Sentenza 12 novembre 2015
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 47304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47304 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2015 |
Testo completo
47 304/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 2016 Sent. n. sez. - Presidente - ZO Rotundo Stefano Mogini CC 12/11/2015 R.G.N. 35198/2015 Massimo Ricciarelli · Relatore - Ersilia Calvanese Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IN SC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/06/2015 del Tribunale del riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania, adito ex art. 309 cod. proc pen., confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato a SC IN la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di aver promosso, costituito ed organizzato una associazione dedita al narcotraffico operante in Siracusa dal giugno 2010 al giugno 2013 (capo a), nonché di numerosi reati-fine, consistiti nella partecipazione a condotte di approvvigionamento e di cessione di stupefacente (capi b, d, f, h, j, k, m), e della intestazione fittizia di beni, finalizzata ad eludere l'applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali (capi cc e dd). Il Tribunale nell'ordinanza impugnata esponeva che gli elementi indiziari - raccolti attraverso un'intensa attività di p.g., consistita in operazioni diG intercettazione telefonica ed ambientale, di video-riprese, di sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente, e la dettagliata chiamata in correità operata da uno : dei corrieri del sodalizio, IT OR dimostravano l'esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico facente capo a SC IN (classe 1978) e operante in Siracusa che si approvvigionava di ingenti quantitativi di stupefacenti di vario tipo da commercializzare nel siracusano. In tale contesto, il IN era il dominus del sodalizio, che teneva i contatti con i fornitori e che organizzava i viaggi dei corrieri e l'attività di spaccio nel siracusano. In particolare, le indagini avevano consentito di monitorare i movimenti del IN (anche grazie a telecamere posizionate sulla sua abitazione di via Morosini n. 2): questi all'inizio di ogni mese organizzava dei viaggi in Calabria, il cui scopo era rivelato dalle indagini di seguito effettuate attraverso captazioni di conversazioni ed il sequestro di stupefacente. ! Così, nel gennaio 2011, a distanza di pochi giorni dal viaggio effettuato in Calabria del IN, da un'intercettazione ambientale risultava che questi stesse predisponendo la partenza del corriere SS LI e l'occultamento sull'autovettura di questi di 70.000 euro in contanti. Le forze dell'ordine procedeva di seguito all'arresto del LI, proveniente dalla Calabria con a bordo della sua auto 1,6 kg. di cocaina (capo d). Sulla base delle captazioni, emergeva altresì che il IN, contestualmente, aveva contatti anche con fornitori del Nord d'Italia, come dimostrava il viaggio, pagato dal IN, di ZO AT e IT OR a Milano, finalizzato all'acquisto di stupefacente, rivelatosi in seguito di pessima qualità e per il quale IN aveva manifestato la sua disapprovazione, lamentando la perdita di 40.000 euro e minacciando ripercussioni nei confronti del AT (capo b). Successivamente veniva monitorato un altro viaggio in Calabria, ad opera di IT OR nell'aprile 2011, preceduto da quello pochi giorni prima del IN, all'esito del quale il primo veniva arrestato perché trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina. La sera precedente, questi si era incontrato con il IN presso l'abitazione di via Morosini e dalle captazioni risultava che il corriere avesse con sé un importante somma di danaro e che il IN avesse dato istruzioni di eseguire il viaggio con una auto a noleggio. OR aveva a tal riguardo dichiarato di