha condannati, concesse le attenuanti generiche, alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione e 1.200.000 lire di multa (il AG) e di sette anni e sei mesi di reclusione e 900.000 lire di multa (il AR). La decisione è stata parzialmente riformata con sentenza 11 aprile 2001 della Corte d'appello di Napoli che ha assolto entrambi gli imputati dal delitto di cui all'art. 629 c.p. e il AR altresì da quello di cui all'art. 644 c.p. e, confermando gli altri profili di responsabilità, li ha condannati, escluse le attenuanti generiche, alla rispettiva pena di due anni e otto mesi di reclusione e due anni di reclusione. La pronuncia di appello è stata annullata con rinvio, con sentenza 10 ottobre 2002, dalla Corte di Cassazione: in punto revoca delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. per entrambi e altresì in ordine alla condanna per il delitto di usura per AG.
Nel conseguente giudizio di rinvio la Corte di appello di Napoli, con sentenza 19 novembre 2003, ha confermato la condanna del AG anche per il delitto di usura (limitatamente alle condotte in danno di UR DO e De MA IO) e, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta al AR in un anno e otto mesi di reclusione e quella inflitta al AG in due anni e due mesi di reclusione.
Hanno proposto ricorso, per violazione di legge e vizi di motivazione, entrambi gli imputati. Il AG deduce, in particolare, che la corte di merito ha omesso sia di rispondere alle proprie specifiche doglianze in punto responsabilità per il delitto di usura sia di motivare in modo adeguato sulla esistenza dello stato di bisogno dei presunti usurati e sul proprio dolo. Entrambi, poi, lamentano la violazione del divieto di reformatio in pejus, in quanto, a fronte della diminuzione di un terzo di pena operata dal tribunale per effetto delle attenuanti generiche, la corte di appello - pur in assenza di specifico motivo di impugnazione del pubblico ministero - ha applicato una riduzione di gran lunga inferiore. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, va preliminarmente precisato che la consumazione del reato di usura è cessata nei primi mesi del 1996, anteriormente all'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 108/1996, e, dunque, quando la pena massima per esso prevista era di cinque anni di reclusione: in presenza delle attenuanti generiche, la relativa prescrizione (di cinque anni e, tenendo conto degli atti interruttivi, di sette anni e mezzo) è conseguentemente ormai maturata. Non ricorrendo nella specie, da un lato, situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (ictu oculi inesistenti) e, dall'altro, cause di inammissibilità del ricorso (che pone questioni di adeguatezza della motivazione meritevoli di approfondimento), la sentenza va, dunque, annullata per intervenuta estinzione del reato.
Il secondo motivo è fondato. In primo grado gli imputati hanno beneficiato delle attenuanti generiche con riduzione della pena nella misura massima di un terzo. Nel giudizio di appello la pena complessiva è stata - come si è visto - diminuita ma, pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, la diminuzione ex art. 62 bis c.p. è stata operata nella misura di un sesto (sei mesi di reclusione in presenza di una pena di tre anni di reclusione). Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il divieto di reformatio in pejus riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena (cfr. per tutte, Cass., sez. unite, 12-23 maggio 1995, Pellizzoni, riv. n. 201034). Ciò impone l'annullamento della sentenza, che va disposto senza rinvio ai sensi degli artt, 620 lett. l e 621 c.p.p., potendo essere effettuata in questa sede, mediante semplice operazione matematica, la nuova determinazione della pena (pena base per il delitto di associazione per delinquere = tre anni di reclusione;
- un terzo per le attenuanti generiche = due anni;
- un terzo per la diminuente del rito abbreviato = un anno e quattro mesi).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di usura contestato al AG perché estinto per prescrizione;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti relativamente alla misura della pena che determina in un anno e quattro mesi di reclusione;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004