Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006 è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale, (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di soggetto indagato, in concorso con altri, per il reato di trasferimento fraudolento di valori; la S.C. ha ritenuto la non configurabilità dell'aggravante in questione, desunta nel provvedimento impugnato dal fatto che i fondi originariamente distratti sarebbero transitati prima di rientrare in Italia, attraverso una serie di stazioni intermedie situate all'estero, grazie ad una serie di operazioni effettuate con la collaborazione degli agenti stranieri degli enti gestori dei rapporti bancari e degli strumenti finanziari all'uopo utilizzati, senza che emerga la base fattuale che consenta di ritenere che i soggetti stranieri coinvolti nella vicenda avessero effettivi rapporti tra loro di natura tale da lasciar presumere che agissero in maniera coordinata per realizzare finalità illecite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 06/11/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 1523
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 41691/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dai difensori di:
PA LL, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 8/7/2014 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito per l'imputato l'avv. Meyer Aldo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca di alcuni beni di PA LL per un valore equivalente al profitto del reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla transnazionalità per il quale egli risulta indagato in concorso con altri soggetti. La vicenda riguarda la presunta appropriazione indebita (pure contestata all'indagato) dei fondi della Cassa previdenziale dei ragionieri e dei periti commerciali (d'ora innanzi CNPR) affidati in gestione ad EN Sicav, che, nell'impostazione accusatoria accolta dai giudici del riesame, sarebbero stati oggetto di distrazione e successivo occultamento mediante una serie di operazioni finanziarie effettuate all'estero e culminate con il rientro dell'originaria provvista in Italia in favore di diversi soggetti.
2. Avverso l'ordinanza ricorre lo PA a mezzo dei propri difensori articolando sette motivi.
2.1 Con il primo deduce l'errata applicazione della L. n. 146 del 2006, artt. 4 e 11 rilevando l'inconfigurabilità della contestata aggravante della transnazionalità e la conseguente illegittimità del sequestro di beni per valore equivalente al profitto del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies. In proposito osserva come la suddetta aggravante sia stata contestata con riferimento all'ipotesi dell'implicazione nella consumazione del reato di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Gruppo identificato senza fondamento dal Tribunale con i soggetti operanti all'estero coinvolti nelle operazioni finanziarie attraverso cui sarebbe stato effettuato il trasferimento fraudolento di valori, in realtà estranei al reato o nei confronti dei quali sarebbe al più configurabile una mera responsabilità concorsuale.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge processuale evidenziando come il Tribunale avrebbe esorbitato dai propri poteri di integrazione della motivazione del provvedimento genetico della misura, venendo meno al suo dovere di annullarlo per difetto assoluto di un apparato giustificativo non meramente apparente. In tal senso si osserva infatti che il decreto del G.i.p. si era limitato, con riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti, a riportarsi per relationem all'ordinanza applicativa delle misure personali emessa nei confronti di alcuni coindagati dello PA, provvedimento di cui quest'ultimo non avrebbe mai avuto formale conoscenza, non essendo stato tra i destinatari dell'intervento coercitivo. I giudici del riesame, per un verso avrebbero superato l'analoga eccezione sollevata nell'incidente cautelare sulla base dell'ingiustificata presunzione per cui la puntualità delle censure mosse al procedimento genetico con il gravame di merito rivelerebbero la sua conoscenza di fatto dei contenuti dell'atto; per l'altro - e per l'appunto - avrebbero implicitamente riconosciuto il difetto originario di motivazione, provvedendo in maniera del tutto illegittima a rendere autonoma ed inedita motivazione in ordine alla menzionata sussistenza del fumus del reato contestato.
2.3 Con il terzo motivo viene eccepito che il Tribunale avrebbe erroneamente imputato al reato di trasferimento fraudolento di valori quello che in realtà, per sua stessa ammissione incidentale, rappresenterebbe il profitto del diverso e presupposto reato di appropriazione indebita, pure contestato nell'indagine allo PA, ma in riferimento al quale - stante i limiti edittali di pena che non lo consentono - non è configurabile l'aggravante della transnazionalità legittimante il sequestro a fini di confisca anche nella forma per equivalente.
2.4 L'errata applicazione della legge penale viene denunciata anche con il quarto motivo, questa volta in riferimento alla qualificazione delle condotte contestate all'indagato ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies. Osserva in proposito il ricorrente come
EN Sicav, nel l'effettua re i contestati investimenti esteri utilizzando la provvista fornita da CNPR, non avrebbe ecceduto dai poteri riconosciutigli dal contratto di gestione e dalla normativa di riferimento (nella specie quella lussemburghese), operando dunque del tutto legittimamente scelte di investimento in linea con il mandato originariamente conferitogli (e con lo statuto della Cassa) non qualificabili come manifestazione da parte dei suoi rappresentanti di una interversione del possesso delle somme affidate alla società. Pur essendo esclusa la possibilità per il singolo socio di interferire con le scelte relative al singolo collocamento, in esecuzione degli accordi stipulati, EN aveva altresì provveduto a sottoporre al parere dell'advisor indicato da CNPR le operazioni incriminate prima della loro effettuazione, senza ricevere obiezioni in proposito. Dovrebbe dunque escludersi il carattere distrattivo degli investimenti operati all'estero con la provvista della Cassa e, conseguentemente, la stessa possibilità che i trasferimenti effettuati assumano natura illecita ai sensi ed ai fini della norma incriminatrice contestata.
