Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
Il rigetto della richiesta di rendere interrogatorio, formulata dall'imputato ammesso al rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2013, n. 47108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47108 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 02/10/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2913
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 22514/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA EL, nato a [...] il [...];
imputato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 9.1.12;
Sentita la relazione del Cons. Dr. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Lettieri Nicola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - il Tribunale, ritenuta la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5, ha condannato l'odierno ricorrente per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in quanto accusato di avere detenuto illecitamente 41
grammi di PA NA, utile al confezionamento di 267,60 dosi giornaliere, e di averli ceduti ad una persona di nome ES. La Corte d'appello, nella decisione qui impugnata, ha confermato.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:
1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il ricorrente è stato giudicato responsabile della detenzione (e parziale cessione) di gr. 41,47 di "PA NA" quando, invece, nella c.n.r. della G. di F. egli era stato chiamato a rispondere di avere detenuto "sostanza stupefacente di tipo diverso (hashish)", tanto è vero che all'ES è stato sequestrato hashish e non PA NA. Si ricorda, peraltro, che, una volta instaurato il rito abbreviato, al P.M. non è consentito modificare l'imputazione;
2) violazione della legge processuale per essere stato negato all'imputato di essere sottoposto ad interrogatorio. Egli aveva, inizialmente, subordinato la propria richiesta del rito speciale a tale condizione e, di fronte al diniego del giudice, aveva ugualmente acceduto al rito abbreviato semplice. Peraltro, il giudice aveva consentito all'imputato di rendere dichiarazioni spontanee ma, si obietta, trattasi di strumento diverso dall'interrogatorio che, invece, in conformità alle pronunzie di questa S.C. (n. 19103/04, 7574/06, 12245/07) avrebbe dovuto trovare spazio perché, nel rito abbreviato, si applicano le regole dell'udienza preliminare ed, in difetto di espressa esclusione, il diritto all'interrogatorio deve essere ritenuto consentito anche se non richiesto prima della scelta del rito purché prima della discussione (per non alterare le regole del contraddittorio);
3) violazione dell'art. 603 c.p.p. perché, con il quarto motivo di appello, l'odierno ricorrente aveva chiesto la rinnovazione del giudizio per sentire l'ES ed il mar.llo LL ma la corte aveva respinto asserendo che si trattava di mezzi di prova non indispensabili. Ricorda il ricorrente che, per giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione del giudizio non è incompatibile con il rito abbreviato e che la corte ha respinto con motivazione generica mentre l'assunzione di quei testi sarebbe stata necessaria per chiarire se l'ES avesse ricevuto droga dal CA ed, in caso affermativo, di che tipo;
4) violazione di legge (artt. 605 e 530 c.p.p.) in quanto i giudici sarebbero dovuti pervenire ad una assoluzione del prevenuto dal momento che la finalità di spaccio non è affatto provata visto che lo stesso giudice della convalida aveva creduto alla tesi difensiva secondo cui il CA è assuntore abituale, la droga trovata in suo possesso si giustifica con esigenze "terapeutiche" (per dormire) essendo egli sieropositivo e, comunque, egli è in buone condizioni economiche sì da non avere bisogno di spacciare (tanto che le sue iniziali ammissioni di cessione all'ES si dovrebbero giustificare con il fatto che era "fuori di testa").
5) violazione di legge perché la pena irrogata di anni 1 di reclusione e 2000 Euro di multa deve essere ritenuta esorbitante in relazione al riconoscimento dell'attenuante speciale del comma 5 e sono invece state negate le attenuanti generiche per i modesti precedenti penali dell'imputato ed il suo comportamento processuale. Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1. Il primo motivo è addirittura inammissibile perché è nozione comune che l'hashish e la PA (o, più correttamente, cannabis) sono la stessa cosa. Per l'esattezza, l'hashish, o hascisc, è una sostanza stupefacente psicotropa derivata dalle infiorescenze femminili della pianta di cannabis (PA è il nome comune) i cui effetti sono dovuti principalmente al delta nove tetraidrocannabinolo (a9-thc) in essa contenuto (in quantità maggiore rispetto alla marijuana). In Italia l'hashish viene gergalmente chiamato "fumo". Alla stregua di quanto precede è, pertanto, corretta la replica offerta dalla Corte alla analoga eccezione svolta dinanzi ad essa. I giudici di secondo grado, infatti, ricordano che "la PA NA (Cannabis indica) è una specie del genere Cannabis e che sostanze stupefacenti come l'hashish o la marijuana possono essere ricavate sia dalla Cannabis indica che dalla Cannabis sativa, sia da varietà ibride in varie proporzioni di queste due specie".
3.2. Non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo. La questione della ammissibilità del diritto dell'imputato ad essere interrogato anche nell'ambito del giudizio abbreviato è stata oggetto di dibattito in giurisprudenza e deve dirsi che, ad iniziali posizioni di chiusura (sez. 2, 3.11.93, rizzi, rv. 197030; sez. 6, 19.5.00, Pandolfo, Rv. 216539), sono seguite decise aperture in senso affermativo (da ult. Sez. 5, 10.3.04, Pirro, Rv. 227755; Sez. 5, 22.1.07, Pedatella, Rv. 235731; Sez. 6, 7.11.01, Agosta, Rv. 220383). Originariamente si riteneva, infatti, che la natura atipica del rito (mirato alla deflazione della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti), imponesse di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall'imputato al G.u.p. ai sensi dell'art. 421 c.p.p., comma 2. In prosieguo, si è, invece, osservato che - dovendosi fare applicazione, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 1 delle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all'art. 421 c.p.p. - sussistesse sicuramente il diritto dell'imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio. Si registra, peraltro, qualche leggera difformità a proposito del momento in cui tale richiesta debba essere formulata in quanto, in talune decisioni, è stato considerato irrilevante che la richiesta non sia stata formulata all'atto della scelta del rito (sez. 5, rv. 227755, cit.) mentre, per altre, (sez. 5, 15.12.10, Dalti, rv. 249101) il diritto all'interrogatorio sussiste purché la relativa richiesta sia avanzata prima dell'inizio della discussione "- per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola". Vi è da sottolineare, comunque, che, anche quelle decisioni che danno per pacifico il diritto dell'imputato ad essere interrogato, sottolineano che il mancato rispetto del principio da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (sez. v, rv. 227755, cit;
sez. 3, 16.11.05, Lamonica, rv. 233067) che, quindi - visto che la parte vi aveva assistito - avrebbe dovuto, ex art. 182 c.p.p., comma 2, essere rilevata immediatamente dopo il suo compimento.