aver ricevuto dal IN 37.000 euro da consegnare ai fornitori calabresi (capo f). Nonostante le considerevoli perdite economiche subite dal gruppo a causa dei sequestri di stupefacente, veniva monitorato un altro viaggio nell'aprile 2011 2 alla volta di Milano ad opera del corriere ZO AT, anche questa volta pianificato dal IN - che indicava i contatti da prendere sul posto e forniva i soldi per il pagamento del biglietto aereo e al pari conclusosi al ritorno verso Siracusa con l'arresto a Napoli del AT trovato in possesso di 1 kg. di cocaina (capo h). Sempre di seguito venivano monitorati nel mese di maggio e giugno 2011 2 viaggi verso la Calabria del IN con lo zio SC IN (classe 1948), ai quali seguiva a distanza di pochi giorni il viaggio di quest'ultimo utilizzato verosimilmente a causa dei ripetuti arresti dei corrieri e per la carenza di personale - all'esito del quale veniva arrestato con in possesso di 500 grammi di cocaina. Anche stavolta, il giorno prima della partenza verso la Calabria del corriere, IN veniva monitorato e risultava essersi recato presso lo zio con il fratello RM, dove lasciavano l'auto utilizzata poi per il viaggio (capo k). J A queste risultanze si erano poi aggiunte le dichiarazioni del OR che, all'oscuro dell'attività di indagine fino ad allora condotta, confermava che all'interno del sodalizio IN rivestiva il ruolo di leader indiscusso e promotore ed individuava nella villetta di via Morosini n. 2 il quartiere generale del sodalizio. Era IN che curava personalmente i contatti con i fornitori calabresi e del Nord d'Italia, che pagava le spese di viaggio dei corrieri e forniva il denaro per l'acquisto di droga, dando specifiche direttive per ogni viaggio e provvedendo personalmente al pagamento dei corrieri al termine della loro missione. In particolare, OR individuava nel IN il reggente del gruppo criminale, unitamente a RN CA, e i partecipi nel fratello RM IN, ZO AT, cognato del IN, e GI RR. Il OR riferiva altresì di 13 viaggi eseguiti su indicazione del IN tra l'agosto 2009 e l'aprile 2011 tra Torino e Milano per l'acquisto di stupefacente, per i quali indicava con precisione date, quantitativi acquistati, prezzo pagato, modalità di trasporto, soggetti coinvolti, fornitori ed intermediari. Per ogni viaggio, OR indicava il IN come l'organizzatore, colui che dava le direttive e che pagava il suo compenso e al quale consegnava lo stupefacente al rientro. La veridicità delle sue propalazioni era stata riscontrata dalle verifiche effettuate sulle prenotazioni alberghiere e sulle macchine noleggiate, nonché dagli esiti delle indagini già acquisite, dei quali questi era all'oscuro al momento delle propalazioni, quali in particolare i dettagli del viaggio del 16 aprile 2011 in cui era stato arrestato e del viaggio eseguito con il AT per l'acquisto di droga scadente nei primi giorni dell'aprile 2011. A dimostrazione della credibilità e veridicità delle sue propalazioni, il collaborante riferiva inoltre di una nuova modalità di spedizione della droga 3 1 escogitata dal gruppo criminale (utilizzazione di pacchi postali), non nota agli inquirenti, e che, grazie alle sue rivelazioni, aveva portato al sequestro di 1,1 kg. di eroina. Anche in tal caso, le captazioni avevano confermato il coinvolgimento del IN. Infine, il quadro indiziario a carico del IN veniva arricchito anche dalla conversazione intercettata in cui uno dei referenti dell'organizzazione per gli acquisti di droga nel milanese faceva riferimento al "gruppo che comanda" a Siracusa "gli ultimi che sono rimasti" e dal sequestro di 1,8 kg. di hashish a persona che poc'anzi era stata monitorata ricevere tale sostanza dal IN e dalla documentazione di incessanti movimenti di tossicodipendenti e spacciatori dinanzi alla villetta di via Morosini n.