2.5 Analoghi vizi vengono dedotti con il quinto motivo, con il quale si contesta il difetto della prova della fittizia attribuzione a terzi dei beni oggetto del reato, lamentando altresì sul punto il difetto assoluto di motivazione da parte del Tribunale nonostante la questione fosse stata sottoposta alla sua attenzione con il gravame di merito. Parimenti insussistenti sarebbero le modalità fraudolente con cui sarebbero stati effettuati i trasferimenti di danaro, pure ipotizzate dal Tribunale, e l'obiettivizzazione nelle condotte contestate della finalità che caratterizza il dolo specifico del reato, atteso che alcuna delle operazioni in questione rivelerebbe l'intenzione di ostacolare l'accertamento della provenienza della provvista.
2.6 Con il sesto motivo, sempre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), il ricorrente contesta la addebitabilità del fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio (necessario per l'integrazione della fattispecie di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies) in capo a colui che di tale reato non può rispondere in quanto presunto coautore dell'illecito presupposto da quest'ultimo (e cioè l'appropriazione indebita del danaro di CNPR). In proposito viene rilevata l'irragionevolezza di una interpretazione che, pur riconoscendo la non punibilità dell'auto-riciclaggio allo stato della legislazione, vorrebbe sanzionabile una condotta prodromica alla sua realizzazione, senza peraltro considerare come l'espresso richiamo da parte del citato art. 12-quinquies dell'art. 648-bis c.p. debba ritenersi comprensivo anche della clausola di esclusione della punibilità dell'autore del reato presupposto contemplata in tale ultima disposizione.
2.7 Con il settimo ed ultimo motivo lamenta infine il difetto di qualsiasi elemento indicativo del concreto coinvolgimento dello PA nella consumazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo che si rivela invero inammissibile non avendo provveduto il ricorrente, come suo onere, ad allegare il provvedimento del G.i.p. impugnato dinanzi al Tribunale del riesame della cui motivazione lamenta l'illegittima integrazione da parte di quest'ultimo e che non risulta agli atti. Va infatti ribadito che, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. Un., n. 39061 del 16 luglio 2009, De Iorio, Rv. 244329).
2. Passando agli altri motivi di ricorso, deve essere preliminarmente evidenziato come l'unico reato tra quelli per cui si procede nei confronti dello PA per cui è prevista la confisca nella forma per equivalente del profitto è quello di interposizione fittizia di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, in relazione al quale la misura cautelare reale è stata effettivamente disposta.
2.1 Ancora va ribadito come sia consentito, ai sensi, dell'art. 325 c.p.p., ricorrere avverso le ordinanze in materia cautelare reale esclusivamente per violazione di legge, vizio che, in relazione ai difetti della motivazione, si configura in riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3 ogni qual volta l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato risulti o del tutto mancante o, quanto meno, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692;
Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
2.2 Infine va ricordato che l'orizzonte cognitivo del giudice del riesame in materia di cautele reali è circoscritto, per quanto qui di interesse, alla verifica della sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire della astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. In tal senso, peraltro, questa Corte ha progressivamente avuto modo di precisare come il sindacato sul punto debba consistere nella verifica in modo puntuale e coerente degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure (Sez. 6, n. 45591 del 24 ottobre 2013, Ferro, Rv. 257816). In altri termini, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 6, n. 35786 del 21 giugno 2012, Buttini e altro, Rv. 254394).
3. Alla luce dei principi testè illustrati deve ritenersi che il primo motivo di ricorso sia fondato.
3.1 Come ricordato il sequestro è stato disposto nella prospettiva della confisca per equivalente del profitto del reato di interposizione fittizia addebitato allo PA. In astratto l'applicazione della suddetta misura cautelare è legittimata dalla contestazione dell'aggravante prevista dalla L. n. 146 del 2006, art. 4 in ragione del fatto che il reato sarebbe stato commesso con il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Ed infatti la configurazione di tale fattispecie imprime al reato in contestazione il carattere della transnazionalità ai sensi dell'art. 3, lett. c) della legge da ultima menzionata, di per sè sufficiente ad autorizzare la confisca per equivalente del profitto prevista dall'art. 11 della stessa legge.
3.2 Recentemente le Sezioni Unite hanno chiarito quali siano gli elementi che caratterizzano il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento la citata L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, precisando in tal senso, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), come gli stessi debbano essere identificati: a) nella stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) in un minimo di organizzazione, senza che peraltro sia necessaria una formale definizione di ruoli;
c) nella non occasionalità o estemporaneità dell'organizzazione; d) nella sua costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. Un., n. 18374 del 31 gennaio 2013, Adami e altro, Rv. 255034). Il Supremo Collegio ha altresì evidenziato come il gruppo criminale organizzato costituisca certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifichi anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., la quale richiede un'articolata organizzazione strutturale,
seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati.
