Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2016, n. 28691
CASS
Sentenza 6 giugno 2016

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Massime1

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

Commentario1

  • 1Chi ci ripensa paga: La rinuncia al ricorso per Cassazione non è gratis
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Ci sono cose nella vita che ti costano anche quando decidi di non farle. Una cena prenotata e poi saltata all'ultimo minuto, l'abbonamento in palestra mai utilizzato, o, come ci insegna la Cassazione Penale (Sez. III, sentenza n. 46552 del 27 novembre 2024), il ricorso a cui rinunci. Sì, perché se pensavate che dire "no grazie, ci ho ripensato" fosse gratuito, la Suprema Corte ci ricorda che non è esattamente così. Nell'ordinanza in questione, la ricorrente ha pensato bene di ritirare il proprio ricorso per Cassazione, presumibilmente immaginando di archiviare così la questione in modo indolore. Ma ecco il colpo di scena: la rinuncia al ricorso, per quanto legittima e regolamentata, non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2016, n. 28691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28691
Data del deposito : 6 giugno 2016

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