Sentenza 6 giugno 2016
Massime • 1
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.
Commentario • 1
- 1. Chi ci ripensa paga: La rinuncia al ricorso per Cassazione non è gratishttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Ci sono cose nella vita che ti costano anche quando decidi di non farle. Una cena prenotata e poi saltata all'ultimo minuto, l'abbonamento in palestra mai utilizzato, o, come ci insegna la Cassazione Penale (Sez. III, sentenza n. 46552 del 27 novembre 2024), il ricorso a cui rinunci. Sì, perché se pensavate che dire "no grazie, ci ho ripensato" fosse gratuito, la Suprema Corte ci ricorda che non è esattamente così. Nell'ordinanza in questione, la ricorrente ha pensato bene di ritirare il proprio ricorso per Cassazione, presumibilmente immaginando di archiviare così la questione in modo indolore. Ma ecco il colpo di scena: la rinuncia al ricorso, per quanto legittima e regolamentata, non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2016, n. 28691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28691 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2016 |
Testo completo
28 6 9 1/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Paolo Antonio Bruno Presidente Udienza c.c.
6.6.2016 Consigliere Sentenza n. 792 Dott. Edoardo De Gregorio Dott. Rosa Pezzullo Consigliere Registro generale n. 15602/2016 Dott. Giuseppe De Marzo Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : NA IA, nato a [...], il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria del 5.11.2015 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Balsamo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello, così riqualificato con sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 16 luglio 2015 l'originario ricorso proposto dal detto indagato, confermando pertanto l'applicazione a quest'ultimo della ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere disposta dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria. In realtà, con il provvedimento impugnato il G.u.p. aveva rigettato l'istanza difensiva diretta alla revoca della misura cautelare in carcere disposta in precedenza nei confronti dell'indagato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p., fondando tale richiesta sull'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche sui cui era fondata l'accusa in contestazione. Avverso la predetta ordinanza emessa dal G.u.p. in data 7.11.2015 ricorre indagato, per mezzo dei suoi difensori, proponendo due ricorsi e affidando la sua impugnativa a svariate ragioni di doglianza. 1 + 1.1Con il primo ricorso, a firma dell' Avv.to Novella, si eccepisce, in primo luogo, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b ed e, comma 1, c.p.p., violazione degli artt. 266, 267, 268, 271, 181 727 e ss., c.p.p., nonché violazione delle norme sulla convenzione europea di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959 ; si deduce inoltre, sempre ai sensi dell'art. 606, lett. b, c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 234 bis c.p.p., norma inserita solo recentemente dall'art. 2, comma 1 bis, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito nella legge 17 aprile 2015 n. 43 ; e si eccepisce violazione di legge processuale in relazione al combinato disposto degli artt. 253 e 178, lett. be 191 in ordine agli artt. 267, comma 4, 271 e 191 c.p.p. Osserva il ricorrente che con l'atto di appello si era evidenziato che la gravità indiziaria a carico dell'Arena era fondata quasi esclusivamente sulle risultanze delle intercettazioni "pin to pin" effettuato dall'apparato radiomobile Blackberry, avente IMEI 25AF79E6 e nickname PA;
che le risultanze di tali intercettazioni dovevano ritenersi assolutamente inutilizzabili perché disposte in violazione delle norme di cui all'art. 727 e ss. cpp, nonché in violazione degli artt. 266 e ss cpp;
che, in realtà, anche secondo una perizia versata in atti, le risultanze delle intercettazioni della messaggistica "pin to pin", operata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, era stata realizzata all'estero e senza il rispetto della normativa in tema di rogatoria internazionale, con la conseguenziale patologica inutilizzabilità delle stesse, ai sensi degli artt. 271 e 696 c.p.p. ; che, più in particolare, in data 27 maggio 2013 il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria aveva chiesto al competente Gip l'emissione di un decreto di autorizzazione alla captazione del traffico informatico e telematico sull'apparato CK avente Pin 25°267E9 e nikname KY che veniva emesso dal Gip distrettuale in data 28 maggio 2013; che medesima richiesta e conseguenziale autorizzazione veniva mantenuta anche in relazione al CK avente PIN 25af79e6 e nickname PA;
che per precisione anche per quest'ultimo il Procuratore della Repubblica aveva richiesto autorizzazione alle intercettazioni in data 30 maggio 2013 e ottenuto il relativo decreto autorizzativo dal Gip in data 31 maggio 2013; che comunque i due decreti autorizzativi del 28 e 31 maggio non chiarivano le ragioni per le quali si autorizzava la captazione di conversazioni mediante traffico telematico ed informatico, e ciò violando l'art. 266 c.p.p. ; che peraltro nei provvedimenti autorizzativi in parola non vi era stata neanche menzione della necessità dell'acquisizione della messaggistica pin to pin rinviando sul punto ad una generica dicitura di "traffico telematico" ; che anche nei successivi decreti autorizzativi del 27 giugno 2013 a firma della dott.ssa Cerreti si disponevano le intercettazioni telefoniche delle 7 utenze riferibili all'Arena, al Rao e al AR;
che con il medesimo provvedimento si disponeva l'intercettazione telematica e del traffico informatico degli apparati CK avente PIN 25af79e6 E nickname PA e CK avente IMEI 259FC53D e nickname SOBRINO, convalidato poi dal Gip in data 29.06.2013 ; che anche in tali autorizzazioni si faceva riferimento genericamente alle intercettazioni di comunicazioni informatiche, senza specificare nulla in ordine al traffico "pin to Pin" degli apparati Blackberry;
che in data 27 giugno 2013 il Pm scriveva alla RIM, acronimo 2 A di Research in motion ossia alla società proprietà del marchio Blackberrym alla quale ordinava di fornire assistenza alla Pg per le procedure di intercettazioni;
che in maniera inedita in tale comunicazione si faceva per la prima volta riferimento anche al traffico PIN to PIN, qui in esame;
che pertanto la richiesta del Pm travalicava il provvedimento autorizzativo emesso dal Gip;
che pertanto la inutilizzabilità del contestato traffico informativo telematico derivava dalla circostanza che la richiesta di informazioni inviata alla Rim non era stata autorizzata da un provvedimento d'urgenza del Pm ovvero dal decreto di convalida del Gip;
che la risposta fornita dal Tribunale della Libertà era elusiva sul punto perché non spiegava le ragioni della utilizzabilità di intercettazioni non autorizzate.