3.3 Di questi principi il Tribunale non ha dimostrato di aver tenuto pienamente conto, essendosi limitato a dedurre il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato nella consumazione del reato dal fatto che i fondi originariamente distratti sarebbero transitati, prima di rientrare in Italia, attraverso una serie di "stazioni" intermedie situate all'estero, grazie ad una serie di operazioni effettuate con la collaborazione degli agenti stranieri degli enti gestori dei rapporti bancari e degli strumenti finanziari all'uopo utilizzati. In altri termini il coacervo di tali soggetti identificherebbe il "gruppo criminale organizzato" di cui sopra.
3.4 In proposito è necessario evidenziare come i giudici del riesame non abbiano spiegato innanzi tutto perché i soggetti operanti per conto delle entità finanziarie o bancarie interessate dovrebbero far parte di una struttura unitaria identificabile come gruppo criminale, a meno di non doversi ritenere che le stesse entità menzionate siano state considerate espressione di tale gruppo, rappresentandone cioè lo strumento operativo. Conclusione che pervero dovrebbe poter trovare un qualche supporto nel compendio indiziario di riferimento descritto dal provvedimento impugnato e che invece non emerge dal testo del medesimo e ciò a tacere del fatto che alcuni degli enti coinvolti sono in realtà noti istituti bancari di rilevanti dimensioni come Deutsche Bank.
3.5 Comunque rimane indimostrato che gli agenti stranieri stessi abbiano tra loro costituito un gruppo criminale, non essendo sufficiente a tal fine - come sostanzialmente ha fatto il Tribunale - rilevare che gli autori del reato si siano serviti di strutture e persone operanti in più Stati per commetterlo, giacché, come ricordato dalle Sezioni Unite, perché possa ritenersi configurabile un gruppo criminale organizzato, è necessario dimostrare che esista effettivamente un insieme di persone riconoscibili come tali in forza dei rapporti stabili intercorrenti tra le stesse e che tale insieme abbia costituito una autonoma (per quanto minimale) organizzazione finalizzata alla consumazione di un'attività illecita. Dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge invece nemmeno la base fattuale che consenta di ritenere che i soggetti stranieri coinvolti nella vicenda avessero effettivi rapporti tra loro di natura tale da lasciar presumere che agissero in maniera coordinata per realizzare finalità illecite. Ed in tal senso il riferimento alle cariche contestualmente ricoperte da AM GE in alcuni degli enti coinvolti nel trasferimento dei fondi è al più sufficiente a corroborare il sospetto di un suo possibile concorso nei reati contestati (insufficiente alla configurabilità dell'aggravante di cui si tratta), ma non già che gli altri operatori finanziari abbiano agito sotto la sua direzione nell'ambito di un gruppo criminale, a meno di non rifugiarsi nuovamente nell'ipotesi - come si è visto indimostrata - che le stesse strutture finanziarie utilizzate fossero state costituite con finalità illecite.
3.6 Perché sia configurabile l'aggravante contestata è poi necessario che il gruppo criminale abbia contribuito alla consumazione del reato che si pretende transnazionale. Va da sè che il contributo deve essere consapevole e dunque, sebbene nei limiti della regola di giudizio propria dell'incidente cautelare reale, è necessario dimostrare che il "gruppo" (anche se non necessariamente tutti i suoi ipotetici componenti) abbia agito per agevolare un fraudolento trasferimento di valori. Nulla di tutto ciò emerge dal provvedimento impugnato, che non si cura di spiegare perché i legittimi rappresentanti di enti finanziari richiesti dell'esecuzione di operazioni coerenti con l'attività gestita dai medesimi dovrebbero aver agito nella consapevolezza di contribuire alla consumazione di un reato.
3.7 Nè, infine, rileva il rinvio operato dal provvedimento impugnato ai principi affermati da Sez. 2 n. 30873 del 18 luglio 2013, Passerino, richiamata in nota. A parte il fatto che tale pronunzia ha ad oggetto la peculiare fattispecie dell'associazione a delinquere in relazione alla quale sia stata contestata l'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, la stessa si limita a rinviare ad un passo della già citata sentenza delle Sezioni Unite, la quale, come già detto, precisa come la suddetta aggravante sussista se nella consumazione del reato abbiano contribuito soggetti operanti a livello internazionale, purché gli stessi possano identificarsi come autonomo gruppo - nel senso definito dall'art. 2, lett. c) della parimenti citata Convenzione di Palermo - e non nella loro singolarità considerati. Insomma, la meritevolezza dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio è individuata dal legislatore - come già illustrato - proprio dalla ritenuta maggiore pericolosità dell'appoggio fornito in un contesto transnazionale non già da un singolo, bensì da un gruppo organizzato.
4. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di tutti gli altri non già trattati. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, il quale si atterrà ai principi in precedenza illustrati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015