Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2015, n. 26255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26255 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/06/2015
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 1053
Dott. DI CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 6858/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
2) NN VI MI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza dell'8 gennaio 2015 emessa dal Tribunale di Bari;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Dr. Angelillis Ciro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta rinuncia.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, in sede di giudizio di rinvio, ha accolto parzialmente l'appello del pubblico ministero proposto ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. e ha disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni di De RO VI MI fino al valore di Euro 2.851.504,06, corrispondente al profitto da confiscare derivante dal reato di truffa contestato allo stesso in concorso con altri.
2. Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, censurando la quantificazione del profitto e chiedendo il sequestro dell'ulteriore somma pari ad Euro 19.797.995,00.
3. Ha proposto ricorso anche il De RO deducendo cinque motivi in cui contesta, sotto diversi profili, sia la sussistenza di un profitto illecito conseguito sia la quantificazione che ne ha fatto l'ordinanza impugnata.
4. Con atto del 29 maggio 2015 il procuratore della Repubblica di Bari ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito del "patteggiamento" intervenuto con le società coindagate e la definizione concordata del profitto da confiscare. Analoga dichiarazione di rinuncia è stata presentata in data 16 giugno 2015 dal De RO.
5. La rinuncia determina l'inammissibilità dei due ricorsi. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 300,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna allagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità
pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna NN VI MI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2015