1.2 Deduceva inoltre l'indagato con il primo ricorso che per la corrispondenza Pin to Pin occorreva l'acquisizione di codici di decifratura da effettuare all'estero atteso che gli stessi erano nella esclusiva disponibilità della Rim canadese ovvero inglese;
che pertanto l'acquisizione dei dati richiesti era intervenuta non in AL, come affermato dal Gup e dal Tribunale impugnato, ma più probabilmente in Canada;
che anzi, secondo la perizia a firma del Prof. Paoloni, la sede di snodo di questo flusso informativo era il Regno Unito, di talché era evidenze che il Pm aveva acquisito i codici di decifrazione all'estero senza la necessaria rogatoria che pertanto erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto che non vi fosse violazione di legge sulla base del presupposto che nessuna attività di acquisizione probatoria era stata eseguita all'estero; che la Rim AL aveva assecondato tale richiesta senza nulla opporre (così rendendo superflua la rogatoria all'estero ) ; che comunque non era invocabile ratione temporis l'art. 234-bis c.p.p., perché entrato in vigore con la legge 17 aprile 2015 n. 4; che comunque era stato violato anche l'art. 253 c.p.p. giacché per il sequestro probatorio occorreva un decreto motivato dell'A.G.. 2.Con secondo ricorso a firma dell'Avv. Pittelli si impugna sempre la predetta ordinanza del Tribunale della Libertà, proponendo quattro motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo si denunzia il vizio argomentativo. Denunzia l'oscurità della disciplina codicistica applicata dal Tribunale impugnato, atteso che, per un verso, si richiamava l'art. 266 bis c.p.p. e che, per altro verso, richiamava la normativa sulle intercettazioni di comunicazioni, dando comunque atto della "asincronia" delle comunicazioni sopra descritte.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in riferimento all'art. 254, in combinato disposto con gli artt. 253 e 178, comma 1, lett b, e 191 c.p.p., nonché con riferimento all'art. 125, comma 3, c.p.p. e al combinato disposto degli artt. 267, comma 4, 271 e 191 c.p.p. Si denunzia che nel caso di specie non è richiamabile l'art. 266 bis c.p.p. ; che l'accertata mancanza di contestualità tra le conversazioni faceva sì che non ci si trovasse di fronte ad una intercettazione di traffico telematico, quanto piuttosto in sede di un sequestro di corrispondenza;
che per l'esercizio di tale attività probatoria si richiedeva l'attivazione della procedura di rogatoria internazionale;
che comunque mancava nel fascicolo processuale un provvedimento di sequestro ai sensi degli artt. 253 e 254 bis c.p.p.. 3 丈 2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 696, 727 e 729 cpp. Si osserva ancora che il traffico di dati era stato captato in Canada e non già in AL e dunque occorreva attivare il procedimento di rogatoria internazionale.
2.4 Con il quarto ed ultimo motivo si deduce comunque violazione dell'art. 267, comma 4, in combinato disposto con l'art. 271, comma 1, c.p.p.. Si deduce che anche a voler ricondurre l'attività di indagine nell'alveo applicativo di cui all'art. 266 bis c.p.p. mancherebbe nel caso di specie alcuna attività svolta direttamente dal Pm ovvero da un ufficiale di Pg a ciò delegato, con violazione del quarto comma dell'art. 267 c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Va subito rilevato che con atto depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 23 maggio 2016 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare al proposto ricorso per cassazione.
2.2 Sul punto, occorre ricordare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015 - dep. 22/06/2015, P.M. in proc. Degennaro, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015 - dep. 20/04/2015, Gelao, Rv. 263400) Pertanto, va precisato che il ricorso e' inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato. Ne consegue che alla predetta declaratoria d'inammissibilita' segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilita' riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00. 2.2 Orbene, il Collegio ritiene di dover dare continuita' all'orientamento recentemente espresso più volte da questa Corte (Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953), non condividendo l'orientamento (Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012, Ighune, Rv. 253229), secondo cui, qualora il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per taluna delle cause indicate nell'art. 591 c.p.p., non si applicherebbe la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., riguardando tale previsione soltanto i casi in cui l'inammissibilita' sia dichiarata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Tale ultimo orientamento appare in contrasto con il tenore letterale citato art. 616 c.p.p., il quale, nello stabilire l'applicazione di detta sanzione "se il ricorso e' dichiarato inammissibile", non distingue tra le varie possibili cause di inammissibilita' Ricorre nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. Cpp con necessità pertanto che copia del provvedimento sia trasmessa a cura della cancelleria al ricorrente. 4 * :
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. Cpp Così deciso in Roma, il 6.6.2016 Il Presidente Paolo Antonio Bruno RossB Il Consigliere estensore Roberto Amatore DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl - 8 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuisa Jun 5