Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 500
CASS
Sentenza 6 novembre 2014

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Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006 è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale, (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di soggetto indagato, in concorso con altri, per il reato di trasferimento fraudolento di valori; la S.C. ha ritenuto la non configurabilità dell'aggravante in questione, desunta nel provvedimento impugnato dal fatto che i fondi originariamente distratti sarebbero transitati prima di rientrare in Italia, attraverso una serie di stazioni intermedie situate all'estero, grazie ad una serie di operazioni effettuate con la collaborazione degli agenti stranieri degli enti gestori dei rapporti bancari e degli strumenti finanziari all'uopo utilizzati, senza che emerga la base fattuale che consenta di ritenere che i soggetti stranieri coinvolti nella vicenda avessero effettivi rapporti tra loro di natura tale da lasciar presumere che agissero in maniera coordinata per realizzare finalità illecite).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 500
    Data del deposito : 6 novembre 2014

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