È, pertanto, corretta la replica della Corte, all'analogo motivo di appello, che la nullità di cui si discute è rimasta sanata in mancanza di tempestiva eccezione.
Si ritiene, comunque, di dover soggiungere che, nel caso in esame, la questione appare del tutto formale dal momento che la subordinazione del rito abbreviato all'interrogatorio dell'imputato - respinta dal giudice - non ha impedito al CA di adire ugualmente al rito speciale ed, altresì, di rappresentare il proprio punto di vista rilasciando delle dichiarazioni spontanee.
Il che equivale ad osservare che la reiezione del giudice non ha privato l'imputato delle opzioni difensive ed, in concreto, egli ha avuto l'opportunità di esporre personalmente le proprie ragioni. Del resto la stessa eccezione non spiega quali conseguenze, sul piano pratico, gli abbia comportato, sotto il profilo del diritto di difesa, il fatto di non avere potuto sostenere l'interrogatorio.
3.3. Nessuna critica merita, ad avviso di questo Collegio, la reiezione della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (terzo motivo). La replica della Corte sul punto non è affatto generica ed, al contrario, è in linea con la logica e con i principi giurisprudenziali che regolano siffatta eventualità processuale. È giurisprudenza costante (sez. 5, 16.5.00, Callegari, Rv. 217209; Sez. 5, 21.4.99, Jovino, Rv. 213637; Sez. 6, 15.3.96, Riberto, Rv. 205673) che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti sicché non può essere censurata la sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell'istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria.
Nella specie, i giudici hanno considerato il processo sufficientemente istruito anche in ragione del fatto che l'adozione del rito abbreviato consentiva di utilizzare gli atti esistenti nel fascicolo del P.M..
3.4. Anche il quarto motivo presenta dubbi di manifesta infondatezza perché, a ben vedere, nel l'affronta re il tema della responsabilità dell'imputato, esso si risolve in un tentativo di prospettare le medesime emergenze processuali sotto una diversa ottica (quella dell'uso, da parte dell'imputato, della droga per scopi terapeutici). È, però, notoriamente precluso ai giudici di legittimità, riesaminare le prove acquisite per verificare la possibilità di una loro "lettura" differente ed, eventualmente, più favorevole all'imputato. Ove ciò avvenisse, la S.C. finirebbe per invadere il raggio di azione dei giudici di merito. Al contrario, l'unico controllo sulla motivazione qui consentito deve essere diretto a verificare che gli elementi processuali siano stati tutti esaminati ed interpretati in una chiave che resiste alla logica. Di certo, questo è quanto si può affermare nel caso in esame avendo i giudici di appello ribadito il giudizio di colpevolezza del CA facendo richiamo al "consistente dato quantitativo (107,63 dosi medie e 267,60 dosi commerciali ricavabili" che è stato ritenuto incompatibile "di per sè" con una destinazione esclusivamente personale considerata anche la nota tendenza alla deperibilità di questo tipo di sostanza "che rende inutile ed economicamente penalizzante detenere per uso personale una quantità (come quella sequestrata) che il singolo non sia in condizione di smaltire in tempo ragionevolmente breve".
3.5. Venendo, da ultimo al quinto motivo, anch'esso deve essere disatteso in quanto è pacifico che gli apprezzamenti del giudice di merito in punto di circostanze e quantificazione della pena sono esplicazione del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge. Pertanto, le sue determinazioni in proposito non sono suscettibili di censura in sede di legittimità nella misura in cui il giudicante abbia dato, della propria scelta, una motivazione congrua e logica che escluda in nuce il dubbio di essere al cospetto di mero arbitrio. Sicuramente, nel caso in esame i giudici di merito hanno spiegato adeguatamente le ragioni del diniego delle attenuanti generiche ricordando la negativa personalità del CA (recidivo specifico). Del resto, non va neppure dimenticato che il riconoscimento delle attenuanti in questioni consegue alla "sussistenza obiettiva" di situazioni o circostanze non rientranti tra quelle già codificate ma che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare, considerazione. Si richiedono, in altri termini, elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (sez. 1, 22.9.93, stentano, rv. 195339). Vi è da dire, invece, che, nella specie, la stessa richiesta dall'imputato è generica.
Considerato, da ultimo, che la sanzione irrogata è anche di molto prossima al minimo edittale, è da considerare del tutto adeguata (Sez. 2, 26.6.09, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, 12.6.08, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 2, 19.3.08, Gasparri, Rv. 239754) la motivazione dei giudici che - lasciando persino intendere un certo dissenso per il fatto che sia stata riconosciuta l'attenuante speciale del comma 5, per di più, in regime di prevalenza sulla recidiva - osservano che la pena "appare adeguata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto di reato desunta dalle descritte modalità della condotta". Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p. e ss.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2013