2. Secondo il Tribunale gli acclarati episodi di acquisto di corposi quantitativi di stupefacente, unitamente al modus operandi ed ai contatti costanti tra gli indagati, nonché le vicende legate all'approvvigionamento di stupefacente costituivano elementi sintomatici di un legame tra i soggetti coinvolti non meramente episodico, circoscritto alla realizzazione di uno 。 più reati determinati, bensì di un legame caratterizzato da una evidente stabilità e continuità, da una particolare frequenza ed intensità di rapporti, dalla interdipendenza delle condotte, dalla predisposizione di mezzi finanziari, da una precipua distribuzione interna dei compiti e dalla conoscenza reciproca tra gran parte dei partecipanti. Così come era emerso dal materiale investigativo che il IN fosse a capo di tale organizzazione, gestendo i rapporti con i fornitori, organizzando i viaggi, predisponendo le risorse economiche necessarie per far fronte agli acquisti, pagando il compenso ai corrieri e venendo temuto dai sodali per le sue reazioni. Ad avviso del Tribunale, gli elementi sopra valorizzati dimostravano altresì la attualità e concretezza del pericolo di recidiva in considerazione della personalità fortemente propensa a delinquere manifestata dal IN e dalla prosecuzione ininterrotta dell'attività illecita per oltre un triennio. Veniva infine ritenuta adeguata la sola misura inframuraria, ostando all'adozione di una misura più attenuata la prognosi fortemente negativa sulla personalità del IN, anche in ragione del ruolo di capo e promotore del gruppo criminale, e connotata da una valutazione di assoluta inaffidabilità.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorrono per cassazione i difensori del IN, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., con/ riferimento all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990: difetterebbe nella ricostruzione del 4 Tribunale la dimostrazione dell'esistenza di un pactum sceleris e di una affectio societatis tra gli associati, come si evince dal continuo ricambio di coloro che si dovevano occupare del trasporto della droga, dalla mancata attribuzione ai presunti associati di ruoli nei viaggi non oggetto di singola contestazione, dalla mancanza di elementi utili ad individuare gli episodi di cui al capo b) della rubrica. Agli "spalloni" sarebbero contestati un unico episodio di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, a riprova della non ipotizzabilità di un concorso neppure morale agli altri episodi di trasporto di droga. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto l'esistenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del OR, rinvenendo questi nei sequestri effettuati a carico di alcuni "spalloni"; mancherebbe ogni riscontro obiettivo ed individualizzante nei confronti del IN relativamente al capo b) della rubrica ed in particolare per gli episodi di rifornimento riferiti dal OR per i quali non vi è stato sequestro di stupefacente. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 74, comma 1 D.P.R. n. 309 del 1990: il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alla contestata aggravante dell'aver promosso, costituito ed organizzato l'associazione, affermando solo labialmente che la villa di Via Morosini fosse il centro dell'attività illecita dell'organizzazione, omettendo di considerare le prospettazioni difensive, secondo cui la stessa era frequentata dal fratello RM, in quanto ivi viveva la madre, il AT è il cognato del IN e SC IN (classe 1948) è lo zio del ricorrente e che nessuno degli asseriti frequentatori fosse stato scoperto in possesso di droga. Con l'ultimo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen.: il Tribunale non avrebbe motivato sull'attualità delle esigenze cautelari, nonostante che i fatti risalgano al lontano giugno 2013 e che il IN sia incensurato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il primo motivo, che tende alla svalutazione del quadro indiziario in relazione alla configurabilità di un'associazione di cui all'art. 74 T.U. 309/90/ deve essere respinto. 5 L'ordinanza impugnata, con motivazione esaustiva e logicamente coerente, ha esposto gli elementi sintomatici rivelatori dell'esistenza di un sodalizio criminale, facendo buon governo dei principi più volte affermati in sede di legittimità, circa gli elementi che caratterizzano l'associazione de qua. Invero, per la configurabilità di questa fattispecie penale non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Sez. 6, n. 25454 del 13/02/2009, P.G., Mammoliti e altri, Rv. 244520). In altri termini, ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 cit., l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini e altri, Rv. 255491). In tale tipologia di associazione, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti stabili e quotidiani tra le stesse persone, l'identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio della droga, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 dep. - 19/02/2013, Barbetta, Rv. 255207). Si è anche affermato che l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand e altri, Rv. 257800). Nel caso in esame, la deduzione difensiva circa la presenza di elementi distonici alla ipotizzata esistenza del gruppo criminale (alternarsi dei corrieri e ricorrenza di singoli episodi partecipativi) risulta oltretutto contraddetta da quanto emerge nell'ordinanza impugnata. Il corriere OR è stato infatti protagonista di una serie consistente di trasporti illeciti, in costante coordinamento in detti viaggi con il sodale AT ZO (che non poteva operare il trasporto a causa di precedenti penali, mentre il OR, in caso di controllo, poteva sfruttare di essere figlio del Capo della sala operativa den Carabinieri di Siracusa), venendo sostituito da questi a causa del suo arresto. 