Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2004, n. 46271
CASS
Sentenza 3 novembre 2004

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In tema di impugnazioni, il divieto di "reformatio in pejus" riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado che, pure in assenza dell' appello del P.M., aveva operato, in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche già concesse in primo grado, una diminuzione di pena pari a un sesto, inferiore rispetto a quella applicata, nella misura massima di un terzo, nel precedente grado di giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2004, n. 46271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46271
    Data del deposito : 3 novembre 2004

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