Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2015, n. 26255
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Sentenza 17 giugno 2015

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Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2015, n. 26255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26255
    Data del deposito : 17 giugno 2015

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