6 Solo dopo l'arresto di tutti i corrieri del gruppo, IN si è visto costretto ad utilizzare come corriere lo zio per l'ennesimo trasporto. In ordine infine alla censura di indeterminatezza dei reati-fine descritti al capo b), va ribadito che il requisito della "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", imposto a pena di nullità dall'art. 292 comma secondo lett. b) cod. proc. pen., quale contenuto minimo dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ha la funzione di informare l'indagato o l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Aggiungasi che in sede cautelare, al fine di ritenere contestati un determinato fatto o una specifica circostanza, è sufficiente (e necessario) che la contestazione risulti chiaramente dal contesto dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare. Nella specie, quest'ultima appare descrivere dettagliatamente tutti gli episodi oggetto della provvisoria incolpazione.
3. In ordine alla censura riguardante la credibilità del "pentito" OR, va rammentato che, ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento "de libertate" e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora "in itinere", deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Va precisato che l'elemento di riscontro - che può essere costituito da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, tale da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (tra tante, Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948) - deve confermare non necessariamente in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, ma le dichiarazioni del propalante e quindi la loro attendibilità, nella parte di riferimento (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Orbene, nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da 7 trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione del reato all'indagato. Infatti, il Tribunale ha valorizzato specifici elementi, apprezzandone correttamente la loro rilevanza, sulla base di considerazioni manifestamente logiche non suscettibili di censura in questa sede. -Invero, in presenza di propalazioni come nel caso di specie che concernono una pluralità di fatti- reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione indiziaria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713). Oltre agli episodi in cui siano le stesse captazioni, congiuntamente anche ai sequestri operati in alcuni di essi, a fornire la chiara conferma richiesta, per i restanti episodi il riscontro individualizzante del coinvolgimento del IN nei viaggi destinati al rifornimenti di sostanze stupefacenti effettuati dal OR ed oggetto delle sue propalazioni risiede nella circostanza che gli episodi narrati - la cui ricorrenza risulta aver trovato riscontro nei controlli di p.g. sono tutti espressione di una consolidata prassi operativa messa in atto dall'odierno indagato. Le operazioni di p.g. hanno infatti consentito di verificare la presenza quasi giornaliera del OR e del AT presso la casa del IN in via Morosini, nonché frequenti incontri tra i primi due, il pregresso coinvolgimento del OR ! nelle dinamiche criminali della vita del sodalizio (come dimostra il messaggio inviato al IN di avvertimento su possibili operazioni di polizia), nonché il modus operandi del IN in relazione ai viaggi dei corrieri (incontro presso il IN prima del viaggio, pagamento del viaggio ad opera del IN e della ricompensa alla fine di esso, il ricorso al mezzo areo pagato da IN e a macchine a noleggio) e il riferimento dei corrieri a pregressi carichi fatti per il IN e la paura del AT di controlli su aerei e hotel dopo l'arresto del OR per pregressi approvvigionamenti. A questi devono aggiungersi le convergenze sulla persona del IN delle forniture fatte a mezzo pacchi postali, anche in questo caso espressione di un consolidato modus operandi oggetto di riscontro (vista la conferma dell'invio di pacchi diretti al solito fantomatico personaggio EN IO e le ammissioni del fornitore acquisite 00 con le captazioni di pregresse forniture con lo stesso sistema), che vede IN come il dominus dell'operazione. Pertanto, la conferma della esistenza di pregresse forniture effettuate dal OR e dal AT in concorso con il IN e la convergenza del narrato del OR nel descrivere i singoli viaggi su modalità operative già appurate essere quelle attuate dal IN costituiscono in questa fase cautelare elementi dotati di efficacia corroborante rispetto al delitto contestato al IN, ferma restando, come si è detto in premessa, la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.
4. Del tutto generico e comunque infondato è il terzo motivo. Il ricorrente non si confronta infatti con la motivazione della ordinanza impugnata. Che l'odierno indagato fosse il promotore e l'organizzatore del sodalizio criminale risulta infatti più che adeguatamente motivato dai Giudici a quibus, con argomenti in premessa sintetizzati assolutamente logici e pertanto incensurabili in questa sede. L'utilizzazione della casa di via Morosini come base logistica di riferimento del gruppo criminale è confermata dalla presenza in essa dei corrieri come detto poc'anzi - prima e dopo i viaggi destinati alle forniture illecite. E che la presenza dei sodali in essa fosse dovuta a ragioni familiari non incide sul ragionamento probatorio del Tribunale, posto che le captazioni congiuntamente : alle osservazioni di p.g. hanno consentito di svelarne il significato, tutt'altro che neutrale come sostenuto dalla difesa.
5. Miglior sorte non può essere assegnata all'ultimo motivo. Il ricorrente ancora una volta non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, che dedica un ampio spazio al tema dell'attualità del pericolo di recidivanza in relazione al fattore “tempo". Come evidenziato dalla Corte costituzionale (sent. 231 del 2011), la fattispecie di cui all'art. 74 T.U. n. 309 del 1990 è "aperta", nel senso che essa si presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei: da un sodalizio transnazionale, forte di una articolata organizzazione, di ingenti risorse finanziarie e rigidamente strutturato, al piccolo gruppo, talora persino ristretto ad un ambito familiare operante in un'area limitata e con i più modesti e semplici mezzi. Proprio per l'eterogeneità delle fattispecie concrete 9 riferibili al paradigma punitivo astratto, ricomprendenti ipotesi nettamente differenti quanto a contesto, modalità lesive del bene protetto e intensità del legame tra gli associati, si è ritenuto che l'art. 275 cod. proc. pen. introduca una presunzione soltanto relativa, superabile ove siano acquisiti elementi che la smentiscano, in ordine alla sussistenza e al grado delle esigenze cautelari nei confronti della persona indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. Tra gli elementi valutabili dal giudice della cautela a tal fine vi è anche il fattore "tempo", nel senso che in presenza di condotte illecite risalenti nel tempo vi deve essere una motivazione proporzionalmente più penetrante nella dimostrazione della "attualità" del pericolo. Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando da un lato la lunga attività del sodalizio (oltre tre anni), dimostrativa di una considerevole intensità del legame tra gli associati, e dall'altro dalla ininterrotta protrazione dell'attività criminale del ricorrente, nonostante le importanti perdite di mezzi e di uomini a causa dei ripetuti sequestri ed arresti, anche in epoca successiva al suo arresto del gennaio 2013, rivelatrice di una personalità fortemente propensa a delinquere. A fronte di tale motivazione, appare privo di pregio il richiamo del ricorrente al suo stato di incensuratezza, considerato tra l'altro che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ai reati indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere vinta solo da elementi specifici, che spetta all'interessato dedurre, non essendo sufficiente, di per sé, lo stato d'incensuratezza (Sez. 3, n. 25633 del 08/06/2010 - dep. 06/07/2010, R., Rv. 247698).
6. Al rigetto dell'impugnazione consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter.disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. dell'art. 94 comma 1-ter.disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/11/2015.2015. Il Consignere estensore Il, Presidente 5 Vinceupo Rekundo Depositato in Cancelleria ZO Rotundo Ersilia Galvanesegove A 30 NOV 2015 D E R P U S oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO 10.